T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 2766

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti, dipendenti a tempo indeterminato del Ministero degli Affari Esteri inquadrati nell’area funzionale B posizione economica B3 (R.P., V.V. e G.G.) e posizione economica B2 (M.D.M.), espongono di essere stati immessi nei ruoli in data 24 aprile 1997 dopo avere svolto per il periodo dal 2 settembre 1991 al 24 aprile 1997 servizio presso lo stesso Ministero in qualità di impiegati a contratto ex l. 554/1988.

Soggiungono che, con D.M. n. 035/3834, è stata indetta la procedura di corso concorso per il passaggio dall’area funzionale B all’area funzionale C, posizione economica C1, per la copertura di cinquantadue posti in vari profili professionali e che i candidati in possesso dei titoli per l’ammissione alla procedura selettiva sono ammessi a partecipare al corso concorso solo dopo avere superato la preselezione per titoli prevista dal bando (sulla base delle indicazioni di cui alla tabella F), mentre per i soli dipendenti ammessi al corso concorso, che quindi si siano utilmente collocati nella graduatoria preselettiva, è prevista l’ulteriore valutazione dei titoli di cui alla tabella 1 allegata al bando.

Fanno altresì presente che, in base all’art. 9 del bando, per ciascun profilo professionale oggetto della procedura selettiva, la graduatoria finale di merito è formata secondo l’ordine derivante dalla sommatoria dei punteggi della graduatoria preselettiva, della successiva graduatoria di valutazione dei titoli e dell’esame finale di idoneità consistente in una prova scritta ed in una prova orale.

I ricorrenti – nell’evidenziare che, pur essendo in possesso dei requisiti ammissivi in via principale al procedimento selettivo, rischiano di non essere ammessi al corso concorso in ragione della previsione del meccanismo preselettivo e della mancata valutazione, in sede di formazione della graduatoria preselettiva, del punteggio corrispondente al servizio pregresso quali contrattisti MAE e nel precisare che, in ogni caso, anche qualora venissero ammessi al corso concorso il mancato riconoscimento del predetto punteggio risulterebbe ugualmente penalizzante – hanno proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 CCNL relativo al personale del comparto Ministeri 1998/2001 come modificato dal successivo CCNL per il quadriennio 2002/2005; violazione e falsa applicazione del contratto collettivo nazionale integrativo 1998/2001 del Ministero degli Affari Esteri; violazione degli artt. 3, 51, 97 e 98 Cost; violazione e falsa applicazione dell’art. 35 d.lgs. 165/2001; eccesso di potere manifestatosi nelle figure sintomatiche dell’ingiustizia manifesta, della disparità di trattamento, della contraddittorietà, della irragionevolezza, della illogicità, della carenza di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 40 d.lgs. 165/2001.

La previsione del meccanismo preselettivo, unitamente al mancato riconoscimento, in sede di preselezione, del punteggio corrispondente all’esperienza quali contrattisti MAE non all’estero sarebbe illegittimo.

La procedura prevista dal bando e dal protocollo d’intesa non terrebbe conto delle previsioni contenute nell’art. 15 CCNL relativo al personale del comparto Ministeri 1998/2001.

Non potrebbero sussistere dubbi in ordine alla volontà del CCNL di affermare che nell’accesso alla posizione iniziale dell’area immediatamente superiore la formulazione della graduatoria per titoli non potrebbe essere anteposta al percorso di qualificazione.

L’amministrazione, con i provvedimenti impugnati, avrebbe attribuito a determinati titoli valore di requisiti di accesso al corso concorso, trasformando in tal modo la procedura in un concorso per soli titoli e riducendo il percorso di qualificazione ad un mero aggiornamento per dipendenti già individuati quali vincitori della selezione medesima.

Il contratto collettivo integrativo non farebbe alcun cenno alla procedura preselettiva ma, nel fornire indicazioni in merito ai titoli da valutare ai fini della formazione della graduatoria finale, farebbe unicamente riferimento all’insieme dei titoli utili indicati nel dettaglio nella tabella 1 del bando e del protocollo d’intesa.

In definitiva, l’iter procedimentale del passaggio da un’area all’altra inderogabilmente disciplinato dal CCNL e dal CCIN sarebbe stato violato dal protocollo d’intesa e dal bando laddove si prevede una inammissibile duplice graduazione dei candidati, la prima ai fini dell’accesso al corso concorso, l’altra ai fini della formazione della graduatoria finale di merito.

Il passaggio da un’area all’altra configurerebbe un vero e proprio accesso ad un diverso e superiore profilo equiparabile a tutti gli effetti all’accesso dall’esterno, per cui la scelta del migliore dovrebbe avvenire nell’ambito delle prove previste per il corso concorso e con riferimento ai titoli in esso valutabili, mentre la preclusione al corso concorso costituirebbe un’estrema ratio.

Ad ogni buon conto, i titoli valutabili per la formazione della graduatoria per l’accesso al corso concorso non potrebbero essere diversi da quelli valutabili nell’ambito della graduatoria finale e, soprattutto, non potrebbero essere considerati soltanto alcuni dei titoli utili anche alla formazione della graduatoria finale in danno di altri.

Le modalità selettive previste dai provvedimenti impugnati violerebbero il principio di selettività delle procedure di accesso alla P.A., di cui al primo comma dell’art. 35 d.lgs. 165/2001, ed il principio di imparzialità richiesto dal terzo comma, dando origine ad effetti discriminatori.

Sussisterebbe inoltre la violazione degli artt. 3, 51, 97 e 98 Cost. in quanto non consentirebbe di accedere alla pubblica amministrazione in condizioni di parità e non garantirebbe una seria selettività della procedura né il principio di accesso al pubblico impiego a mezzo di pubblico concorso.

Con motivi aggiunti, l’impugnativa, sulla base delle stesse censure dedotte con il ricorso introduttivo del giudizio, è stata estesa alla graduatoria di ammissione al corso concorso per il profilo professionale di Funzionario aggiunto amministrativo – contabile pubblicata in data 31 marzo 2006.

L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

I ricorrenti hanno depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.

All’udienza pubblica del 9 marzo 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile per carenza di interesse in quanto, rivolto avverso atti privi di autonoma ed immediata lesività in assenza della formazione della graduatoria preselettiva, non sussiste una lesione attuale e concreta della situazione giuridica soggettiva.

Le clausole contestate del D.M. 035/3834, infatti, non sono immediatamente lesive, atteso che il pregiudizio per i ricorrenti potrebbe concretizzarsi solo al momento della approvazione della graduatoria preselettiva ove gli stessi non fossero ammessi o fossero collocati in posizione potiore rispetto ad altri candidati per la mancata attribuzione del punteggio relativo al periodo prestato in qualità di contrattista, mentre la loro eventuale illegittimità può essere dedotta, in via derivata, come motivo di impugnativa dell’atto consequenziale concretamente lesivo.

3. I motivi aggiunti, con cui l’impugnativa è stata estesa alla graduatoria di ammissione al corso concorso per il profilo professionale di Funzionario aggiunto amministrativo – contabile pubblicata in data 31 marzo 2006, a prescindere dal rilievo che risultano notificati, solo ad alcuni controinteressati, presso la sede di lavoro non a mani proprie, sono infondati e vanno di conseguenza respinti.

I ricorrenti hanno essenzialmente contestato il sistema a doppia gradazione, vale a dire la formazione di una graduatoria preselettiva per l’accesso al corso concorso, nonché il mancato riconoscimento di punteggio, ai fini della graduatoria preselettiva, al pregresso servizio in Italia quale contrattista presso il MAE.

L’art. 2 del bando dispone che al corso concorso è ammesso a partecipare il personale del Ministero degli Affari Esteri che, alla data del 31 dicembre 2004, sia inquadrato nei diversi profili professionali dell’area funzionale B, in possesso di diploma di laurea, ovvero di diploma di studi universitari, coerenti con le professionalità da selezionare, ovvero in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e di esperienza professionale di nove anni nella posizione economica B1 ovvero di sette anni nella posizione economica B2 ovvero di cinque anni nella posizione economica B3.

L’art. 4 dello stesso bando dispone che l’ammissione al corso concorso è determinata dall’ordine di graduatoria preselettiva derivante dalla valutazione dei titoli di cui all’allegata tabella F, dichiarati o allegati dai candidati nella domanda di partecipazione al corso concorso, e che, sulla base della graduatoria preselettiva, vengono ammessi al corso concorso ed alla valutazione dei titoli di cui al successivo art. 5 ed all’allegata tabella 1: per il profilo di Funzionario aggiunto amministrativo, consolare e sociale 60 candidati (per 15 posti); per il profilo di Funzionario aggiunto amministrativocontabile 80 candidati (per 20 posti); per il profilo di Funzionario aggiunto economicofinanziario e commerciale 28 candidati (per 7 posti); per il profilo di Funzionario aggiunto informaticotelecomunicazionicifra 40 candidati (per 10 posti).

L’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio 1998/2001 prevede che i passaggi dei dipendenti da un’area alla posizione iniziale dell’area immediatamente superiore avviene mediante procedure selettive volte all’accertamento dell’idoneità e/o della professionalità richiesta previo superamento di un corso concorso con appositi criteri stabiliti dall’amministrazione con le procedure indicate nell’art. 20 (informazione preventiva e concertazione).

Nel protocollo d’intesa del 24 dicembre 2004 per il passaggio interno dall’area B alla posizione economica C1, l’amministrazione e le organizzazioni sindacali hanno riconosciuto l’esigenza, per ragioni di economia di bilancio e di razionale gestione del personale connessi con l’elevato rapporto fra potenziali candidati alla procedura e posti attribuibili, di prevedere la partecipazione ai corsi di un tetto massimo di dipendenti nella misura di 4 candidati ammessi a frequentare i corsi per ogni posto.

Di talché, la previsione di una preselezione per l’ammissione al corso concorso, non contraria a previsioni di legge, è conforme alle disposizioni della contrattazione collettiva e, anzi, si rivela ragionevole ed opportuna (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, I, nn. 770/2007 e 771/2007).

L’art. 15 della contrattazione collettiva, infatti, richiede che la progressione avvenga mediante procedura selettiva e previo superamento di un corso concorso, ma non esclude la possibile formazione di una graduatoria preselettiva per l’accesso al corso concorso, rimandando ai criteri stabiliti dall’amministrazione.

Il numero degli ammessi al corso concorso, inoltre, non è pari al numero dei posti attribuibili, ma con esso è in un rapporto di quattro ad uno, sicché l’esigenza, una volta operata la preselezione sulla base di titoli oggettivi e verificabili, di selezionare i "migliori" per l’avanzamento all’area funzionale superiore deve ritenersi soddisfatta.

Né l’illegittimità dell’azione amministrativa può essere dedotta dalla mancata attribuzione di un punteggio, nella fase di preselezione, al servizio prestato quale contrattista del MAE non all’estero.

In primo luogo, occorre rilevare che i titoli valutabili ai fini della preselezione dei candidati, ai sensi della tabella F allegata al bando, sono in numero inferiore rispetto a quelli valutabili ai fini della graduatoria finale, previsti dalla tabella 1, e tale circostanza è indice del fatto che, sulla base di una valutazione esente da ogni profilo di illogicità, l’amministrazione procedente ha voluto ampliare la tipologia dei titoli valutabili per individuare gli effettivi vincitori della selezione ritenendo invece sufficiente valutare una minore tipologia di titoli, evidentemente i più significativi, al fine di procedere alla formazione della preliminare graduatoria di preselezione.

In tale logica, è del tutto naturale che alcuni titoli, quale il servizio prestato quale contrattista non all’estero, siano valutabili per chi è ammesso a partecipare al corso concorso, mentre non sono attributivi di punteggio ai fini dell’individuazione dei candidati per la partecipazione al corso concorso.

La scelta dei titoli ai quali attribuire un punteggio già in fase di preselezione, in altri termini, è una scelta discrezionale dell’Autorità procedente e non può certamente ritenersi irragionevole che, a tali fini, sia stato attribuito un punteggio, peraltro minimo, alla sola esperienza pregressa quale impiegato a contratto del MAE all’estero per almeno cinque anni e non anche all’esperienza a contratto maturata sul territorio nazionale.

La oggettiva differenza tra le due situazioni, l’avere prestato servizio all’estero o sul territorio nazionale, infatti, già di per sé preclude la sussistenza di una disparità di trattamento, il cui vizio postula l’identità delle fattispecie diversamente regolate.

La maggiore rilevanza, ai fini della formazione della graduatoria preselettiva, attribuita al servizio prestato quale contrattista all’estero, quindi, è frutto di una valutazione non manifestamente illogica e non è produttiva di alcuna disparità di trattamento in quanto postula che l’amministrazione ha inteso presumere l’acquisizione di una specifica professionalità, o comunque la presenza di una più ampia disponibilità, da parte del dipendente che ha svolto la propria prestazione al di fuori dei confini nazionali.

Il Consiglio di Stato, d’altra parte, con parere della Prima Sezione n. 1086/2000, richiamato anche da questo Tribunale, con sentenza della Sezione I ter n. 3669/2005, ha precisato che la valutazione dell’anzianità ben può rispondere a criteri diversi in relazione alla finalità cui la stessa è ordinata, in particolare allorché si tratti di assumerla come titolo per la partecipazione ad un concorso o ad un concorso interno di riqualificazione, ipotesi che rientra nella discrezionalità organizzativa propria di ogni amministrazione in relazione alla specificità dei compiti ad essa affidati.

Sulla base di tutte le ragioni sopra esposte, sono conseguentemente da respingere anche le censure di violazione dell’art. 35 d.lgs. 165/2001 nonché degli artt. 3, 51, 97 e 98 Cost. in quanto il principio di selettività della procedura di accesso all’amministrazione, sia pure con le peculiarità esaminate, è stato senz’altro garantito e le modalità di selezione non hanno determinato alcuna apprezzabile disparità di trattamento tra i candidati.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in Euro 1.000/00 (mille/00), sono poste, in parti uguali (ciascuna per Euro 250/00), a carico dei ricorrenti ed a favore dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, così provvede sul ricorso in epigrafe:

dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio;

respinge l’impugnativa proposta con i motivi aggiunti.

Condanna i ricorrenti, in parti uguali, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.000/00 (mille/00), in favore dell’amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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