Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4306 IMPIEGO PUBBLICO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

l’odierno appellante, dipendente del Ministero dell’Interno, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio presso il Comando Provinciale di Prato, impugna la circolare n. 8727 in data 20/12/2005 con la quale l’Amministrazione nell’attuare la mobilità del personale del ruolo degli ispettori e sostituti direttori ha respinto la sua domanda di trasferimento a Salerno contestualmente accogliendo la domanda di trasferimento di altro funzionario a Pisa;

Considerato che l’appellante contesta, in buona sostanza, la scorretta applicazione del criterio, dettato dalla stessa Amministrazione, del prioritario accoglimento delle domande presentate dai funzionari in possesso di maggiore anzianità di servizio in quanto la sua domanda è stata respinta mentre è stata accolta la domanda di altro funzionario, in possesso di minore anzianità;

Ritenuta condivisibile l’impostazione dell’Amministrazione, secondo la quale il criterio dell’anzianità vale per la valutazione di più domande concorrenti per la stessa sede;

Rilevato, infatti, che nelle procedure di trasferimento devono essere coordinati l’interesse dell’Amministrazione alla più funzionale utilizzazione del proprio personale e quello dei dipendenti a prestare servizio nella sede più confacente alle proprie esigenze;

Ritenuto che esclusi i casi, eccezionali, riguardanti l’assistenza ai disabili, le esigenze dei dipendenti possono essere prese in considerazione solo se opportunamente coordinate con quelle relative allo svolgimento del servizio;

Rilevato che l’appellante chiede il trasferimento a sede nella quale non risultano vacanze d’organico, mentre il controinteressato è stato trasferito a sede nella quale risultano posti disponibili; di conseguenza, il trasferimento del controinteressato coincide con l’interesse dell’Amministrazione a coprire un posto vacante, mentre tale coincidenza non può essere riscontrata in relazione alla domanda dell’appellante;

Ritenuto che, in tale situazione di fatto, le due domande non possano essere poste a raffronto, per cui è irrilevante il fatto che l’appellante abbia un’anzianità superiore a quella del controinteressato;

Ritenuto che, in conclusione, l’appello debba essere respinto;

Ritenuto che le spese del presente grado del giudizio debbano seguire, come di regola, la soccombenza

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’Amministrazione appellata, di spese ed onorari del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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