T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 2758

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

avverso detto atto l’interessato ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi: Violazione della legge 25/1989; Violazione della norma di cui all’art. 2, co. 1, n. 2, lett. d), d.P.R. 487/1994; Violazione degli artt. 3, 51, co. 1, e 97 Cost.; Violazione ed errata applicazione dell’art. 3, co. 6, l. 127/1997;

Ritenuto che sia fondato il motivo di impugnativa con cui il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2, co. 1, n. 2, lett. d), d.P.R. 487/1994 che ha previsto l’elevazione del limite di età per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni richiamando la l. 958/1986;

Rilevato, infatti, che, ai sensi dell’art. 77, co. 6, d.P.R. 237/1964 (leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica), sostituito dall’art. 22 l. 958/1986, per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata;

Rilevato che, avendo l’interessato prestato il servizio militare di leva dall’11 marzo 1988 (data di incorporazione) al 1° marzo 1989 (data di congedo), il relativo limite di età sarebbe dovuto essere elevato per un corrispondente arco temporale;

Rilevato che il sig. B. è nato il 10 settembre 1968 e che il decreto interministeriale 12 novembre 1996 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1996, per cui, ove fosse stato considerato anche l’arco temporale in discorso, sarebbe rientrato nel limite massimo di età previsto;

Ritenuto, di conseguenza che, assorbiti gli altri motivi, il ricorso deve essere accolto e che, per l’effetto, deve essere annullato l’impugnato provvedimento del 31 gennaio 2000;

Liquidate le spese del giudizio complessivamente in Euro 1.000 (mille/00) e poste le stesse a favore del ricorrente ed a carico dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.000 (mille/00), in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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