Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-06-2011, n. 14072 Imposta reddito persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società Waste Italia s.p.a. (ora Unendo s.p.a.) ricevette l’intimazione di pagamento n. (OMISSIS) per Euro 232.427 oltre ad interessi di mora e spese, per Irpeg, sanzioni e interessi. La società impugnò l’intimazione deducendo che la stessa era basata su una cartella di pagamento notificata in ritardo rispetto ai termini di legge. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso e la sentenza è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale che ha dichiarato illegittima l’intimazione di pagamento in ragione della nullità dell’atto prodromico, la cartella, in quanto notificata fuori termine.

Ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate deducendo nuovamente – con denunzia di violazione di legge – che la eventuale nullità della cartella per tardività della relativa notifica non poteva essere fatta valere con l’impugnazione del conseguente avviso di pagamento, ma solo con l’impugnazione della cartella stessa.

La censura è fondata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, secondo cui gli atti impugnabili possono essere impugnati solo per vizi propri mentre i vizi degli atti ad essi prodromici possono essere fatti valere con impugnazione dell’atto conseguente soltanto nell’ipotesi di omessa notifica dell’atto prodromico, ipotesi alla quale non è ovviamente equiparabile quella della notìfica tardiva. La tardività della notifica dell’atto prodromico può essere fatta valere, quindi, soltanto con la tempestiva notifica di tale atto. Non è quindi ammissibile l’azione del contribuente rivolta a far valere l’illegittimità dell’avviso di mora, conseguente alla tardività della notificazione della prodromica cartella di pagamento, ove tale vizio della cartella e della sua notificazione non sia stato valere con tempestiva opposizione alla cartella stessa.

Nel suo controricorso la società ha dedotto che non vi era la prova che la cartella fosse stata notificata.

La deduzione è manifestamente infondata. La sentenza impugnata è tutta basata sul fatto che la cartella era stata notificata seppure tardivamente e pertanto per far valere tale deduzione la controricorrente avrebbe dovuto farne oggetto di ricorso incidentale sia pure condizionato e denunziare il vizio di motivazione.

Va comunque rilevato che la deduzione stessa è fondata sul fatto che l’amministrazione finanziaria avrebbe depositato soltanto la relata di notifica e non anche l’atto al quale essa accedeva. La deduzione appare quindi null’altro che un espediente difensivo, posto che detta produzione era sufficiente a dare la prova della notificazione anche perchè la società non aveva dedotto che tale relata si riferisse alla notificazione di un altro atto.

Con ricorso incidentale condizionato la società ha ribadito l’eccezione di inammissibilità dell’appello perchè non notificato anche al concessionario che pure era stato parte del giudizio di primo grado.

L’eccezione è infondata. Trattandosi di cause scindibili non sussisteva un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale. E la Cassazione non la sentenza n. 2803 del 9/02/2010 ha stabilito che "l’azione del contribuente rivolta a far valere l’illegittimità dell’avviso di mora, non preceduto dalla notificazione della prodromica cartella di pagamento, può essere esercitata indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore" (e viceversa).
P.Q.M.

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso proposto dalla Waste Italia s.p.a. (ora Unendo s.p.a.) avverso l’intimazione di pagamento n. (OMISSIS);

– condanna la società Waste Italia s.p.a. (ora Unendo s.p.a.) alle spese dei tre gradi del giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi Euro 8.000, di cui Euro 6.600 per onorari; per il secondo grado in complessivi Euro 12.000, di cui 11.000 per onorari; per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 8.700, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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