T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 2757

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– previa verifica della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite le parti sul punto – di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata stante l’infondatezza del ricorso, che va quindi rigettato, trattandosi di controversia analoga a quella definita con sentenza della Sezione 3 novembre 2010 n. 33134, pronunciata nei confronti del medesimo ricorrente con riferimento all’impugnazione di analoga cartella esattoriale riferita all’anno finanziario 2005, alle cui considerazioni il Collegio intende doversi riportare.

Vista l’ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro n. 800/02/10 con cui, nel declinare la propria giurisdizione in ordine al gravame proposto avverso la gravata cartella esattoriale, ha affermato la giurisdizione del TAR.

Considerato che va affermata la cognizione giurisdizionale dell’adito organo di giustizia amministrativa ai fini della definizione della presente controversia dal momento che il ricorso, proposto avverso la cartella esattoriale notificata nei confronti del Comune di Castrovillari ed avente ad oggetto il pagamento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti relativa agli anni finanziari 20062008, rechi censure riguardanti l’esercizio del presupposto potere impositivo, contestandosi, sotto diversi profili, la latitudine espansiva e le modalità di svolgimento dei poteri rimessi all’organismo commissariale investito di poteri emergenziali nella Regione Calabria.

Quanto sopra rilevato, l’art. 133, comma 1, lett. p), del codice del processo amministrativo, stabilisce che rientrano nella cognizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati".

La riportata disposizione, introdotta dal nuovo Codice del processo amministrativo, reca contenuto sostanzialmente riproduttivo della previgente norma di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legge 23 aprile 2008 n. 90 (convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008 n. 123; ed abrogato, ora, dall’articolo 4, comma 1, punto 39, dell’Allegato 4 allo stesso D.Lgs. 104/2010), la quale stabiliva che "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati".

La chiara sussumibilità delle questioni sollevate con il mezzo di tutela ora all’esame nel novero delle controversie contemplate dall’illustrata declaratoria di legge impone, con ogni evidenza, di dare atto della sussistenza della cognizione giurisdizionale in capo all’adito Tribunale Amministrativo Regionale.

Né a diverso convincimento è dato pervenire sulla base dell’insegnamento giurisprudenziale da ultimo contenuto nella decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 14126 dell’11 giugno 2010.

Nella pronunzia anzidetta (resa a fronte del quadro normativo promanante dalle disposizioni di cui al decreto legge 90/2008; ma suscettibile di perdurante applicabilità alla luce della sostanziale invarianza dei presupposti relativi all’attribuzione della cognizione giurisdizionale, giusta la riportata previsione di cui all’art. 133 del Codice del processo amministrativo) si dà atto che "la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del g.a. delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati, prevista dall’art. 4 d.l. 23 maggio 2008 n. 90, conv., con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008 n. 123, presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell’esercizio di un potere autoritativo della p.a. (o dei soggetti a questa equiparati), mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del g.o.".

La condivisibilità del sopra riportato assunto persuade il Collegio della fondatezza del già enunciato intendimento di trattenere la cognizione relativamente alla proposta controversia, atteso che con essa viene contestata (non già la sussistenza e/o consistenza di un rapporto obbligatorio avente fonte in atto negoziale; quanto,piuttosto) la pretesa impositiva fatta valere dall’organismo commissariale a fronte dell’affermato inadempimento del Comune ricorrente quanto all’assolvimento degli oneri al medesimo facenti capo per lo smaltimento dei rifiuti.

Ciò osservato – ed escluso, quindi, che vengano in considerazione ragioni ostative alla trattazione del gravame – va rammentato che con il primo dei dedotti motivi di ricorso parte ricorrente ha contestato che l’organismo commissariale potesse legittimamente esercitare un potere impositivo relativo ad annualità (20062008) anteriori alla decretazione dello stato di emergenza, asseritamente avvenuto il 18 dicembre 2008.

Le doglianze sotto tale profilo illustrate non meritano condivisione, atteso che l’art. 3, comma 1, dell’ O.P.C.M. 6 aprile 2006 n. 3512 (Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l’emergenza nei settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria) prevede che "il Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale in atto provvede tempestivamente al recupero delle somme dovute per la depurazione delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti dai comuni, dai relativi consorzi e dagli altri affidatari della regione Calabria, tenendo conto delle situazioni debitorie certificate dai comuni medesimi, o comunque attestate dal Commissario delegato stesso, anche avvalendosi di appositi Commissari ad acta, altresì utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori".

Il comma 4 dell’art. 1 della successiva O.P.C.M. 16 gennaio 2009 n. 3731 (Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria) ha, poi, stabilito che "il Commissario delegato, previa verifica delle situazioni debitorie dei comuni o dei consorzi per il pagamento delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti urbani, provvede tempestivamente al recupero delle somme dovute, utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori, anche avvalendosi di commissari ad acta all’uopo nominati".

Il complesso normativo sopra riportato – che illustra le attribuzioni in materia rimesse all’organo commissariale – con ogni evidenza rimette a quest’ultimo il potere di recupero delle somme dovute dalle Amministrazioni comunali (o dai consorzi), indipendentemente dalla data di insorgenza della posizione debitoria.

Rileva piuttosto – ed il contenuto delle ordinanze presidenziali lo conferma – l’immanenza del potere eccezionalmente conferito al Commissario, senza che l’espansione delle relative prerogative – che trova unico fondamento nella sussistenza e/o persistenza di situazioni debitorie al momento in cui i conferiti poteri siano attualmente esercitabili – trovi limite nella collocazione temporale di queste ultime.

Né trova fondamento la censura con la quale parte ricorrente assume che la procedura di riscossione avrebbe dovuto essere integralmente espletata a cura dell’Autorità commissariale, con affermata illegittimità del conferimento dei relativi poteri ad altro soggetto.

Va infatti osservato come il riportato art. 1 della O.P.C.M. 3731/2009 abbia stabilito che il nominato commissario ponga in essere le procedure di riscossione coattiva sulla base delle previsioni di cui al D.Lgs. 46/1999 (che ha sostituito talune parti del D.P.R. 602/1973); mentre l’impiego di "commissari ad acta all’uopo nominati" ha carattere meramente facoltativo.

Si rammenta, in proposito, che i commi 1 e 2 dell’art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248) ha previsto che:

– "a decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell’ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio";

– "per l’immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della "Riscossione S.p.a."" (oggi, Equitalia S.p.A.).

Come sopra dato atto dell’infondatezza dei primi due motivi di ricorso, anche la terza delle esposte doglianze non merita condivisione.

Con essa parte ricorrente ha confutato la carenza dei legittimi presupposti per l’esercizio del potere impositivo da parte dell’organismo commissariale, in quanto il Comune di Castrovillari avrebbe provveduto allo smaltimento dei rifiuti avvalendosi di impianti di discarica privati, mentre l’individuazione delle tariffe si smaltimento ad opera dell’organo commissariale (ai sensi dell’art. 6 dell’O.P.C.M. 21 ottobre 1997 n. 2696) conseguirebbe esclusivamente allo smaltimento avvenga presso impianti pubblici.

Come posto in luce dalla difesa erariale nella memoria depositata in data 18 marzo 2011, il conferimento in discorso è avvenuto presso la discarica presente sul territorio regionale, di proprietà della società privata Sovreco S.p.A..

Tale discarica, della quale era stata prevista l’acquisizione alla mano pubblica, ma che è tuttavia in atto intestata al medesimo soggetto societario privato, veniva restituita dall’Ufficio commissariale a Sovreco S.p.A. con ordinanza in data 11 marzo 2002; e ad essa veniva applicata una speciale tariffazione per i Comuni della Provincia di Crotone che in essa avessero conferito i propri r.s.u.

Consegue a quanto sopra esposto l’assoggettamento della discarica onde trattasi – ancorché, si ripete, formalmente privata – al regime pubblicistico di cui all’O.P.C.M. 2696/1997 ai fini dell’imposizione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; e, con esso, l’esclusa fondatezza della censura all’esame, avuto anche riguardo all’intervenuta autorizzazione commissariale all’esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti nella discarica sita in località Columbra di Crotone di proprietà di Sovreco S.p.A., di cui all’ordinanza n. 3065 del 30 luglio 2004 ed alla disciplina degli obblighi di gestione in essa dettagliati.

Avuto, infine, riguardo all’affermata illegittimità dell’applicazione dell’IVA, in quanto la TARSU e la TIA sarebbero prelievi estranei all’ambito di operatività del predetto tributo, è sufficiente rammentare, a confutazione di tale argomento di doglianza, come il punto 127sexiesdecies della Tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ricomprenda fra le prestazioni assoggettate ad IVA nella misura del 10% (giusta la generale previsione di cui all’art. 16 del decreto medesimo), anche "le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall’articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all’articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all’articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione".

Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso va, dunque, rigettato stante la rilevata infondatezza delle censure con lo stesso proposte.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso N. 2010/2011 R.G., come in epigrafe proposto – immediatamente trattenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo – lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Amministrazione resistente, che liquida forfettariamente in euro 1.000 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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