Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 04-04-2011, n. 13491

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1 – In riforma della sentenza di primo grado – corte assise di Parma dell’11.7/13.11.2008 – che dichiarava M.G. e S. A. colpevoli entrambi del delitto di omicidio aggravato dai motivi abietti ex art. 576, n. 1 e dalla premeditazione ai danni del cittadino tedesco B.K.F., condannandoli alla pena di 24 anni di reclusione, la Corte di assise di appello della stessa città, con sentenza 10.2/27.7.2010, assolveva i due prevenuti per non aver commesso il fatto, richiamando l’art. 530 c.p., comma 2.

In breve i fatti come ricostruiti dai giudici di primo grado: nel contesto delle indagini relative ad un traffico di droga, tale D. P.P. ebbe a confidare all’ispettore che procedeva al suo arresto il 18.1.2001, che il suo convivente, V.C., anch’egli in stato di arresto nel contesto dell’unico procedimento per traffico di droga, le aveva confidato che M.G., coimputato anch’egli nel medesimo procedimento, anni addietro aveva commesso un omicidio all’estero. Interrogato il V., questi confermava con ricchezza di particolari il fatto: che il M., che frequentava in modo costante, un giorno risalente del 1985 gli aveva confidato di aver ucciso insieme a S.A., suo socio nella gestione di una palestra, il padre tedesco della fidanzata di quest’ultimo, il B. per l’appunto, e lo avrebbe fatto perchè la sua donna, la figlia del B., potesse entrare in possesso della cospicua eredità del padre. I due, quindi, M. e S. il 28.1.1985, da Parma sarebbero partiti nel primo pomeriggio a bordo un autoveicolo, sarebbero giunti nei pressi di Monaco di Baviera, verso l’ora di cena ed, una volta entrati in casa della vittima che conosceva lo S., lo avrebbero ucciso. Il V. dava una descrizione puntuale delle modalità dell’uccisione: egli stesso culturista aveva fatto perdere i sensi alla vittima, afferrandola per il collo, quindi il M., ponendole un piede sulla schiena, la vittima a terra, l’aveva strangolata avvolgendole intorno al collo uno straccio, lo aveva annodato, aveva fatto passare nel nodo una specie di leva per stringere mortalmente lo straccio fino all’exitus. I due, finita l’opera e dopo aver sottratto 10.000 marchi trovati in casa, sarebbero rientrati a Parma per farsi vedere nella palestra,di cui era gestori, la mattina successiva. I giudici di primo grado ritenevano attendibili le dichiarazioni del V., curando di depurarle da qualsiasi motivazione che potesse ancorarsi alle vicende del procedimento che vedeva il V. stesso ed il M. arrestati per droga ed il primo maggiormente coinvolto per le dichiarazioni del secondo, giustificandole, le propalazioni del V., una volta che la circostanza della confidenza del M. al V. era stata per prima propalata dalla D.P., curando ancora di ravvisare la causale del delitto nel far entrare la figlia dell’ucciso, B.K., con la quale il lo S. manteneva una relazione affettiva, in possesso dell’eredità paterna, riscontrando che le modalità della azione come riferite dal V. ai danni del B. corrispondevano alla realtà, essendo stato accertato che la persona offesa fu aggredita in un primo momento al collo a mani nude e poi strangolato con un strofinaccio in modo tanto violento da cagionarle fratture costali e vertebrali, ritenendo, infine, compatibile l’ora della morte determinata dal medico legale tra le ore 19 e le ore 21 del 28.1.1985 con la partenza da Parma la mattina dello stesso giorno per giungere a Neu Isemnerg, distante circa 790 chilometri, e non a Monaco di Baviera come riferito dal V., e quindi rientrare in Italia per poi potersi presentare nella palestra la mattina successiva. Un riscontro importante della affidabilità delle dichiarazioni del V. era poi dato dal fatto che il 30 Dicembre 1985 il V. aveva chiesto ad un legale, l’avv. L’Insalata, consiglio in merito alle confidenze che un amico gli avrebbe fatto, di avere commesso un omicidio in Germania.

-3- I giudici di secondo grado non credono alla rappresentazione dei fatti come ricostruiti dai giudici di primo grado, attraverso un ragionamento critico teso a selezionare un interesse personale del V. a rivolgere le accuse ai danni del M. che aveva in precedenza, rilasciato nel procedimento penale in cui erano entrambi coimputati, dichiarazioni a suo carico, in merito al coinvolgimento nei traffici di droga, molto pesanti. Ne conseguiva anche che le predette dichiarazioni dovevano essere sottoposte ad un rigoroso vaglio di attendibilità, in seguito al quale formulano un giudizio critico sia sul piano della attendibilità soggettiva, sia sul piano della attendibilità oggettiva.

Sul versante delle analisi in merito alla affidabilità soggettiva i giudici di merito, a proposito del contatto del V. con l’avv. L’Insalata, ne depotenziano il valore, in base al tempo Ristante da quello dell’omicidio, in cui il contatto era avvenuto, prospettando la possibilità che l’omicidio si riferisse ad altro fatto che non l’assassinio di B. ed in base ad alcune contraddizioni rilevate, tra le quali quella per cui il V. avrebbe dichiarato di essersi recato dall’avvocato dopo circa dieci giorni dalle confidenze che il M. gli avrebbe fatto subito dopo l’omicidio, e non dopo poco meno di un anno.

Sull’altro versante, quello dei riscontri oggettivi, i giudici di secondo grado ritengono incompatibili le dichiarazioni del V. con la distanza che separa Parma da Neu Isemberg, che si trova nei pressi di Francoforte, distanza di 790 chilometri, non certo percorribile in un tempo compatibile con quello segnato dalla partenza dei due, M. e S., nel primo pomeriggio, come riferisce il V., del 28.1.1985 e dal rientro in Parma nelle ore serali – notturne, come riferiscono le rispettive consorti o anche nelle prime ore del giorno 29.

Indicano ulteriormente quei giudici una serie di elementi distonici rispetto alla ricostruzione operata dai giudici di merito e che in questa sede possono omettersi nella misura in cui elementi e valutazioni giudiziali non costituiscono per nulla l’impegno critico del P.G. ricorrente.

-4- Ricorre avverso la sentenza la Procura generale presso la corte di appello di Parma, prospettando due motivi di ricorso. Con il primo denuncia la violazione dell’art. 195 c.p.p. per aver qualificato la deposizione di V.C. come testimonianza indiretta. Ma indiretta sarebbe, secondo il pensiero del P.G. ricorrente, – si ripete testualmente -, ".. esclusivamente in relazione a quanto dal M. attribuito a S." ma non "per quanto attiene ai fatti a lui V. riferiti dall’imputato M.". Comunque la piena attendibilità del V. i giudici di merito l’avrebbero dovuta riconoscere perchè riscontrata dal fatto che egli, dopo alcuni mesi dalla confidenza, si recava dall’avv. Insalata, che ha confermato la circostanza, per avere da lui un consiglio in merito al comportamento da tenere in seguito alla confidenza che aveva ricevuto da persona, anche se non indicata per nome, che gli aveva confidato di aver ucciso all’estero un cittadino straniero. Il ricorrente sottolinea i particolari dell’omicidio conosciuti dal V., tali che non avrebbe potuto apprenderli che dagli stessi esecutori del delitto.

Con il secondo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione in merito alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni del V. esternate in un contesto – si ripete testualmente – " ..di contemporanea detenzione di V. e M. in un procedimento" – che li vedeva entrambi imputati – "afferente al traffico di sostanze stupefacenti". Ma è dato capire dai motivi di ricorso, anche se costipati, che la ragione delle dichiarazioni del V., nel pensiero inespresso dal (Ndr: testo originale non comprensibile) non poteva rapportarsi al rancore che aveva verso il M., perchè quelle dichiarazioni furono spontanee perchè sollecitate da una domanda posta ex abrupto dal P.M. che era venuto già a conoscenza delle rilevazioni della V..

-5- Il ricorso è manifestamente inammissibile.

A fronte di un discorso giustificativo giudiziale articolato, diffuso, analizzante ogni profilo del fatto ed, in senso critico, del ragionamento dei giudici di primo grado, il P.G. ricorrente si è limitato a ripetere, e con riferimento a sole due circostanze, il ragionamento che su di queste aveva svolto il giudice di primo grado, puntualmente però sconfessato da quello, su una linea di logicità e congruità, dei giudici di appello. Non si registra alcun tentativo, una volta preso atto del convincimento argomentato di questi ultimi, di verificarne l’attendibilità e di contrapporre una ricostruzione argomentata, come sia, dei fatti. In specie il dato, rilevantissimo, della incompatibilità della tesi accusatoria con i tempi di percorrenza, di andata e ritorno, in macchina da Parma e da Neu Isemberg, cittadina ubicata nei pressi di Francoforte sul Meno, non è per nulla affrontato, anche se il dato costituisce l’asse portante di tutta la motivazione della sentenza. Deve conseguire gioco forza la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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