Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 04-04-2011, n. 13488

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con sentenza in data 22.10.2009 il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica dichiarava C.G. colpevole del reato di cui all’art. 677 c.p.p., comma 3, così condannandolo, in concorso di circostanze attenuanti generiche, alla pena, sospesa ex art. 163 c.p., di Euro 400,00 di ammenda. – Il primo giudice riteneva invero provato che il C. avesse omesso di provvedere ai lavori necessari, imposti con ordinanza sindacale non ottemperata, per rimuove il rischio di caduta di parti pericolanti di un edificio di sua proprietà, con pericolo alle persone; fatto accertato il (OMISSIS).

2. IL RICORSO – Avvero tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione svolgendo le seguenti deduzioni: a) egli aveva effettuato in via d’urgenza alcuni interventi provvisori, in attesa di quelli più rilevanti, per ridurre il rischio; b) se non aveva completato i lavori, ciò era dovuto ad una sua crisi economica; c) quanto meno si imponeva il dubbio su tali profili; d) la pena erra eccessiva; e) doversi concedere i benefici di legge; f) maturata prescrizione del reato; h) doversi comunque applicare l’indulto ex L. n. 241 del 2006 perchè il "manufatto fatiscente si è degradato negli anni". 3. MOTIVI DELLA DECISIONE. – Il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile con tutte le dovute conseguenze di legge. – Sono, invero, del tutto infondati, oltre che marcatamente generici, i motivi del ricorso nel merito: – nessuna prova vi è di opere adeguate alla bisogna, ancorchè provvisionali, comunque non effettuate nei termini dell’ordinanza sindacale e dell’urgenza del caso, come emerso dagli accertamenti dei pubblici ufficiali escussi in giudizio; – parimenti nessuna prova risulta della dedotta crisi economica, comunque elemento indifferente in relazione alla vetustà del problema, mai affrontato dall’imputato. – Non vi è spazio, dunque, neppure per l’invocato dubbio. – Parimenti deve dirsi – in termini di inammissibilità dell’impugnazione – in relazione ai motivi proposti, quanto mai generici, in ordine alla dosimetria sanzionatoria: già concesse le attenuanti generiche nella loro massima estensione, la pena è stata irrogata nella specie pecuniaria ed in misura prossima al minimo edittale, peraltro in esito a motivazione assolutamente corretta.- Del tutto immotivata risulta poi la deduzione del ricorrente in ordine ai benefici di legge, dovendosi peraltro rilevare che è stato già concesso il beneficio di cui all’art. 163 c.p..- La deduzione relativa alla prescrizione del reato – peraltro anch’essa espressa in termini di inammissibile genericità – è del tutto infondata, atteso che il reato stesso è stato accertato in data 04.09.2006 e dunque – estinguendosi, con le intervenute interruzioni, in anni cinque (operando la disciplina ultima)- a tutt’oggi esso non è ancora prescritto.- L’anzidetta data di accertamento, successiva al termine di operatività dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, impedisce l’applicazione dello stesso, trattandosi di fattispecie omissiva perdurata fino al 04.09.2006.- Il ricorso è dunque inammissibile ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3.- Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso totalmente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente C. G. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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