Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4304 CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto dalla signora R.C. per ottenere la riforma della sentenza del T.a.r Campania, Napoli, sez. II, n. 4259/2009.

2. Giova ricostruire brevemente i tratti essenziali della vicenda nella quale si innesta il presente giudizio.

La ricorrente ha partecipato al corso – concorso per titoli ed esami a n° 7 posti di funzionario amministrativo VIII^ qualifica funzionale, bandito dall’Università degli Studi di Napoli "L’Orientale"e riservato al personale di ruolo.

All’esito della svolta procedura selettiva, è stata graduata all’VIII° posto, quale prima degli idonei non vincitori.

2.1. Con sentenza n. 15029/2003, il T.a.r. Campania, sede di Napoli, ha accolto il ricorso proposto dalla signora C. e, per l’effetto, ha annullato la graduatoria di concorso ed il relativo decreto di approvazione, gli atti della procedura ed i verbali relativi alla posizione della ricorrente.

Segnatamente, il Tribunale ha censurato l’omessa valutazione, da parte della commissione esaminatrice, di alcuni titoli (quelli afferenti al capo 5 dell’allegato C6 del bando di concorso) allegati dalla ricorrente a corredo della domanda di partecipazione.

2.2. A seguito della suddetta pronuncia, con decreto n. 1297 del 5.7.2004, l’Amministrazione ricostituiva l’originaria commissione, cui demandava una nuova valutazione della posizione della ricorrente.

A tanto il predetto organo collegiale provvedeva nella seduta del 9.9.2004, nella quale giudicava i titoli dichiarati dalla C. non valutabili, in quanto reputava inidonea la dichiarazione di autocertificazione all’uopo presentata.

In ragione delle richiamate risultanze istruttorie, con decreto n. 1676 del 30.9.2004, l’Università degli Studi di Napoli "L’Orientale" approvava la nuova graduatoria di merito, riconfermando i punteggi già assegnati in prima istanza.

2.3. A seguito delle descritte sopravvenienze, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza (n. 12887/2004), che veniva respinto dal T.a.r. Napoli con decisione n. 19565/2005

Secondo la pronuncia da ultimo citata, i provvedimenti impugnati, pur inserendosi nella sequenza attivata dalla richiamata decisione giurisdizionale, costituivano esercizio di un autonomo potere discrezionale, sicché non vi era spazio per la proposizione di una censura incentrata sulla pretesa violazione del giudicato.

2.4. La ricorrente impugnava, altresì, in sede di legittimità le nuove determinazioni assunte dall’Ateneo napoletano.

Il T.a.r. Napoli, con sentenza n. 19564/2005, accoglieva, in parte, la nuova domanda impugnatoria: in particolare, riteneva fondata la mancata valutazione della partecipazione alle Conferenze Nazionali dei Segretari di Rettorato e Presidenza delle Università Italiane per nuovi impulsi professionali, svoltesi nel mese di ottobre del 1993 a Perugia e nel mese di aprile del 1994 a Siena. In riferimento a siffatti eventi, veniva affermata l’attitudine dimostrativa della dichiarazione autocertificativa presentata dalla parte ricorrente.

2.5. A seguito della richiamata pronuncia giurisdizionale, l’Università intimata rinnovava il giudizio, previa ricostituzione della commissione nella sua originaria composizione, e, con decreto n. 770 del 16.5.2006 prot. 11316, nuovamente giungeva a negare il riconoscimento del punteggio per i titoli in questione, confermando la precedente graduatoria di merito ed i vincitori del concorso.

2.6. Anche tali provvedimenti venivano censurati con un nuovo ricorso, accolto dal T.a.r. Napoli con sentenza n. 2598/2007.

Il Tribunale rilevava l’insufficienza della valutazione svolta dalla commissione esaminatrice, che non aveva esposto adeguatamente le ragioni logicogiuridiche poste a base della omessa valutazione dei titoli allegati dalla ricorrente.

A sostegno della propria conclusione, il Tribunale così concludeva: "Gli atti impugnati vanno pertanto annullati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione; in particolare, nella rinnovata attività di valutazione dei titoli da porre in essere a seguito dell’annullamento giurisdizionale del presente atto, va rilevato che l’amministrazione, oltre ad esplicitare le ragioni del riconoscimento ovvero del mancato riconoscimento dei titoli tra quelli valutabili ai sensi della più volte citata disposizione del bando, dovrà- ai fini di una ostensione e concreta applicazione del principio di trasparenzadare conto anche dei titoli a tale voce riferibili riconosciuti e valutati in favore dei vincitori del concorso, con indicazione della natura giuridica dell’ente, tipologia corsuale e punteggio attribuito per ciascuno di essi."

L’Ateneo napoletano, con i provvedimenti oggetto di gravame, rinnovava la propria valutazione, confermando l’esclusione della ricorrente dal concorso in argomento: rilevava, invero, l’inidoneità della struttura che aveva organizzato gli incontri in questione ed, inoltre, che i corsi in argomento non avevano attinenza con quelli valorizzati, come titoli professionali, dal bando.

2.7. La ricorrente ha nuovamente impugnato il decreto direttoriale n. 433 del 19.3.2008, il verbale della commissione d’esami del 29.2.2008, il decreto direttoriale n. 326 del 21.2.2008 e la nota 8596 del 27.3.2008.

Ella ha contestato il giudizio relativo alla non valutabilità dei titoli allegati (due corsi di qualificazione organizzati dalla conferenza nazionale permanente dei segretari di rettorato e presidenza di facoltà, svolti nell’ottobre del 1993 presso l’Università di Perugia e nell’aprile del 1994 presso l’Università di Siena).

Con la sentenza oggi appellata, il T.a.r. ha respinto il ricorso ritenendo le motivazioni addotte dall’Università coerenti con la disciplina concorsuale.

3. Avverso tale decisione la signora C. ha proposto appello, chiedendone la riforma.

4. L’appello merita accoglimento.

4.1. Risulta, in particolare, fondato il motivo con cui si deduce la disparità di trattamento riservata all’appellante rispetto ad altri candidati.

I titoli presentati non valutati a favore della concorrente erano infatti del tutto analoghi a quelli presentati e valutati positivamente a favore di altri concorrenti.

In particolare, risulta dagli atti che il candidato D’Alessio ha ottenuto 1 punto per aver partecipato al "seminario" di studio sul tema "Nuove prospettive dei bilanci universitari. Problemi ed esperienze" ed alla "riunione" tra dirigenti del 2.6.97.

Al candidato Iannucci sono stati riconosciuti punti 1,5 per la partecipazione a tre corsi del tutto analoghi a quelli frequentati dalla ricorrente; alla contro interessata Giovannone è stato riconosciuta valida la partecipazione al seminario su "programmi di mobilità della CE’.

A tutti i candidati, in definitiva, sono stati riconosciuti punteggi per titoli analoghi per contenuto, natura giuridica e tipologia a quelli presentati dalla ricorrente.

4.2. Giova ancora evidenziare che la formulazione del bando di concorso in merito ai titoli valutabili era particolarmente ampia ("frequenza a corsi di qualificazione professionali organizzati da amministrazioni o enti privati relativi a gestione delle risorse umane, delle risorse finanziarie, organizzazione del lavoro nonché attività di docenza rela5tive alla materia del pubblico impiego o amministrazione attiva di Istituzioni universitarie o altri enti pubblici"). Tale formulazione, evidentemente finalizzata a consentire la più ampia valutazione dei titoli di formulazione, non giustifica l’interpretazione restrittiva che ha poi condotto alla mancata valutazione dei titoli prodotti dall’appellante. Interpretazione, peraltro, che risulta disattesa, come già si è evidenziato, quanto l’Amministrazione si è trovata a valutare situazioni analoghe riferite a diversi candidati.

Nella fattispecie, i corsi di cui si discute si sono svolti presso strutture universitarie (le Università di Perugia e Siena) e la partecipazione della ricorrente è avvenuta su espressa autorizzazione dell’Università resistente (che ha anche riconosciuto i giorni di trasferta e il rimborso delle spese sostenute), il che rappresenta comunque un sintomo, come correttamente deduce la ricorrente, della presa d’atto da parte dell’Università Orientale della utilità e qualità dell’attività svolta.

5. Il ricorso in definitiva deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere annullati i provvedimenti gravati in primo grado.

6. Sussistono i presupposti, anche in considerazione della peculiarità della vicenda processuale, per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l’intervento dei Signori:

Rosanna De Nictolis, Presidente FF

Domenico Cafini, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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