T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 2751

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone preliminarmente il ricorrente di essere Attuario incaricato presso Carige Assicurazioni e di aver redatto, in data 4 marzo 2005, la prescritta relazione sulle riserve tecniche al bilancio per l’esercizio 2004 nell’ambito dell’autorizzato Piano di risanamento triennale 20042006.

A fronte della relazione tecnica di cui sopra, Carige formulava con nota in data 14 febbraio 2006 (al sig. S. pervenuta il successivo 22 febbraio) taluni rilievi ed assegnava al ricorrente il termine di giorni dieci per fornire chiarimenti e giustificazioni.

Il ricorrente forniva i richiesti chiarimenti in data 1° marzo 2006.

Contesta ora la revoca dall’incarico, disposta da Carige su sollecitazione formalizzata da ISVAP con la determinazione gravata, assumendone l’illegittimità alla stregua dei profili di censura di seguito esposti:

1) Violazione del D.M. 67/2004 e, in special modo, degli artt. 2 e 3. Inosservanza dei principi della Circolare ISVAP n. 531/D. Difetto dei presupposti legali. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 per difetto della motivazione o comunque per incoerenza. Carenza dell’istruttoria. Violazione del principio del giusto procedimento di cui alla legge 241/1990 e del diritto alla difesa.

La revoca dell’attuario incaricato può essere disposta, alla luce del pertinente quadro normativo di riferimento, soltanto in presenza di gravi inadempienze alle norme di legge e regolamenti, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall’Istituto di vigilanza.

Nell’escludere che nel caso di specie fosse ravvisabile inadempienza alcuna (attesa l’affermata correttezza ed attendibilità della relazione tecnica predisposta dal ricorrente), il sig. S. assume la carenza dei necessari presupposti per l’adozione dell’impugnato provvedimento, anche alla luce dei chiarimenti forniti a fronte delle contestazioni ascritte da ISVAP.

Sostiene per l’effetto il ricorrente che la gravata determinazione non sia stata preceduta dai necessari approfondimenti istruttori, il cui compiuto svolgimento avrebbe posto in luce la piena rispondenza dell’operato alle prescrizioni riguardanti lo svolgimento dell’attività in discorso.

Né al sig. S. sarebbe stata manifestata, da parte dell’ISVAP, la pur sollecitata disponibilità ad un incontro per chiarire, in contraddittorio, talune anomalie (peraltro addebitabili ad un virus di natura informatica) che avrebbero reso discordanti taluni dati contenuti nella relazione predisposta dal ricorrente: per l’effetto lamentandosi la vulnerazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo.

2) Eccesso di potere: contraddittorietà fra più atti dell’ISVAP, disparità di trattamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità della motivazione, ingiustizia manifesta.

In altre procedure sanzionatorie parimenti avviate dall’Istituto di vigilanza, sarebbe stato diversamente garantita l’effettività del contradditorio endoprocedimentale.

Sotto altro profilo, viene osservato che il Piano di risanamento triennale 20042006 autorizzato da ISVAP nei confronti di Carige avrebbe dovuto essere tenuto dall’Istituto nella dovuta considerazione, laddove la relazione oggetto di indagine era stata predisposta dall’interessato in conformità alle indicazioni promananti dal Piano anzidetto.

Né il rilievo, mosso nei confronti del ricorrente, di "una politica di liquidazione obsoleta" sarebbe informato a fondati elementi di valutazione, atteso che lo stesso Istituto vigilante aveva precedentemente approvato il Piano di risanamento Carige.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Istituto intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 4082, pronunziata nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2006.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 marzo 2011.
Motivi della decisione

1. Giova premettere alla disamina dei motivi di censura dedotti con il mezzo di tutela all’esame una breve ricognizione sulla rilevanza funzionale della figura dell’attuario incaricato e sulle attribuzioni al medesimo rimesse nel quadro delle vigenti disposizioni in materia.

Va innanzi tutto osservato come il comma 1 dell’art. 20 della legge 20 dicembre 2002 n. 273 preveda che "per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi al ramo RC auto, anche al fine di agevolare l’esercizio dei poteri di controllo da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l’assicuratore individua un attuario incaricato".

Il comma 2 dell’art. 2 del D.M. 28 gennaio 2004 n. 67 (Regolamento in materia di attività dell’attuario incaricato, previsto dall’articolo 20 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, concernente misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza; abrogato, poi, dall’art. 19 del D.M. 28 aprile 2008, n. 99) stabilisce che "l’attuario può essere un dipendente dell’impresa o di altra impresa appartenente allo stesso gruppo ovvero un professionista esterno. In ogni caso l’impresa deve garantire le condizioni affinché l’attuario sia messo in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e libertà di giudizio, avendo libero accesso ai dati e alle informazioni aziendali che l’impresa è tenuta a fornirgli. Qualora l’impresa non adempia agli obblighi di cui al presente comma l’attuario, previo avviso scritto all’impresa di ottemperare entro breve termine, comunica immediatamente all’ISVAP gli impedimenti rilevati nell’espletamento dei suoi compiti".

Il comma 4 del successivo art. 3 ricongiunge all’emersione di gravi inadempienze da parte dell’attuario alle norme di legge e regolamentari ed alle disposizioni dell’ISVAP, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso ISVAP" la revoca della nomina dell’attuario da parte dell’impresa assicuratrice "direttamente o su richiesta dell’ISVAP".

Va poi osservato come il comma 1 dell’art. 4 del decreto all’esame stabilisca che "nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, esercitati nel territorio della Repubblica l’attuario incaricato è preposto alla verifica preventiva delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ai fini della determinazione del fabbisogno tariffario e degli ulteriori elementi considerati nonché alla preventiva valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L’attuario incaricato procede a dette verifiche preventive sui premi di tariffa che l’impresa intende praticare sul territorio della Repubblica ed in occasione di ogni loro successivo aggiornamento o revisione".

L’art. 5, comma 1, del medesimo D.M. prevede, poi, che "il procedimento seguito dall’attuario per le operazioni di cui all’articolo 4 forma oggetto di una relazione tecnica che viene predisposta e sottoscritta dal medesimo almeno sessanta giorni prima dell’entrata in vigore della tariffa. La relazione tecnica è trasmessa all’amministratore delegato dell’impresa o, in mancanza, al presidente del consiglio di amministrazione".

I successivi commi 2, 3, 4 disciplinano i contenuti della suddetta relazione tecnica, prevedendo che tale documento:

– "descrive la metodologia, i criteri e le ipotesi tecniche e finanziarie utilizzati per la determinazione del fabbisogno tariffario e quindi del premio medio di tariffa. Illustra altresì per ciascuna tariffa, in relazione ai singoli settori tariffari e ad ogni formula tariffaria adottata, il modello tariffario utilizzato, il periodo di validità della tariffa, le basi tecniche utilizzate e le metodologie applicate per l’impiego delle variabili di personalizzazione dei premi di tariffa";

– "… indica, tra l’altro, in funzione del modello tariffario adottato, elementi quali la frequenza sinistri utilizzata, il costo medio dei sinistri, il costo complessivo dei sinistri presi in considerazione, l’eventuale rendimento finanziario degli investimenti, i caricamenti di tariffa con l’indicazione dei singoli elementi assunti, del loro ammontare, del peso percentuale di ciascuno e del modello adottato per la sua imputazione, il premio medio di tariffa e le singole variabili di personalizzazione utilizzate specificandone i criteri di valorizzazione nonché le modalità di calcolo dei premi di tariffa";

– "riporta… la valutazione dell’attuario sulla coerenza dei premi di tariffa alle basi tecniche, al fabbisogno tariffario ed altri elementi di riferimento. Se la valutazione è negativa, l’attuario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ISVAP".

La disposizione di cui al comma 5 completa le indicazioni afferenti la relazione tecnica precisando che ad essa va allegata "una sintesi significativa dei dati, delle informazioni e delle statistiche utilizzati dall’attuario, desunti dal portafoglio aziendale o di gruppo e, eventualmente, da elaborazioni e fonti statistiche di mercato, ai fini della verifica della costruzione tariffaria dell’impresa".

Va soggiunto, sul punto, che ISVAP, con Circolare 531/D, ha ribadito (art. 4) la previsione di cui all’art. 2, comma 2, del citato D.M. 67/2004, precisando che "l’attuario incaricato… deve in ogni caso disporre di una totale autonomia e libertà di giudizio nei confronti dell’impresa e deve pertanto essere messo in grado di poter esercitare le proprie funzioni in assoluta indipendenza"; a tale scopo, "l’impresa garantisce all’attuario… il libero accesso alle informazioni aziendali nonché l’idoneo supporto organizzativo, anche attraverso la collaborazione con le strutture di controllo interno", mentre "gli impedimenti rilevati dall’attuario nell’espletamento dei propri compiti sono comunicati all’Isvap con immediatezza da parte dell’attuario stesso, previo avviso scritto all’impresa di ottemperare entro breve termine".

2. Quanto sopra preliminarmente posto quanto alle funzioni, alle connesse modalità di espletamento, nonché alle rivenienti responsabilità facenti capo alla figura dell’attuario, giova soggiungere che Carige Assicurazioni, a seguito di irregolare funzionamento accertato da ISVAP in conseguenza di accertamenti ispettivi condotti nell’anno 2002, è stata sottoposta dall’Istituto alle misure di salvaguardia previste in un Piano di Risanamento valevole per il triennio 20042006.

Fra le misure previste nel Piano anzidetto era ricompreso un intervento sul capitale sociale richiesto a Carige per un importo non inferiore a 42,3 milioni di euro, al fine di ricostituire il margine di solvibilità a copertura degli impegni tecnici

L’odierno ricorrente veniva investito, ad opera della suddetta impresa assicuratrice, delle funzioni di attuario incaricato, a far tempo dal 10 maggio 2004.

Il dott. S. rassegnava, in esito allo svolgimento dei compiti allo stesso demandati (per come disciplinati dal quadro normativo riportato al precedente punto 1.) un’attestazione positiva concernente la correttezza dei procedimenti e delle metodologie seguite dall’impresa assicurativa nel calcolo delle riserve tecniche appostate al bilancio per il 2004, nonché la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle pertinenti previsioni legislative e regolamentari ed alle disposizioni dell’Istituto.

Il giudizio come sopra espresso dall’attuario consentiva a quest’ultimo di individuare tre scenari evolutivi riguardanti i sinistri gestiti dall’impresa, le cui risultanze ponevano in evidenza una congruità pari ad 8 milioni di euro (+2,64%), ed insufficienze pari a 2,3 milioni di euro (0,75%) ed a 12,6 milioni di euro (4,12%).

Con nota del 14 febbraio 2006 ISVAP, preso contezza del resoconto analitico, nonché della relazione sulle riserve tecniche redatta dall’odierno ricorrente, formulava nei confronti del dott. S. rilievi in ordine alle metodologie statisticoattuariali dal medesimo ai fini di cui sopra impiegate; contestando, conseguentemente, l’attestazione positiva riguardante la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti da Carige Assicurazioni nel calcolo delle riserve tecniche.

Va ulteriormente precisato come lo stesso ricorrente abbia successivamente ammesso la presenza di errori di calcolo incidenti sulla correttezza delle elaborazioni dal medesimo formulate, ascrivendone l’imputabilità ad un virus informatico che avrebbe informato la correttezza dei computi e, con essi, le risultanze in un primo tempo dal medesimo esplicitate.

Gli scenari come sopra dal ricorrente ipotizzati, depurati dagli errori di calcolo ammessi dallo stesso dott. S., venivano a configurarsi – come posto in evidenza da ISVAP – in maniera significativamente diversa rispetto a quanto originariamente indicato: venendo, infatti, in considerazione insufficienze di riserva – rispetto all’importo a tale titolo iscritto – oscillanti (a seconda dei tre scenari anzidetti) fra -5,4% fino a -8,9%.

La ritenuta scarsa prudenzialità nelle selezione delle ipotesi evolutive conduceva ISVAP a formulare nei confronti dell’attuario incaricato (il dott. S.), così come nei riguardi dell’attuario revisore (il dott. De Filippis) contestazioni che – previa acquisizione delle previste controdeduzioni – conducevano conclusivamente alla revoca dell’incarico conferito all’odierno ricorrente, disposta da Carige con nota del 13 giugno 2006.

3. Come sopra precisato il quadro normativo e fattuale rilevante ai fini del decidere, le censure dedotte con la presenza impegnativa si rivelano infondate.

3.1 In primo luogo, non dimostrano giuridica apprezzabilità le doglianze relative a pretese irregolarità nello svolgimento del percorso procedimentale, segnatamente sotto il profilo della carenza delle necessarie forme di interlocuzione.

Nell’osservare come l’interessato sia stato – correttamente – posto nella condizione di controdedurre per iscritto alle contestazioni nei suoi confronti formulate dall’Istituto di vigilanza, va invece escluso che quest’ultimo fosse tenuto ad accedere alla richiesta, dall’interessato formulata per le vie brevi, di ottenere un incontro presso la sede dell’Istituto stesso.

3.2 Quanto, poi, alla (parimenti dedotta) inadeguatezza dei presupposti per l’adozione della determinazione gravata – ovvero, alla inconfigurabilità di quelle "gravi inadempienze da parte dell’attuario alle norme di legge e regolamentari ed alle disposizioni dell’ISVAP, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso ISVAP" che impongono, ai sensi del comma 4 dell’art. 3, del D.M. 67/2004, la revoca della nomina dell’attuario da parte dell’impresa, direttamente o su richiesta dell’ISVAP, si ha modo di ritenere che l’Istituto di vigilanza abbia correttamente valutato – disattendendole – le osservazioni analiticamente formulate dal dott. S. relativamente ai sinistri tardivi, alla eliminazione senza seguito al netto dei riaperti, al pagamento dei sinistri ed al triangolo runoff: in proposito osservandosi che – esclusa la penetrabilità del sindacato giurisdizionale nella valutazioni tecnicodiscrezionale condotte dall’Autorità di vigilanza – le relative considerazioni non rivelano la manifesta presenza di profili inficianti sub specie dell’omessa e/o travisata considerazione dei presupposti di fatto, della illogicità, ovvero della carenza e/o inadeguatezza motivazionale.

3.3 Né, sotto altro profilo, meritano condivisione le censure con le quali il ricorrente ha denunciato la presenza di presunti profili di contraddittorietà fra il Piano di risanamento approvato per il triennio 20042006 ed i rilievi mossi al proprio operato dall’Istituto di vigilanza.

Se dalle verifiche condotte da ISVAP è, infatti, emerso che i dati di bilancio di Carige si sono discostati dalle previsioni del Piano con particolare riferimento all’evoluzione dell’onere per i sinistri negli esercizi 2004 e 2005 del ramo r.c. auto e natanti.

Se le attestazioni ed i giudizi dell’attuario incaricato hanno mostrato, all’attenzione dell’Istituto di vigilanza, un sostanziale rispetto delle previsioni del Piano relativamente all’andamento delle riserve tecniche del ramo r.c. auto, diversamente ISVAP ha avuto modo di riscontrare significativi disallineamenti: i quali, non segnalati all’Istituto (come invece avrebbe dovuto essere) da parte dell’attuario revisore, non hanno consentito allo stesso ISVAP la tempestiva adozione delle determinazioni di competenza.

4. Va quindi dato atto, sulla base delle considerazioni precedentemente esposte, della piena correttezza dell’operato di ISVAP, nonché della esaustività e congruità dell’apparato motivazionale esposto a sostegno della richiesta dal medesimo Istituto rivolta a Carige di disporre la revoca dell’incarico conferito nei confronti del dott. S..

Il ricorso va, quindi, respinto in ragione della riscontrata infondatezza delle doglianze con esso dedotte; conclusivamente disponendo il Collegio di porre le spese di lite a carico della parte soccombente, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna il ricorrente sig. S.G. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’intimato Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo – ISVAP, per complessivi Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00); per quanto concerne C.A. S.p.A., non costituitasi in giudizio, nulla per le spese.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *