T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 2747

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Gli esponenti erano, all’epoca della proposizione del ricorso, dipendenti dell’Ospedale Carlo Forlanini di Roma, e quindi, secondo l’ordinamento sanitario allora vigente, della USL Rm/16.

Ricordano che, con decisione n. 106 dell’1.2.1984 del TAR del Lazio, venne annullato l’art. 30 dell’Accordo ANUL 17.2.l979 e di tutti gli atti connessi, affermandosi contestualmente il principio che, in virtù dell’art. 33, comma II, del T.U. 10.1.1957 n. 3, il compenso per lavoro straordinario deve essere stabilito in misura superiore a quella del lavoro straordinario.

Detto principio, non risulta però essere stato applicato nei confronti degli odierni esponenti, i quali, a loro dire, hanno diritto ad ottenere il pagamento delle relative differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria.

Avverso gli atti meglio indicati in epigrafe, pertanto, deducono:

1) Violazione di legge. Eccesso di potere per straripamento. Falsità nei presupposti.

Il Coreco ha annullato la deliberazione n. 381 del 12.3.85 del Comitato di Gestione della USL RM 16 la quale, tuttavia, costituisce mera esecuzione di una precedente delibera del 29.11.1984 che aveva deciso l’estensione della predetta decisione del TAR in favore di tutti i dipendenti della USL/Rm 16.

Essa, infatti, si limita ad erogare un acconto sulla differenza per lavoro straordinario relativamente al periodo 1.12.1979 – 21.7.1983 imputando la relativa spesa di 7 miliardi ai competenti capitoli 012/024/030.

La decisione del 1984 non può essere rimessa in discussione.

A nulla rileva, in particolare, l’assenza di copertura finanziaria, evidenziata dal Comitato.

Ad ogni buon conto, i ricorrenti chiedono che questo Tribunale amministrativo accerti il loro diritto alle differenze tra quanto effettivamente dovuto dall’amministrazione, a seguito dell’annullamento dell’art. 39 dell’A.N.U.L., e quanto corrisposto, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Si costituivano, per resistere, le amministrazioni intimate

Il ricorso è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 23.2.2011.

2. In via preliminare occorre rilevare che, dopo la comunicazione effettuata dalla Segretaria della Sezione, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della l. n. 205/2000, hanno confermato il loro permanente interesse alla decisione i soli sig.ri A.B., O.P., L.F., A.G., B.A., T.C. (quale erede di B.S.), A.S., S.A., B.R. (unitamente a S.G., F. e G. quali eredi di S.R.), I.M., S.G., B.C., M.P., L.M.. Tra essi, però, è bene precisare, non può essere inclusa la s.ra Bodò Annamaria, in quanto non risulta ricompresa tra gli originari ricorrenti.

Rispetto a tutti gli altri (meglio indicati in dispositivo), il ricorso deve essere dichiarato perento.

2. Ciò posto, il ricorso è infondato nel merito.

La decisione del TAR, invocata dai ricorrenti, e, all’epoca, posta alla base della decisione della USL Rm 16 di estendere, anche in loro favore, il principio della maggiorazione del lavoro straordinario rispetto a quello ordinario, risulta infatti riformata dal Consiglio di Stato.

In particolare, con decisione n. 653 del 7.11.1988, il Consiglio ebbe ad affermare che l’art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 è stato abrogato dagli artt. 3 del d.P.R. 22 luglio 1977 n. 422, emanato in attuazione dell’art. 9 della l. 22 luglio 1975, n. 382 e 5 della l. 22 luglio 1978, n. 385.

Pertanto, è stato ritenuto legittimo l’art. 39 dell’Accordo A.N.U.L. 17 febbraio 1979 per il personale ospedaliero, nella parte in cui, nella commisurazione del compenso per lavoro straordinario, esclude dalla base di calcolo la progressione economica per aumenti periodici di stipendio maturati successivamente al raggiungimento dell’ultima classe (Cons. St., sez. V. sentenza n. 653 del 7.11.1988).

La domanda di accertamento del diritto, nonché di condanna alla corresponsione delle correlate differenze retributive, azionata con il presente ricorso, va dunque respinta, per infondatezza della pretesa. Ciò senza considerare che la domanda stessa, non soddisfaceva, ab origine, l’onere ella prova sancito dall’art. 2697 c.c., in base al quale è colui che invoca un diritto a dovere fornire la prova dei fatti costitutivi dello stesso.

Nel caso di specie, invece, salvo la produzione di una serie di buste paga dell’epoca, nessuno dei ricorrenti si è premurato di articolare la propria pretesa mercé l’esplicita indicazione delle ore effettivamente prestate e, in ipotesi, retribuite in misura inferiore a quella asseritamente spettante.

Ciò posto, va infine soggiunto che neppure può trovare ingresso la richiesta di annullamento della delibera del Coreco n. 671/1985, in quanto, a ben vedere, alcuna critica viene mossa avverso la principale, autonoma, motivazione di tale provvedimento, rappresentata dalla mancanza, all’epoca, di adeguata copertura finanziaria della delibera n. 381/85 adottata dal Comitato di Gestione della USL/Rm 16.

E ciò, a prescindere, dalla legittimità dalla precedente delibera del 1984, con cui detta USL ebbe ad estendere tout court un principio destinato ad essere travolto dalla sentenza del Consiglio di Stato, in precedenza menzionata.

3. Per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.

Sembra equo, peraltro, data la peculiarità della fattispecie, disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

1) respinge il ricorso di cui in epigrafe, relativamente ai sig.ri A.B., O.P., L.F., A.G., T.C., A.S., S.A., B.R., I.M., S.G., B.C., M.P., L.M..

2) lo dichiara perento nei confronti dei sig.ri. A.E.A.G., A.A., A.M., B.N., B.G., B.G., B.A., B.M., B.V., B.F., B.A., B.E.B.G., A., B.S., B.O., B.E., B.R., B.T., C.F., C.A., C.R., C.D., C.C., C.M., C.M., C.W., C.G., C.U., C.P., C.C., C.C., C.F., C.B., C.S., C.E., C.C.S., D.G., D.C.S., D.L.A., D.N.D., D.R.R., D.M.I., D.P.A., D.S.E., D.V.S., D.G., D.D., D.M., D.B.S., D.B.A.M., D.C.U., D.G.P., D.G.D., D.G.A., D.L.P., D.M.G., D.P.C., D.R., D.F., D.I., D.I., F.M., F.L., F.G., F.G.A., G.A., G.I., G.M., G.G., G.B., G.A., G.G., G.A., I.C., I.G., L.R., L.R., L.G., L.U., L.R., L.C., L.I.M.S., M.V., M.M., M.M.C., M.F., M.S., M.A., M.E., M.F., M.N., M.T., M.M., M.A., M.M.A., M.F., M.L., M.D., N.S., O.F., P.R., P.F., P.M., P.S., P.M.A., P.A., P.A., P.A., P.G., P.V., P.U., P.A., P.A., P.L., P.R., P.L.A., P.S., P.A., P.R., P.G., P.V., P.G., R.M., R.F., R.A.M., R.A., S.M., S.M.T., S.S., S.R., S.G., S.G., S.R., S.R., S.E., S.L.A., S.G., S.R., T.F., T.V., T.R., T.M., T.B., T.A., T.G., T.A., T.R., V.B., V.B., V.C., V.L., V.C., V.G., V.P., V.D., V.O., Z.R., Z.L..

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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