T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 2741 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone in fatto il Comune odierno ricorrente che con decreto n. 3 del 16 aprile 2009 il Commissario Delegato, individuato nel Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha stilato l’elenco dei 49 Comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo in data 6 aprile 2009, come previsto con O.P.C.M. n. 3754 del 9 aprile 2009.

Con successivo decreto n. 11 del 17 luglio 2009 tale elenco è stato aggiornato mediante aggiunta di ulteriori 8 Comuni.

Non essendo stato il Comune ricorrente inserito in tale elenco nonostante i danni subiti, lo stesso ha presentato istanza – ricevuta in data 22 dicembre 2009 – volta ad ottenere l’avvio del procedimento per ottenere il proprio inserimento entro il cd. "cratere" di cui all’ O.P.C.M. n. 3754 del 2009.

Con O.P.C.M. n. 3833 del 22 dicembre 2009 e con il D.L. n. 195 del 2009 è stato disposto il passaggio di consegne e di competenze dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile al Presidente della Regione Abruzzo.

Non avendo le competenti Autorità provveduto in ordine alla predetta istanza nel termine procedimentale previsto mediante adozione di un provvedimento espresso, il Comune ricorrente ha quindi impugnato il silenzio inadempimento così formatosi deducendo, avverso lo stesso, il seguente motivo di censura:

– Violazione di legge – Art. 2 della legge n. 241 del 1990. Formazione del silenzio inadempimento.

Deduce, sostanzialmente, parte ricorrente l’intervenuta violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 per non avere le competenti Autorità adottato un provvedimento espresso, né avviato alcun procedimento, in ordine alla propria istanza volta ad ottenere il proprio inserimento nel "cratere" al fine di beneficiare delle misure e degli interventi previsti dal D.L. n. 39 del 2009, nel dettaglio illustrando i danni subiti per effetto del sisma.

Si sono costituite in resistenza le intimate Amministrazioni con formula di rito, depositando nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, in cui si afferma l’insussistenza di un obbligo a provvedere in ordine all’istanza in quanto volta ad ottenere un riesame di provvedimenti non impugnati.

Alla Camera di Consiglio del 9 marzo 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione

Il ricorso in esame è rivolto avverso il silenzio inadempimento formatosi in ordine all’istanza, presentata dal Comune ricorrente, volta ad ottenere il proprio inserimento nell’elenco dei Comuni che hanno subito danni per un’intensita" pari o superiore al sesto grado della Scala Mercalli (MCS) in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, ai sensi dell’art. 1 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009 n. 3754 e dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 39 del 2009.

L’azione deve essere dichiarata inammissibile essendo l’istanza presentata dal Comune ricorrente volta ad ottenere un riesame della situazione di fatto che è stata cristallizzata con i decreti Commissariali n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, per effetto dei quali sono stati individuati i Comuni rientranti nel cd. cratere.

Invero, avverso tali atti, nella parte in cui non è stato incluso il Comune ricorrente, lo stesso avrebbe dovuto proporre tempestivo ricorso.

A fronte dell’avvenuto esercizio del potere da parte delle Autorità competenti e della inoppugnabilità dei relativi atti, non è riscontrabile in capo alle stesse alcun obbligo di provvedere in ordine ad istanze che mirano ad ottenere un riesame delle determinazioni adottate, non potendo conseguentemente ritenersi integrata alcuna ipotesi di silenzio inadempimento utilmente azionabile in sede giurisdizionale.

Presupposto per la formazione del silenzio impugnabile è, difatti, l’esistenza di un obbligo dell’Amministrazione di provvedere su un’istanza.

La verifica dell’obbligo di provvedere dell’Amministrazione sull’istanza va condotta non in astratto, ma in relazione alla domanda, essendo la pronuncia che si richiede al giudice investito della controversia una pronuncia di comportamento positivo in relazione ad un preteso provvedimento che l’Amministrazione sia tenuta ad adottare e che, almeno, in via astratta, possa essere satisfattorio dell’interesse sostanziale fatto valere.

Ai fini dell’applicazione del rito speciale in esame, il silenzio della P.A. e, in particolare, l’omessa adozione di un provvedimento espresso, acquistano rilevanza come ipotesi di silenzio – rifiuto, attraverso il relativo, caratteristico procedimento, solo quando la medesima si sia resa inadempiente, restando inerte, ad un obbligo di provvedere. Quest’ultimo può scaturire dalla legge, o dalla peculiarità della fattispecie per la quale ragioni di equità impongono l’adozione di un provvedimento. L’obbligo di provvedere dell’Amministrazione, poi, a sua volta, presuppone che l’istanza del richiedente sia rivolta ad ottenere un provvedimento cui questi abbia un diretto interesse e che essa non appaia subito irragionevole ovvero risulti all’evidenza infondata.

Poste tali premesse di ordine generale e sistematico, osserva il Collegio che l’istanza del Comune ricorrente è volta, sostanzialmente, ad ottenere l’esercizio, da parte delle resistenti Amministrazioni, dei propri poteri di autotutela al fine di riesaminare atti già adottati, includendo il Comune ricorrente tra quelli rientranti nel c.d. "cratere’.

Come da costante orientamento giurisprudenziale, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. VI, 06 luglio 2010, n. 4308; Sez. V, 1 marzo 2010, n. 1156; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 05 maggio 2010, n. 9769; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 05 luglio 2010, n. 22486), non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenziorifiuto, posto che il potere di autotutela si esercita d’ufficio e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non c’è alcun obbligo giuridico di provvedere e non costituisce inadempimento l’omessa risposta espressa in relazione all’istanza.

Ed infatti, l’Amministrazione è libera di verificare, nell’esercizio discrezionale del proprio potere di autotutela, se l’inoppugnabilità dei propri atti meriti o meno di essere superata da successive valutazioni che tengano conto del decorso del tempo, dell’interesse pubblico e delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici, nel rispetto comunque della necessità di improntare l’azione amministrativa al principio costituzionale di buon andamento.

Stante, dunque, il carattere altamente discrezionale della potestà di autotutela amministrativa da parte della P.A., ne deriva che essa non ha alcun obbligo di provvedere su istanze che ne sollecitino l’esercizio, per cui sulle stesse non si forma il silenzio e la relativa azione, volta a dichiararne l’illegittimità, è da ritenersi inammissibile.

Non è, pertanto, ravvisabile, nella fattispecie in esame, un obbligo ricadente sulle intimate Amministrazioni di provvedere in ordine all’istanza presentata dal Comune ricorrente, essendo la stessa diretta ad ottenere un riesame di provvedimenti inoppugnabili che confluisca nell’inserimento dell’Ente tra quelli rientranti nel cratere, dovendo conseguentemente il ricorso dichiararsi inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 11637/2010 R.G., come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento, a favore delle resistenti Amministrazioni, delle spese di giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi euro 1.000,00 (mille,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *