Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4301 RADIOCOMUNICAZIONI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Vengono in decisione gli appelli proposti autonomamente dal Ministero delle comunicazioni e da R.B.M. s.r.l. avverso la sentenza del T.a.r. Veneto, sez. III, n. 808/2008.

Occorre ricostruire brevemente i tratti salienti della vicenda di fatto sulla quale si innesta il presenta contenzioso.

2. La sentenza di primo grado, accogliendo il ricorso proposto da R.W. s.r.l., ha annullato il provvedimento in data 14.2.2006, n. 01015/ITV/1798/RZ, con il qualèIspettorato territoriale veneto del Ministero delle Comunicazioni ha revocato l’ordine di eliminazione delle interferenze in data 28.10.2005, n. 07443/ITV/1798, precedentemente emesso nei confronti di R.B.E.M..

Il T.a.r. ha annullato, inoltre, per quanto di ragione, le "Linee guida per la soluzione di problematiche interferenziali nel settore della radiodiffusione sonora", adottate in data 24.6.2005 dal Direttore Generale dei servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e dal Direttore generale pianificazione e gestione spettro radioelettrico dello stesso Ministero, in applicazione delle quali è stata decisa l’archiviazione delle pratiche inferenziali.

3. In base alle citate Linee Guida, in presenza di una situazione interferenziale che coinvolga gli impianti del gestore del servizio pubblico RAI, gli Ispettorati territoriali competenti devono accertare, prime di adottare l’ordine di cessazione, se le emissioni degli impianti RAI interferiti siano le uniche ricevibili nelle aree interessate, in tal modo condizionando le azioni a tutela del concessionario pubblico al fatto che il "servizio" sia o meno assicurato con altro impianto dello stesso gestore che irradi la medesima programmazione nella stessa area.

In altri termini, il Ministero, con le citate Linee Guida prescrive agli organi periferici di applicare alle problematiche interferenziali il concetto di "tutela del servizio", in luogo di quello di "tutela del singolo impianto".

Il T.a.r. ha accolto il ricorso rilevando che le citate Linee Guida (e il provvedimento che ne ha fatto applicazione) violano gli art. 12 l. n. 112/2004 e 42 d.lgs. n. 177/2005, nonché la convenzione tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI, che assicura al concessionario del servizio pubblico di radiotelefonia la tutela delle interferenze, ove siano accertate con regolare procedimento in contraddittorio.

4. Avverso tale decisione hanno proposto autonomi appelli, chiedendone la riforma, sia il Ministero delle comunicazioni, sia Radio Monella s.r.l.

Occorre anzitutto disporre la riunione degli appelli, considerata l’evidente connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi di appelli avverso la medesima decisione.

5. Gli appelli non meritano accoglimento.

5.1. L’art. 42 del testo unico della radiotelevisione, approvato con il d.lgs. n. 177/2005, afferma chiaramente il principio secondo cui ciascun concessionario, pubblico o privato sia tenuto ad "assicurare che le proprie emissioni non provocchino interferenze con altre emissione lecite di radio frequenze".

La norma tutela l’emissione lecita di radio frequenze proveniente dal singolo impianto, come si ricava agevolmente dall’art. 16 della l. n. 223/1990 che, al primo comma, subordina l’ottenimento della concessione per l’esercizio della radiodiffusione da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica all’ottenimento della concessione "anche per l’installazione dei relativi impianti", e, al secondo comma, stabilisce che nell’atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza e l’ubicazione e l’area da servire da parte dei suddetti impianti.

5.2. In base a tale normativa deve certamente escludersi che un concessionario possa appropriarsi di aree di servizio assegnate ad altri soggetti, in particolare alla concessionaria pubblica, mediante emissioni interferenti sugli impianti in esercizio a questi ultimi, occupandone le frequenze e peggiorandone la ricezione fino al livello di qualità minimo accettabile. Occorre, al contrario, che alla concessionaria pubblica l’Amministrazione assicuri sempre, anche in base agli obblighi assunti con il contratto di servizio, la piena disponibilità delle frequenze occorrenti all’espletamento del servizio ed alla copertura del territorio.

Come già rilevato dal T.a.r. Lazio con la sentenza n. 3429/2008, il passaggio dell’approccio della tutela dal singolo impianto al servizio globale, cui tendono le lineeguida, in tanto può esser legittimamente posto in essere dagli Ispettorati, in quanto le interferenze non pregiudichino il servizio pubblico, in sé prevalente rispetto all’ attività degli altri concessionari ex art. 24 del Dlg 177/2005. Da ciò discende che i di fenomeni interferenziali, in sé illeciti, possono essere tollerati non già ogni qualvolta l’operatore interferito abbia una pluralità di impianti utilizzabili per coprire l’area interferita, solo quando la pluralità di impianti serva alla ridondanza (meramente ripetiva) del segnale.

5.3. Alla luce delle considerazioni che precedono gli appelli vanno pertanto respinti.

La novità di alcune questioni e la complessità tecnica della disciplina giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce gli appelli in epigrafe e li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l’intervento dei Signori:

Rosanna De Nictolis, Presidente FF

Domenico Cafini, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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