Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-06-2011, n. 14054 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La FALCO s.r.l. propose ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Caserta avverso l’avviso di rettifica I.V.A. 1994 emesso dall’Agenzia delle Entrate di Caserta deducendo la mancanza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 55 e 56. In particolare, a quanto si legge nella sentenza impugnata, la società denunziava il carattere arbitrario del calcolo dei pasti somministrati.

La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso ritenendo verosimile il volume di affari esposto dalla contribuente.

L’Agenzia delle entrate di Caserta propose appello che venne respinto.

La Commissione tributaria regionale ritenne che la ricostruzione operata dall’amministrazione finanziaria era scaturita da un errore di base nella quantificazione dei ricavi e lo stesso valeva anche per i quantitativi dei pasti somministrati. Inoltre il volume di affari dichiarato dalla contribuente risultava congruo rispetto ai parametri di cui al D.P.C.M. 29 novembre 1996.

Si legge nella sentenza impugnata che "per quanto concerneva i canoni di fitto la società Falco avrebbe fatturato i canoni di fitto al momento di incasso dei corrispettivi, come è previsto dalla vigente normativa, e che l’incasso dei corrispettivi, all’atto della verifica, non era ancora avvenuto e non incombendo alcun obbligo di fatturazione sulla società in questione, non si è verificata alcuna omissione da parte di quest’ultima".

L’appello dell’Ufficio – secondo la Commissione tributaria regionale – non meritava accoglimento e "dagli atti figurano errori che trovano riscontro nella contraddizione degli elementi posti a base della rettifica e l’importo accertato risulta dichiarato dalla Società nella dichiarazione annuale I. V.A. e l’eventuale suo recupero a tassazione sarebbe stato una duplicazione dell’imposta già dichiarata. La Commissione,pertanto,giudica infondati i motivi di appello dell’Ufficio e conferma la sentenza impugnata ".

Contro tale pronunzia ha proposto ricorso denunziando violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 55 e 56 e dell’art. 2767 cod. civ., nonchè il vizio di carenza o omissione della motivazione (tale vizio – pur non compreso nell’intitolazione del motivo risulta comunque espressamente denunciato alla fine della pagina 7 del ricorso). In primo luogo, la ricorrente richiamava testualmente il processo verbale di constatazione che smentiva chiaramente l’assunto della controparte – condiviso dai giudici tributari di primo e secondo grado, secondo cui in sede di verifica era stato preso in considerazione l’importo dei pasti a lordo dell’IVA. Spiegava altresì che, come risultava dallo stesso processo verbale di constatazione, per la determinazione del numero dei pasti somministrati era stato calcolato e computato solamente il numero dei primi piatti, desunto a sua volta dai quantitativi delle relative materie prime. Il ricorso al metodo induttivo era stato giustificato dal rinvenimento di un agenda dalla quale risultavano corrispettivi non inclusi nella contabilità ed in particolare risultava l’omissione di 46 ricevute fiscali. La contabilità era quindi inattendibile agli effetti del D.P.R. n. 633, art. 55, n. 3 e i costi portati in detrazione non erano nè specificati nè provati.

La Corte osserva che dalla sentenza impugnata non emerge se, quali e perchè siano state disattese le ragioni esposte, ai sensi del D.P.R. n. 633, art. 56, nell’avviso di rettifica a giustificazione della ritenuta applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 55, comma 1 e 2. Le proposizioni impiegate al riguardo nella sentenza e sopra quasi testualmente riportate sono del tutto prive di specificità ed oggettività e non sono quindi idonee nè a dar conto dei motivi dell’accertamento di fatto su cui la pronunzia si basa, è neppure, in realtà di quale sia l’accertamento da essa compiuto e l’iter logico-giuridico da essa seguito (in particolare, tra l’altro, nulla dicono i giudici di merito su quale sarebbe stato il cd. errore di base in cui sarebbero incorsi i verificatori e nulla dicono circa le ragioni in base alle quali sarebbe erroneo il sistema impiegato per la determinazione del numero dei pasti serviti).
P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze con compensazione delle spese; accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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