Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4300 ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1). Con ricorso proposto avanti al T.A.R. dell’ Emilia Romagna il dr. Domenico M. e la dr.ssa Valentina Cortese, che avevano partecipato alla procedura di valutazione comparativa indetta dall’Università degli studi di Bologna per il conferimento di un posto di ricercatore universitario nel settore scientifico disciplinare BIO/14 farmacologia proponevano impugnativa avverso:

– il decreto rettorale n. 1216 del 18.9.2008, nella parte in cui dispone il rinnovo dell’ prova orale, per tutti i candidati che avevano partecipato alla sessione svoltasi il 19.3.2008;

– gli atti della procedura concorsuale "de qua", nella parte relativa alla prova orale, sostenuta dalla candidata dr.ssa P. il giorno 19.3.2008;

– il provvedimento di differimento dell’accesso dei ricorrenti a tutti gli atti concorsuali della procedura di valutazione, comunicato con nota rettorale n.37652 del 1° agosto 2008.

Motivo centrale del gravame era costituito dall’ alterazione dell’ ordine di esame dei partecipanti alla prova orale inizialmente stabilito dalla commissione secondo graduazione alfabetica, con postergazione della dr.ssa E. P., e ciò per ovviare ad uno stato emotivo palesato dal candidato in sede di primo scrutinio.

Il T.A.R. adito – dichiarate improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse le deduzioni avverso l’atto di differimento dell’accesso ai verbali del concorso per l’avvenuta produzione in giudizio dei documenti – affermava l’autonoma rilevanza giuridica e l’immodificabilità dell’ ordine di esame dei candidati, riconoscendo in conseguenza che non si configura "legittima la ripetizione di una prova orale di pubblico concorso, asseritamente sostenuta in condizioni psicofisiche menomate, in quanto, ove ciò fosse possibile, si violerebbe la regola della continuità dell’esame e dell’immediatezza dell’attribuzione del voto alla prova orale, nonché la regola della "par condicio" dei concorrenti".

Dichiarava, tuttavia, l’illegittimità del decreto Rettorale n. 1216/2008 per aver esercitato il potere di autotutela "non per autoannullare la sola prova orale – quella della dott.ssa P. – svoltasi illegittimamente…bensì per annullare la prova orale di tutti i candidati e disporne la ripetizione per tutti" trattandosi di "motivazione inconferente, poiché la commissione aveva già compiutamente svolto detta valutazione comparativa, al punto da individuare e indicare espressamente il dott. M…. quale candidato che "nel complesso della presente valutazione comparativa si colloca in seconda posizione solo rispetto alla dott.ssa P."".

Il T.A.R., per l’effetto, disponeva l’annullamento del verbale della Commissione giudicatrice del 19.3.2008 e del decreto Rettorale n. 1216 del 18.9.2008, nella sola parte in cui:

"- rispettivamente, l’uno pospone la conclusione della prova orale della dott.ssa P. e la indica quale vincitrice della procedura comparativa "de qua"; e l’altro dispone la ripetizione della prova orale nei confronti di tutti i candidati, anziché procedere, entrambi, all’esclusione della sola dott.ssa P. dalla medesima procedura (per mancato superamento della prova orale) e alla conseguente indicazione, quale vincitore, del dott. M.".

Avverso detta sentenza ha proposto appello la dr.ssa P. e ha, in via preliminare, dedotto l’inammissibilità in diversi profili del ricorso proposto avanti al T.A.R. ed ha confutato nel merito le conclusioni del giudice territoriale insistendo per la reiezione dell’ appello.

Il dr. M., costituitosi in giudizio, ha contraddetto i motivi di impugnativa e, con ricorso incidentale, ha rinnovato il motivo dichiarato assorbito dal T.A.R. indirizzato avverso la statuizione del decreto rettorale n. 1216/2008, che rimette il rinnovo della fase di esame orale dei candidati alla commissione esaminatrice nella medesima composizione.

L’Università degli Studi di Bologna si è costituita in resistenza.

All’ udienza del 9 febbraio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Per ragioni di ordine logico e di economia del giudizio vanno preliminarmente esaminati i motivi che investono nel merito il "decisum" del T.A.R.

2.1). Vanno dichiarate inammissibili le deduzioni con le quali l’appellante dr.ssa P. afferma che la modifica dell’ordine di esame dei candidati nella prova orale non poteva in alcun modo esplicare effetti vizianti della procedura concorsuale, tali da giustificare l’adozione del provvedimento di annullamento del Rettore; ciò sul rilievo che si versa a fronte di una mera irregolarità ed, in ogni caso, di un scelta rimessa alla discrezionalità della commissione in ordine alle modalità di svolgimento delle prove, del tutto inidonea ad influenzare e/o a inficiare l’esito dell’ esame.

Siffatte doglianze dovevano, invero, essere articolate con autonomo ricorso avverso il decreto rettorale che ha disposto l’integrale rinnovazione della prova orale nei confronti di tutti i candidati che avevano partecipato alla sessione di esami del 19.03.2008. A detto provvedimento la dr.ssa P. ha, invece, prestato acquiescenza

La statuizione di autotutela del Rettore versa per tale aspetto in condizione di inoppugnabilità e non può essere messa in discussione in sede di appello della sentenza del T.A.R., che ha disposto il parziale l’annullamento del decreto rettorale del 18.09.2008, limitandone gli effetti all’ esclusione della dr.ssa P., con salvezza delle restanti operazioni concorsuali e, segnatamente, il titolo del dr. M. a conseguire la nomina.

2.2.). Vanno, invece, condivise le contestazioni mosse avverso la sentenza del T.A.R. che ha dichiarato l’illegittimità dell’ annullamento "in toto" della fase orale del concorso disposto dal Rettore. Nelle conclusioni del T.A.R. la potestà di autotutela doveva essere esercitata limitatamente alla sola prova orale della dr.ssa P. – perché effettuata con alterazione dell’ ordine di chiamata e con sostanziale duplicazione del tempo di svolgimento – con salvezza del diritto del dott. M. a conseguire, in relazione alla graduazione di merito quale emerge dai verbali della commissione, il giudizio di idoneità a ricoprire il posto di ricercatore messo a concorso.

2.3). Osserva il Collegio che ai sensi dell’ art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 117/2000 il giudizio selettivo del candidato idoneo a ricoprire il posto di ricercatore deve scaturire dalla contestuale e finale valutazione comparativa di tutti i concorrenti al termine delle prove. La procedura si conclude, quindi, con la scelta del vincitore sulla base di giudizi complessivi di comparazione di ciascun candidato che investono: la pregressa attività didattica, la produzione scientifica, il merito palesato nelle prove scritte e orali. Conforme a tale "modus operandi" è il verbale n. 7 del 19.03.2008, che dà atto delle operazioni compiute dalla commissione nominata per il concorso di cui è causa in conformità al dettato del richiamato art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 117/2000.

Al termine della procedura valutativa non è redatta graduatoria di merito dei partecipanti al concorso.

A fronte di siffatto quadro regolamentare – che come innanzi detto implica la contestualità del giudizio valutativo di comparazione del merito di tutti i candidati partecipanti al concorso – il vizio riscontrato dal Rettore afferente all’ ordine di esame orale dei candidati, con frazionamento per uno di essi (dr.ssa P.) del momento temporale di svolgimento della prova, non esplica effetto invalidante della sola prova del concorrente esaminato in violazione dell’ ordine prestabilito, con salvezza delle prove sostenute dagli altri candidati e obbligo di individuare il vincitore nel concorrente successivamente graduato.

Sotto un primo profilo va posto in rilievo che l’esame della dr.ssa P., con modalità riconosciute dal Rettore non garanti della "par condicio" fra i concorrenti, discende da una scelta della commissione esaminatrice e non da una condotta del candidato rivolta alla violazione delle regole della procedura selettiva, cui possa ricondursi in via di comminatoria l’esclusione del concorso. Né trova riscontro nei verbali di esame l’assunto del T.A.R. secondo il quale la dr.ssa P. doveva essere "esclusa dal concorso perché non aveva superato la prova orale", ove si consideri che nel giudizio complessivo comparativo si legge che, pur in presenza di talune incertezze il predetto candidato "ha comunque dimostrato di potere discutere aspetti più specifici degli argomenti proposti", mentre il giudizio individuale sulla prova orale conclude nel senso che il candidato "risponde in modo sufficiente portando esempi idonei a descrivere l’argomento".

L’alterazione dell’ ordine di esame dei candidati dà, quindi, luogo ad un’invalidità non scindibile dallo intero svolgimento dell’ intera fase procedimentale di esame orale dei candidati, con possibile salvezza delle restanti singole prove di esame, poiché l’irregolare svolgimento di una di esse si riflette sulla fase di valutazione comparativa che implica il contestuale raffronto del merito palesato da tutti i concorrenti in base al "curriculum", alle pubblicazioni, all’ esito delle prove scritte ed orali, ecc. Tantomeno – anche ad accedere all’ opposta tesi di un effetto invalidante solo parziale – si rinviene una graduatoria dalla quale, in base a scorrimento, possa individuarsi il candidato in posizione immediatamente utile a conseguire la nomina, trattandosi di atto finale che non è peculiare alla procedura selettiva di cui è controversia.

L’alterazione dell’ ordine di esame dei candidati ha, quindi, arrecato "vulnus" all’ intera fase afferente all’esame orale dei candidati, incidendo sulla possibilità di formulare i successivi giudizi di complessiva comparazione in presenza di un "iter" procedimentale indenne da ogni denunciato vizio di legittimità.

Non può, quindi, invocarsi la regola di conservazione dei valori giuridici in una procedura che, per dettato normativo, implica necessariamente la contestuale comparazione finale del merito palesato da tutti i candidati ed in presenza un di vizio che – come prima esposto – non determina l’esclusione di uno di essi dal concorso.

Correttamente con il decreto del 18.09.2008 la potestà di autotutela ha investito l’intera fase procedimentale di esame orale dei concorrenti, con effetto ripristinatorio garante della corretta comparazione di tutti i partecipanti al concorso come prescritto art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 117/2000.

2.4) La fondatezza nel merito dell’ esaminato motivo esime il Collegio dalla disanima delle plurime eccezioni di inammissibilità del ricorso di prime cure rinnovate dalla dr.ssa P. in sede di appello.

2.5). Con ricorso incidentale il dr. M. ripropone il motivo, assorbito dal T.A.R., indirizzato avverso l’art. 3 del decreto rettorale, che demanda il nuovo esame dei candidati alla commissione nella medesima originaria composizione.

Il motivo non va condiviso.

Osserva il Collegio che l’annullamento d" ufficio o in sede giurisdizionali di atti espressione della potestà valutativa dell’organo collegiale non determina effetti privativi della sfera di attribuzioni dell’ organo stesso, nell’originaria composizione, nel caso debba procedersi alla riedizione dell’ atto con emenda dei vizi che ne avevano causato l’annullamento.

L’eventuale preclusione a dar luogo alla rinnovazione dell’atto può sussistere solo in presenza di una statuizione di annullamento che segua al riscontro di uno sviamento di potere nell’ esercizio della potestà valutativa o di un conclamato vizio di eccesso di potere per manifesta ingiustizia, o ancora di dolosa violazione delle regole garanti della "par condicio" dei concorrenti.

Nella specie la procedura concorsuale non si configura affetta da siffatti profili di invalidità, versandosi a fronte di violazione di regole procedimentali sull’ osservanza dell’ ordine di esame dei candidati e sul contesto temporale di svolgimento delle prove.

Va aggiunto che, in prosieguo, sono intervenute le dimissioni del presidente della commissione e ciò rende recessivo sul piano dell’attualità l’interesse all’ annullamento in parte "de qua" del decreto rettorale.

Per le considerazioni che precedono va accolto il ricorso principale e va respinta l’impugnazione incidentale.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio vanno compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, Sezione VI in sede giurisdizionale:

– accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado;

– respinge il ricorso incidentale;

– compensa fra le parti spese ed onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 con l’intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *