Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4299 EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1). Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Toscana le signore Roberta Chiostri e Carla Melani – nella qualità di proprietarie di immobili siti in prossimità di edificio con destinazione alberghiera interessato da atti abilitativi alla modificazione della consistenza edilizia e, segnatamente, dell’ altezza – impugnavano per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili i seguenti provvedimenti;

– autorizzazione paesaggistica n. 35 del 9.3.2005, rilasciata dal Comune di Pietrasanta, Direzione servizi del territorio ed alle imprese, U.O. edilizia, concernente "Sopraelevazione e realizzazione di terrazzi a sbalzo all’Hotel La Bitta".

– provvedimento prot. LU476 del 20.4.2005 del Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Lucca e Massa Carrara, adottato nella forma dell’ apposizione di timbro recante la dizione "non si esercita l’annullamento", apposto sulla predetta autorizzazione paesaggistica n. 35 del 9.3.2005, rilasciata dal Comune di Pietrasanta.

– permesso di costruire n. 82 del 8.7.2005, rilasciato dal Comune di Pietrasanta, Direzione servizi del territorio ed alle imprese, U.O. edilizia;

– autorizzazione paesaggistica n. 164 del 30.5.2007, rilasciata dal Comune di Pietrasanta Direzione servizi del territorio ed alle imprese, U.O. Edilizia, per "Variante al p.d.c. n. 82/05 – eliminazione dell’ultimo piano e ampliamento piano primo e secondo a struttura turisticoricettiva denominata H.L.B.".

– provvedimento n. 14286 del 23.10.2007 mediante il quale il Ministero per i beni e le attività culturali,, Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Lucca e Massa Carrara aveva dichiarato di "non esercita(re) il potere di annullamento"relativamente alla predetta autorizzazione;

– permesso di costruire n. 185 del 29.11.2007, rilasciato dal Comune di Pietrasanta, Direzione servizi del territorio ed alle imprese, U. O. edilizia;

– autorizzazione dello Sportello unico imprese del comune di Pietrasanta n. 76 del 30.11.2007, inerente alla realizzazione di "lavori di modifica consistenti in riduzione di un piano in altezza e ampliamento camere del piano primo e secondo, presso la struttura ricettiva all’insegna La Bitta".

L’impugnativa era altresì rivolta avverso:

– gli articoli 5 e 8 della variante al p.r.g.c. ed al piano di settore per le strutture ricettive esistenti, n.t.a., approvata con delibera di consiglio comunale n. 23 del 19.4.2002, e successive modifiche e integrazioni;

– l’art. 9 della Variante generale al p.r.g.c., n.t.a., approvata con delibera consiliare n. 126 del 20.12.1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito:

– riconosceva l’esistenza in capo alle ricorrenti di un interesse personale, concreto e attuale all’ impugnativa;

– annullava i permessi di costruire impugnati, riconoscendo fondata la censura di violazione dell’ art. 8 della delle n.t.a. della variante al p.r.g.c. ed al piano di settore per le strutture ricettive esistenti, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 19/04/2002;

– assorbiva ogni altra doglianza avverso gli atti presupposti impugnati.

Avverso detta decisione ha proposto appello il Comune di Pietrasanta, che ha riproposto "in limine litis" l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e, nel merito ha confutato le conclusioni del T.A.R. insistendo, anche in sede di note conclusive, per la riforma della sentenza impugnata.

Si sono costituite in giudizio le signore Roberta Chiostri e Carla Melani ed hanno contraddetto i motivi di ricorso e riproposto, in via subordinata all’ accoglimento dei motivi di appello, le censure assorbite dal T.A.R., concludendo per la conferma della sentenza gravata.

Si è altresì costituito in resistenza il Ministero per i beni e le attività culturali.

All’ udienza del 9 febbraio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Il ricorso è da respingere.

2.1). Diversamente da quanto sostenuto con il primo mezzo di impugnativa il T.A.R. ha correttamente riconosciuto la legittimazione delle signore Chiostri e Melani a contestare la validità degli atti abilitativi alla sopraelevazione dell’ hotel "La Bitta", nei profili sia urbanistico/edilizio che di compatibilità paesaggistico/ambientale.

Le ricorrenti hanno indicato in dettaglio con gli estremi sia toponomastici che catastali, corredati da rappresentazione cartografica, l’ubicazione degli immobili di proprietà in posizione frontistante o adiacente alla struttura alberghiera.

Sussiste, quindi, uno stabile collegamento delle ricorrenti in primo grado con la porzione di territorio interessata dall’ intervento costruttivo, che differenzia dal "quisque de populo" la posizione di interesse legittimo che si assume lesa dagli atti che autorizzarono l’edificazione impugnati.

In sede di note conclusive il Comune di Pietrasanta insiste sulla genericità ed astrattezza dell’interesse tutelato e sull’ assenza di una specifica lesione e pregiudizio in conseguenza dell’ intervento contestato.

E’ agevole replicare che in una zona interessata da un duplice vincolo di tutela paesaggistico/ambientale – con finalizzazione di salvaguardia della fascia costiera per i cospicui caratteri di bellezza naturale, oltreché dei punti di vista accessibili al pubblico delle colline e montagne retrostanti all’ abitato, nonché di una disciplina urbanistica che detta specifici indici di edificabilità in relazione alle caratteristiche ambientali della porzione di territorio – il "vulnus" nei confronti dei soggetti residenti nell’ ambito della stessa si identifica nell’ incisione degli interventi costruttivi, in contrasto con le regole di piano, sul pregio della cornice ambientale della zona e sulle condizioni di godimento e fruizione collettiva, oltreché sullo stesso valore commerciale degli altri edifici.

2.2). Con il secondo mezzo il Comune di Pietrasanta censura le conclusioni cui è pervenuto il T.A.R. in ordine al calcolo delle altezze degli edifici nella zona interessata dall’intervento oggetto di contestazione, secondo quanto stabilito dall’ art. 8 delle n.t.a. di cui alla delibera consiliare n. 23 del 19.04.2002, di approvazione di variante al p.r.g. e al piano di settore per le strutture ricettive esistenti. Detta disposizione, con riguardo alla sopraelevazione di strutture ricettive esistenti, stabilisce, in particolare, che la stessa non deve eccedere "i seguenti limiti massimi di altezza che costituiscono vincoli in rapporto alle caratteristiche ambientali del territorio" ed individua: "a) per le strutture ubicate a mare di viale Morin, via Carducci, via Versilia, via Tripoli, e della linea ideale che congiunge il prolungamento di via Versilia con via Tripoli:Hmx = 14 mt; b) per le strutture ubicate nel restante territorio: Hmx = 16 mt".

Nelle prospettazioni dell’ Amministrazione appellante la nozione di altezza massima va ricavata dall’ art. 9 delle n.t.a. del vigente p.r.g., che a tal fine assume a riferimento la media ponderale delle diverse altezze dei fabbricati, media che si ottiene "dividendo la somma delle superfici di tutti i fronti dei fabbricato per il perimetro totale del fabbricato medesimo".Applicando dette modalità di calcolo l’intervento in progetto oggetto di impugnativa non giunge a discostarsi dal limite massimo di 16 metri stabilito dall’ art. 8 delle n.t.a.

A sostegno della necessità dell’ integrazione dell’ art. 8 delle n.t.a. del piano delle strutture ricettive con la disciplina generale dell’ art. 9 delle n.t.a. del p.r.g. il Comune istante dà rilevo all’ assenza nel piano di settore delle strutture ricettive esistenti di specifici criteri di calcolo delle altezze, nonché al disposto di cui all’ art. 5 di detto piano, ove è stabilito che "la presente variante si intende integrata dal titolo II (parametri urbanistici edilizi) in quanto compatibile e ove non sia previsto diversamente dalla stessa, dal titolo IV… delle n.t.a. del p.r.g. vigente". Accedere alla tesi del T.A.R. vizierebbe, inoltre, per interna irragionevolezza l’art. 8 delle n.t.a., venendosi ad applicare solo per le zone c.d. alberghiere il criterio di calcolo delle altezze svincolato dalla media ponderale.

2.2). Reputa il Collegio che il su riferito ordine argomentativo non induce a conclusioni diverse da quella cui è pervenuto il T.A.R.

Il giudice territoriale ha correttamente qualificato come speciale la disciplina rinveniente dall’ art. 8 delle n.t.a., perché indirizzata verso una individuata tipologia di edifici, già esistenti, con destinazione ricettiva, identificando puntuali limiti alla sopraelevazione in relazione al pregio ambientale della zona.

La lettera dell’ art. 8, nello stabilire che "la sopraelevazione non deve eccedere i seguenti limiti massimi di altezza", è chiara nel suo riferimento alla consistenza strutturale dell’ immobile, che deve essere mantenuta in un definito limite di elevazione. Tale conclusione è avvalorata dalla spiegazione della ragion d" essere di siffatti limiti, esternata nel corpo della disposizione stessa, ove è detto che essi "costituiscono vincoli in rapporto alle caratteristiche ambientali del territorio".

Peculiare alla nozione di vincolo di inedificabilità in vista della tutela degli specifici valori della cornice paesaggistico/ambientale è la certezza del limite imposto al diritto dominicale, in relazione ad interessi afferenti alla porzione di territorio che rivestono valore primario e preminente su ogni altro.

Vincolo, quindi, assoluto e non relativo. Vincolo non valicabile nel suo oggettivo dimensionamento in base al calcolo delle altezza secondo la media ponderale, che lo renderebbe incerto nel contenuto in relazione all’ occasionale rapporto con il perimetro di base dell’ edificio, così vanificando la "ratio" sottesa alla disposizione in esame, che aggiunge alla valenza urbanistico/edilizia lo scopo di salvaguardia dei valori paesaggistici della zona interessata da un duplice incolo paesistico.

2.3). Versandosi a fronte di disposizione che è esaustiva, oltreché caratterizzata da specialità quanto ai limiti di edificabilità nella zone presa in considerazione, la stessa non può ricevere integrazione in base ai criteri del calcolo delle altezze stabiliti in via generale dall’art. 9 delle n.t.a. del p.r.g.

Né la funzione integrativa può invocarsi perché nell’ art. 8 delle n.t.a. del piano di settore per le strutture ricettive non si rinvengono prescrizioni specifiche sulla metodologia di. Le nozioni di piano di campagna, di strada, ecc., nonché di punto terminale dell’ edificio – cui fa richiamo la difesa del Comune – possono ben essere ricavate dal sistema della disciplina generale delle n.t.a. del p.r.g., fermo restando che, per quanto su esposto, in presenza del criterio obiettivo e strutturale recepito dall’ art. 8 quanto ai limiti di elevazione degli edifici esistenti con destinazione ricettiva, resta preclusa ogni "vis espansiva" del diverso criterio di calcolo fondato sulla c.d. media ponderale recepito dall’ art. 9 delle n.t.a. del p.r.g.

Quanto al disposto di cui dell’ art. 5 delle n.t.a. del piano di settore ove è stabilito che "la presente variante si intende integrata dal titolo II (parametri urbanistici edilizi)" esso, per specifica previsione contenuta nel medesimo art. 5 opera, "in quanto (la disciplina sia) compatibile e ove non sia previsto diversamente dalla stessa", circostanza ultima che ricorre nel caso in esame versandosi a fronte di un regolamentazione dei limiti di altezza che è esaustiva ed è chiamata ad operare, ad esclusione di ogni altra, in un definito ambito territoriale, per un" individuata tipologia di edifici ed in funzione di controllo dell’edificazione in armonia con il pregio paesaggistico/ambientale della zona.

Non può, infine, accedersi all’ assunto del Comune di Pietrasanta secondo il quale escludere per le strutture ricettive esistenti l’applicazione del criterio di calcolo dell’ altezza massima secondo la media ponderale – a differenza di quanto praticato nelle altre zone omogenee del territorio comunale – determinerebbe un’interna irragionevolezza della norma con obbligo, quindi, di privilegiare la diversa scelta ermeneutica prospettata dall’ ente locale.

Sul punto il T.A.R. ha correttamente posto in rilievo i più ridotti limiti di altezza nell’ edificazione di edifici da osservarsi delle zone con vocazione all’ espansione edilizia classificate B (residenziale) e D (industriale, artigianale e simili), stabiliti rispettivamente in mt. 7 e 10, così che non si presenta ingiustificata la previsione di limiti massimi e non valicabili di elevazione, da 14 a 16 metri, per edifici che, in relazione alla vocazione turistica del sito, già presentano un più forte peso insediativo, ferma restando la già evidenziata valenza del limite all’ edificazione peculiare alla norma di cui si discute, finalizzato alla salvaguardia della cornice ambientale della zona, aspetto che impone il raccordo a parametri certi e non variabili in base alla struttura contingente dell’ edificio.

Resta assorbito l’esame dei motivi di legittimità non esaminati dal T.A.R. ed articolati dalla parte intimata nella memoria di costituzione in via subordinata all’ accoglimento dell’ appello principale.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00) da corrispondersi da parte del Comune di Pietrasanta e del Ministero per i beni e le attività culturali nella misura di euro 2000/00 ciascuno.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, Sezione VI in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.

Condanna il Comune di Pietrasanta e il Ministero per i beni e le attività culturali al pagamento della spese del giudizio liquidate come in motivazione in favore della parte appellata.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 con l’intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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