T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 29-03-2011, n. 2744

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La figlia minore dei ricorrenti è affetta da una serie di patologie congenite refertate come "stenosi della coartazione dell’aorta, difetto ventricolare, obesità, insulino resistenza e malattia ipocinetica". In relazione a tali patologia la minore si è tra l’altro sottoposta nel settembre 2008 ad un intervento chirurgico finalizzato all’applicazione di uno "stent".

Le condizioni di salute ed in particolare l’intervento chirurgico subito, hanno oggettivamente compromesso le possibilità di assidua frequenza scolastica. Ciò nonostante, la minore ha continuato gli studi garantendo la frequenza e conseguendo un giudizio, al termine del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2009/2010, che lasciava sperare in un positivo giudizio finale.

Così non è stato, atteso che, in sede di valutazione finale, la medesima non è stata ammessa agli esami conclusivi del primo ciclo di studi in considerazione dell’insufficiente rendimento scolastico.

Il giudizio di non ammissione è impugnato dai genitori i quali deducono: 1) Violazione dei criteri del POF – violazione dell’art. 3 del dPR 122/09 e dell’art. 11 del dlgs 59/04 – eccesso di potere per manifesta illogicità – irragionevolezza e disparità di trattamento. Il consiglio di classe non avrebbe considerato le oggettive difficoltà in cui versava la minore e non avrebbe attivato alcun intervento di sostegno utile a superarle. Inoltre la valutazione sarebbe caduta solo sull’ultimo quadrimestre senza investire, come invece previsto, l’intero percorso scolastico. Essa in ogni caso non lascerebbe trasparire alcun riferimento alla situazione psico fisica della minore.

Nelle more della discussione ed a seguito di concessione della tutela cautelare, la minore è stata comunque ammessa con riserva agli esami conclusivi del primo ciclo, li ha superati ed oggi frequenta il primo anno di scuola superiore.

All’udienza del 17 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Sono in proposito da richiamarsi le valutazioni sinteticamente ma efficacemente riportate nell’ordinanza cautelare. Emerge dagli atti che la scuola fosse edotta delle svantaggiate condizioni psicofisiche della minore e delle difficoltà conseguenti all’intervento chirurgico cui la stessa si era poco tempo prima sottoposta. Ciò nonostante, il giudizio finale del Consiglio di classe si è unicamente basato sul profitto del secondo quadrimestre, senza in alcun modo considerare le difficoltà soggettive di carattere psicofisico e l’eventuale ricaduta delle stesse sul rendimento scolastico, avuto riguardo all’andamento dell’intero percorso di studio.

In ogni caso il successivo superamento degli esami finali del primo ciclo di studi, sebbene conseguente ad un’ammissione con riserva, è indice di un sufficiente grado di preparazione e di maturità ed avvalora le conclusioni qui raggiunte in ordine alla presenza di elementi sintomatici di un pregresso cattivo uso del potere valutativo.

L’atto impugnato deve dunque essere annullato. L’esito demolitorio del giudizio, conferisce stabilità ai provvedimenti emessi successivamente alla concessione della tutela cautelare.

Avuto riguardo all’evoluzione processuale ed alla peculiarietà delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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