T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 29-03-2011, n. 2735

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Viene impugnato il provvedimento del 19/9/2000 con il quale il Provveditore agli Studi di Benevento ha escluso la istante dalla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola elementare, sul rilievo della mancanza del requisito del servizio, in quanto prestato nell’insegnamento della religione cattolica.

Premesso che la stessa sessione riservata di esami è stata indetta con Ordinanza n. 153 del 15/6/1999 del Ministero della P.I. la quale al 4° ed ultimo comma dell’art. 2 prevede che "I servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica non sono validi ai fini dell’ammissione alla sessione riservata in quanto non prestati su posti di ruolo né relativi a classi di concorso", richiama la ricorrente la successiva Ordinanza n. 33 del 07/02/2000, che ha apportato integrazioni e modifiche alla O.M. n. 153 del 15/6/1999 (nel senso di cui all’art. 1 stessa O.M. n. 233/2000 che ha modificato l’art. 2 comma 1 della O.M. 153/1999).

Rileva la istante che mentre in base al testo originario della ordinanza al servizio prestato (in concreto almeno per un giorno) nello stesso ordine scolastico di appartenenza della classe di concorso o del posto di ruolo poteva aggiungersi, ai fini del raggiungimento del prescritto periodo gg. 360, il servizio (al limite anche di 359 giorni) prestato in un ordine di istruzione diverso, con la surriportata modifica è stata invece ritenuta la integrale fungibilità di quest’ultimo tipo di servizio rispetto al primo.

Precisa al riguardo la sua posizione di insegnante in possesso di una esperienza didattica superiore a 360 giorni maturata nel prescritto periodo quale insegnante di religione cattolica nella scuola statale.

Evidenzia, richiamando motivi di doglianza già formulati in anteriore ricorso proposto avverso la suindicata O.M. n. 153/1999 (integrata dalla O.M. n. 33/2000) che "L’insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline" (punto 4.1 lett. a) della "intesa" fra Stato e CEI resa esecutiva con D.P.R. n. 751/85) e che "Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica" (punto 2.7 stessa intesa), e che in quanto incaricati annuali, risultano estese ed applicate anche agli insegnanti di religione cattolica tutte le norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo per cui la disciplina vigente per essi non risulta difforme da quella prevista per gli altri insegnanti non di ruolo in quanto investiti a tutti gli effetti della funzione docente ma che tuttavia l’art. 2, comma 4 della L. n. 124/99 ha subordinato l’utilizzabilità, come requisito d’ammissione, del servizio precario, alla condizione che esso sia stato svolto (oltre che con il possesso dello specifico titolo di studio) per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso tanto che la O.M. n. 153/99 ha escluso la validità dei servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica ai fini dell’ammissione alla sessione riservata, in quanto né prestati su posti di ruolo né relativi a classi di concorso.

Ritiene irragionevole e ingiustificata la discriminazione operata ai fini della ammissione alla sessione riservata tra incaricati di religione cattolica e insegnanti incaricati di altre materie aventi lo stesso trattamento giuridico e svolgenti entrambi pienamente la funzione docente con parità di diritti e doveri, e contrastante con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento di cui agli artt. 3 primo comma e 97 primo comma della Costituzione.

Quanto in particolare al provvedimento costituente oggetto del presente ricorso e cioè il provvedimento del 19/9/2000 del Provveditore agli Studi di Benevento che ha escluso la parte ricorrente dalla sessione riservata di esami viene eccepita la illegittimità dello stesso provvedimento in via derivata da quella della O.M. n. 153 del 15/6/1999 nella parte in cui viene esclusa la validità del servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica ai fini dell’ammissione alla sessione riservata.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione e del Provveditore agli Studi di Benevento costituitisi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.

Tanto premesso anche in ordine alla costituzione del contraddittorio, il Collegio rilevate le questioni per la cui risoluzione è stato proposto il presente ricorso e ravvisata la infondatezza dello stesso ricorso, ritiene potersi definire la controversia mediante il riferimento ad un precedente conforme come previsto e consentito, se del caso, dall’art. 74 del D.Lgs. 2/7/2010, n. 104.

Tale conforme precedente è da riferirsi alla sentenza, già pubblicata, n. 6669/2010 di questa Sezione.

Con la suindicata sentenza è stato infatti respinto il ricorso proposto da altri insegnanti di religione avverso la esclusione dei servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica ai fini della ammissione alla sessione riservata di esami per l’abilitazione all’insegnamento ex D.M. 85/2005, che come noto, sono estesi anche per il conseguimento della idoneità che si richiede per l’insegnamento nella scuola elementare etc. (cui si riferisce il presente ricorso).

Tanto sulla base di una motivazione specificamente puntualizzata nei seguenti termini:

a) per quanto concerne il requisito dello svolgimento del servizio di 360 giorni in qualunque ordine e grado di scuola è stata nella stessa sentenza precisata la effettiva finalità di tale introduzione normativa che ha consentito soltanto di realizzare il principio di uniformità delle ore di insegnamento impartite in qualunque ordine e grado di scuola ma che non ha inteso affatto sancire la equiparazione degli insegnamenti di religione con gli altri insegnamenti riferiti a materie comprese tra quelle propriamente "curricolari";

b) per quanto concerne gli insegnanti di religione viene evidenziata nella stessa sentenza la inconfigurabilità di una totale ed incondizionata equiparazione tra insegnamento della religione cattolica e gli altri insegnamenti svolti nelle materie c.d. "curricolari" (cioè relative a classi di concorso). Viene infatti evidenziata la consistenza della peculiarità dei corsi di Religione che si svolgono nell’ambito delle scuole italiane i quali restano soggetti, anche per quanto concerne la scelta degli insegnanti, a disposizioni recessive della piena esclusività dell’ordinamento italiano poiché subordinate a riconoscimenti dell’Autorità ecclesiastica (è al riguardo espressamente richiamato anche l’art. 2 comma 5 della intesa tra Autorità scolastica italiana e Conferenze episcopale italiana resa esecutiva con il D.P.R. 16/12/1987 n. 761 che affida l’insegnamento della religione a sacerdoti, religiosi o anche laici purchè riconosciuti idonei dall’Ordinamento diocesano e nominati dalle competenti Autorità italiane d’intesa con l’Ordinariato stesso).

Anche l’attuale ricorso va dunque rigettato mentre si ravvisano, motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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