Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-02-2011) 04-04-2011, n. 13543

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 21 luglio 2009, ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Distaccata di Gaeta del 17 agosto 2006 con la quale C.F. era stato condannato, per quanto d’interesse del presente giudizio, per il delitto di furto aggravato in danno di S.F., avendogli sottratto i pantaloni, con gli oggetti ivi contenuti, lasciati incustoditi sulla spiaggia durante l’effettuazione del bagno in mare.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quale unico motivo l’erronea applicazione di legge nel considerare sussistente l’aggravante della esposizione alla pubblica fede, di cui all’art. 625 c.p., n. 7.
Motivi della decisione

1. Il ricorso si appalesa, all’evidenza, non accoglibile.

La giurisprudenza di questa stessa Sezione della Corte (v. Cass. Sez. 5, 19 marzo 2008 n. 14305) ha posto in evidenza come, in tema di furto, la sottrazione di oggetti e indumenti personali lasciati sulla spiaggia da bagnanti integri il reato di furto aggravato, ai sensi dell’art. 625 c.p., n. 7, dall’esposizione per consuetudine delle cose alla pubblica fede, rientrando nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto lasciare incustoditi tali oggetti da chi abbandoni temporaneamente il posto per andare a fare il bagno, soprattutto, come nella specie, nell’ipotesi di bagno notturno estivo, a cagione, inoltre, della impossibilità di lasciare gli oggetti in custodia presso i terzi concessionari dell’arenile.

Parte ricorrente non ha, inoltre, evidenziato nè sono aliunde ricavabili valide argomentazioni per mutare il suddetto indirizzo giurisprudenziale.

2. Il ricorso va, in conclusione, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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