Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4297 ATTI AMMINISTRATIVI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

E’ impugnata la sentenza del Tar delle Marche n. 10 del 2008 che ha respinto il ricorso della signora P.B. avverso il provvedimento del 28 agosto 2007 col quale l’Ufficio scolastico regionale per le Marche ha negato alla odierna appellante l’accesso agli elaborati scritti degli altri concorrenti al corsoconcorso per il reclutamento di dirigenti scolastici (bando del DDG 22.11.2004).

A base del diniego l’Amministrazione scolastica ha posto la questione della carenza sopravvenuta di un interesse giuridicamente apprezzabile in capo alla odierna appellante. Tale determinazione è stata sostanzialmente validata sul piano motivazionale dal Tar con la impugnata decisione.

L’appellante insiste nei motivi già dedotti in primo grado, fondati essenzialmente sulla persistenza di un suo interesse a visionare gli elaborati degli altri concorrenti pur dopo la sua rinuncia al ricorso giurisdizionale avverso gli atti concorsuali, assumendo che l’accesso sarebbe funzionale anche alla eventuale stimolazione dei poteri di autotutela amministrativa.

Si è costituita in giudizio la intimata Amministrazione per resistere al ricorso in appello e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 30 marzo 2010 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.

L’appello non è meritevole di favorevole scrutinio.

Lo strumento dell’accesso ai documenti amministrativi, per espressa disposizione normativa (art. 24, terzo comma, l. 241/90), non può essere utilizzato per finalità esplorative, al mero scopo di esercitare un sindacato a tappeto sulla attività amministrativa, ma va sempre correlato ad un interesse diretto,concreto e attuale dell’istante, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento cui si chiede di accedere.

Nel caso che ci occupa, come ha messo in evidenza il Tar nella gravata sentenza, l’interesse fatto valere dalla ricorrente è da ricollegare alla sua posizione di partecipante alla tornata concorsuale di cui si è detto. Tuttavia, una volta che la stessa ricorrente ha rinunciato al ricorso giurisdizionale incardinato avverso gli esiti (per sé sfavorevoli) della procedura, il suo interesse ostensivo si deve ritenere cessato, per la ragione che, per effetto della rinuncia al ricorso, sono divenute inoppugnabili in confronto della ricorrente le determinazioni assunte dalla Amministrazione nell’ambito della procedura selettiva.

Consapevole di tale conseguenza, d’altronde, la stessa ricorrente prospetta la persistenza di un interesse di tipo diverso, non collegabile alla sua posizione giuridica di partecipante alla selezione. In particolare, la ricorrente prospetta un generico interesse al controllo della attività amministrativa estrinsecatasi a mezzo degli atti richiesti in esibizione, anche al fine di stimolare gli eventuali poteri di autotutela di cui l’Amministrazione resta attributaria anche dopo lo spirare dei termini per le impugnative giurisdizionale ovvero dopo che queste ultime si siano concluse con la conferma degli atti impugnati; inoltre, sempre a supporto della persistenza di un suo interesse all’accesso, la odierna appellante accenna alla possibilità da parte sua di intraprendere ulteriori (e non meglio specificate) iniziative giudiziali.

Ma il profilo censorio non appare meritevole di accoglimento.

Si è già anticipato, infatti, che la pretesa ostensiva deve essere sempre ancorata ad un interesse diretto, attuale e concreto del richiedente (collegato alla situazione giuridica collegata alla documentazione di cui si tratta). Orbene, tale ineludibile presupposto, nel caso che ci occupa, è venuto a cessare nel momento in cui la odierna appellante, con la rinuncia al ricorso, ha fatto acquiescenza al consolidamento dell’esito (per sé negativo) delle operazioni selettive.

Si è già detto, inoltre, che in forza del carattere necessariamente attuale e concreto che deve assumere l’interesse all’accesso ai documenti amministrativi, deve essere negata nel caso di specie la invocata tutela giurisdizionale, dato che l’interesse dell’odierna appellante è stato fatto valere, inammissibilmente, in termini eventuali ed ipotetici; corretta pertanto appare la gravata decisione, reiettiva del ricorso di primo grado.

In definitiva, il ricorso in appello deve essere respinto e deve essere per l’effetto confermata la impugnata sentenza.

Le spese di lite devono essere compensate, in considerazione della natura della controversia trattata e del suo particolare epilogo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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