Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– la ricorrente ha chiesto, ottenuto, e poi successivamente visto revocare, l’autorizzazione all’astensione postparto, ed oggi impugna il provvedimento di revoca,
– la revoca è stata sollecitata dall’amministrazione di appartenenza che aveva chiesto di rivedere la compatibilità tra la situazione della ricorrente e l’attività lavorativa che la stessa svolge presso l’ufficio immigrazione della Questura,
– a prescindere dal merito della questione della compatibilità con il lavoro presso l’ufficio immigrazione, va rilevato che è corretto il primo motivo di ricorso in cui si deduce che sono state violate le regole sulla motivazione che devono contenere i provvedimenti emessi in autotutela (si ricorda che il provvedimento impugnato è una revoca),
– i provvedimenti di revoca e di annullamento devono, infatti, contenere una motivazione sul superamento dell’affidamento maturato dal soggetto beneficiato dal provvedimento di primo grado alla conservazione della situazione in essere,
– una motivazione del genere non c’è nel provvedimento impugnato, che si limita a prendere atto del giudizio di compatibilità tra il lavoro presso l’ufficio immigrazione e le condizioni della ricorrente, ma avrebbe invece dovuto contenere una motivazione anche sul superamento dell’affidamento,
– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
CONDANNA l’amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che quantifica in euro 1.000, oltre iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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