T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 496 Annullamento d’ufficio o revoca dell’atto amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– la ricorrente ha chiesto, ottenuto, e poi successivamente visto revocare, l’autorizzazione all’astensione postparto, ed oggi impugna il provvedimento di revoca,

– la revoca è stata sollecitata dall’amministrazione di appartenenza che aveva chiesto di rivedere la compatibilità tra la situazione della ricorrente e l’attività lavorativa che la stessa svolge presso l’ufficio immigrazione della Questura,

– a prescindere dal merito della questione della compatibilità con il lavoro presso l’ufficio immigrazione, va rilevato che è corretto il primo motivo di ricorso in cui si deduce che sono state violate le regole sulla motivazione che devono contenere i provvedimenti emessi in autotutela (si ricorda che il provvedimento impugnato è una revoca),

– i provvedimenti di revoca e di annullamento devono, infatti, contenere una motivazione sul superamento dell’affidamento maturato dal soggetto beneficiato dal provvedimento di primo grado alla conservazione della situazione in essere,

– una motivazione del genere non c’è nel provvedimento impugnato, che si limita a prendere atto del giudizio di compatibilità tra il lavoro presso l’ufficio immigrazione e le condizioni della ricorrente, ma avrebbe invece dovuto contenere una motivazione anche sul superamento dell’affidamento,

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

CONDANNA l’amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che quantifica in euro 1.000, oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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