T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 495 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che è impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Brescia ha respinto l’istanza di legalizzazione, ovvero di sanatoria della posizione di straniero irregolarmente soggiornante in Italia, nell’interesse del ricorrente da certo R.M.S. (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che ai sensi del comma 1 dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009) la dichiarazione di emersione può essere presentata anche da un datore di lavoro extracomunitario, purché lo stesso sia "in possesso" della carta di soggiorno al 30 giugno 2009;

– che il datore di lavoro ricorrente, come ammesso anche alla p. 5 del ricorso, era alla data indicata sprovvisto di carta di soggiorno, ed altresì dei requisiti di durata del soggiorno necessari per ottenerla;

– che la norma, dissentendosi in proposito da quanto afferma il ricorrente, appare conforme a Costituzione, in quanto relativa ad una sanatoria, fattispecie che rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore anche quanto alla precisazione dei soggetti legittimati a richiederla, salvi casi di manifesta irrazionalità qui non ravvisabili. E’ sufficiente in proposito rilevare, infatti, come la scelta di permettere la legalizzazione solo a datori stranieri in possesso del titolo indicato risponda ad intenti, non certo illogici, di garantire l’effettività e la serietà del contratto in essere;

– che quindi il ricorso è infondato e va respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione intimata le spese di lite, spese che liquida in Euro 500 complessivi, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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