T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 494 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente è un assistente di polizia che ha chiesto gli sia trascritto sul foglio matricolare una onorificenza ricevuta dall’ACI nell’anno 1986 per un comportamento tenuto nel servizio (di agente di polizia stradale),

– l’amministrazione (non la difesa tecnica, per il vero) deduce irricevibilità perché l’istanza sarebbe già stata presentata in passato, respinta e non impugnata,

– in realtà, più che di irricevibilità si dovrebbe parlare di acquiescenza, che però non v’è perché la mancata impugnazione del silenzio sull’istanza del 2009 non è decisiva, atteso che l’art. 2 l. 241/90 fa salva la riproponibilità dell’istanza,

– nel merito, il ricorso è fondato,

– la norma attributiva di potere è l’art. 55 t.u. 3/57 che dispone solo sinteticamente che "nello stato matricolare devono essere inoltre annotati tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni",

– la circolare attuativa ha previsto che siano riportate "le onorificenze pontificie, di stati esteri, di organismi nazionali ed internazionali",

– la questione verte sulla circostanza se l’ACI sia o meno un organismo nazionale,

– l’amministrazione propende per la risposta negativa facendo leva sulla definizione di organismo di diritto pubblico prevista dal d.lgs. 163/06, ma in realtà l’ACI non ha bisogno di essere qualificato come organismo di diritto pubblico perché è già in radice un ente pubblico (Cass. civ., sez. un., 2472/82: L’ automobil club d" Italia e gli automobil clubs provinciali sono enti pubblici non economici, in quanto perseguono in via prevalente e con strumenti di diritto pubblico fini di ordine generale nel settore della circolazione stradale; il rapporto di lavoro di tali enti con i loro dipendenti ha pertanto natura di pubblico impiego e le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo),

– nella genericità della definizione prevista dalla circolare ("organismi nazionali ed internazionali") può senz’altro rientrare un ente pubblico, visto che la amministrazione sembra ritenere che iscriverebbe sul foglio matricolare la onorificenza rilasciata da un organismo di diritto pubblico,

– ne consegue che il diniego non è stato emesso correttamente, e che il relativo provvedimento deve essere annullato,

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

CONDANNA l’amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che quantifica in euro 1.000, oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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