Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-02-2011) 04-04-2011, n. 13540

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rsona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 28 maggio 2009, ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 15 luglio 2008 che aveva condannato R.G. alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, per i reati di tentate lesioni pluriaggravate e danneggiamento seguito da incendio in danno di S.N..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità ed all’erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 585 c.p. in relazione all’art. 576 c.p., n. 2;

b) la violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b), con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è da rigettare all’evidenza.

2. Il primo motivo è al limite dell’inammissibilità in quanto mira, da un lato, a dare dei fatti una ricostruzione contraria a quella ritenuta nell’impugnata sentenza e che in questa sede di legittimità non è consentito riesaminare e, d’altra parte, a riprodurre i motivi di appello, già contrastati dalla Corte etnea.

Invero, la Corte territoriale, proprio nel rispondere ai motivi dell’impugnazione, ha logicamente motivato in merito all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, non solo sulla base delle dichiarazioni della parte offesa S. e del teste C. ma, altresì, di quanto riferito dagli Agenti della Polizia di Stato, giunti sul posto dopo il fatto e dei rilievi tecnici esperiti proprio per accertare le modalità del fatto stesso e la natura del liquido gettato verso la parte offesa, idoneo ad integrare la contestata aggravante di cui al combinato disposto dell’art. 585 c.p. e art. 576 c.p., n. 2.

Come ripetutamente affermato da questa stessa Sezione (v. a partire da Cass. Sez. 5, 31 gennaio 1991 n. 2491 fino, di recente, a 18 dicembre 2008 n. 2925) mezzo insidioso è quello che o per la sua natura ingannevole o per il modo e le circostanze che ne accompagnano l’uso, reca in sè un pericolo nascosto, tale da sorprendere l’attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile o più difficile la difesa.

Nel caso di specie, il lancio verso la vittima di liquido infiammabile, più in particolare benzina contenuta in una bottiglia, appare senza dubbio alcuno integrare un pericolo nascosto diretto a sorprendere l’attenzione della vittima, che legittimamente potrebbe non immaginare l’effettivo contenuto della bottiglia, costituito da liquido trasparente, brandita dall’aggressore.

3. Anche il secondo motivo del ricorso non è accoglibile in quanto la mancata concessione delle attenuanti generiche è, del pari, questione che attiene al merito della decisione e, in ogni caso e con assorbente considerazione, la Corte di appello ha dato pienamente e diffusamente conto delle ragioni giuridiche ostative alla chiesta concessione (v. pagina 5 della motivazione).

4. Il ricorso va, in definitiva, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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