T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 493 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il provvedimento impugnato è stato disposto sul presupposto che il datore di lavoro non si è presentato agli incontri fissati dall’amministrazione,

– dal primo punto di vista la procedura seguita è stata corretta posto che il comma 7 dell’art. 1ter l. 102/09 stabilisce che "lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilita" della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. (…) La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento",

– non è fondata la deduzione che vorrebbe che al ricorrente venisse rilasciato un permesso per attesa occupazione sulla falsariga di quanto accade per coloro che a regime perdono il permesso di soggiorno per motivi lavorativi, in quanto nel caso in esame la procedura di emersione (che è una procedura complessa fatta di dichiarazione di emersione e stipula del contratto di soggiorno) non si è perfezionata non essendo stato mai stipulato il contratto di soggiorno,

– non è fondata la prospettata questione di costituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost. (per il diverso trattamento di chi viene licenziato prima della stipula del contratto e chi viene licenziato dopo la stipula del contratto) sia perché essa si limita ad ipotizzare che la mancata presentazione del datore di lavoro all’incontro presupponga un licenziamento e non invece la dichiarazione in sede di emersione di un rapporto fittizio, sia perché tale parametro costituzionale è evocabile quando sono state trattate in modo differente situazioni uguali e le situazioni dedotte non sono uguali, posto che solo nel secondo caso (cittadino extracomunitario che ha stipulato il contratto di soggiorno insieme al datore di lavoro) vi è un accertamento sulla effettiva esistenza del rapporto di lavoro, che nel primo caso manca del tutto;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese di lite che quantifica in euro 500, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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