Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-06-2011, n. 14040 Notificazione degli atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. B.A. propone ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente per IRPEF, IVA ed altre imposte in relazione all’anno 1996.

In particolare, il giudice a quo ha ritenuto che l’avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata fosse stato validamente sottoscritto da un funzionario delegato dal direttore dell’Ufficio e ritualmente notificato al contribuente, risultato irreperibile presso la residenza, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con l’adempimento delle formalità ivi prescritte, compreso l’invio della raccomandata. Ha anche escluso che l’Ufficio fosse incorso in decadenza ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17. 2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, nonchè vizio di motivazione, per avere il giudice a quo ritenuto ammissibile l’appello dell’Ufficio nonostante che esso contenesse la mera riproposizione delle controdeduzioni proposte in primo grado e difettasse di specifiche censure alla sentenza dei primi giudici.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato nel ricorso il contenuto testuale degli atti richiamati, al fine di consentire a questa Corte la valutazione della fondatezza e della decisività della doglianza.

2. Per motivi di priorità logica e di economia processuale, va ora esaminato il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonchè vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta la validità ed efficacia della notificazione dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella oggetto di controversia, pur in assenza della produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata prescritta dal citato art. 140 c.p.c..

Il motivo è fondato.

Va premesso che la notifica è stata correttamente effettuata dal messo comunale secondo la procedura di cui all’art. 140 cod. proc. civ. e non secondo quella, semplificata, dettata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), applicabile nei soli casi in cui il destinatario risulti trasferito in luogo sconosciuto, mentre nella specie il contribuente doveva considerarsi soltanto temporaneamente assente (ex plurimis, Cass. nn. 20425 del 2007, 7067 del 2008).

Ciò posto, la natura sostanziale dell’atto di accertamento non solo non impedisce l’applicazione degli istituti del diritto processuale, ma anzi la impone, là dove, come nella specie, essi sono espressamente richiamati nella disciplina tributaria per evidenti esigenze di garanzia del contribuente (Cass., Sez. un., n. 19854 del 2004): pertanto, il richiamo generale operato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in tema di notificazione degli atti impositivi, alle norme del codice di procedura civile non può che comportare, in linea di principio, l’applicazione di queste ultime, secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza.

Ora, com’è noto, a seguito della sentenza delle Sezioni unite n. 627 del 2008, è consolidato l’orientamento in virtù del quale la produzione dell’avviso di ricevimento sia della raccomandata di cui all’art. 149 c.p.c., per le notifiche a mezzo posta, sia di quella, avente funzione informativa, prevista dall’art. 140 c.p.c. è richiesta ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione (qualora il destinatario non abbia svolto attività difensiva), in quanto, pur non essendo tale avviso elemento costitutivo del procedimento di notificazione, è il documento con cui si fornisce la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione per il destinatario: tale principio deve ritenersi applicabile, per ovvie esigenze di garanzia di difesa del contribuente (dato che l’omessa impugnazione dell’atto ritualmente notificato determina la incontestabilità della pretesa fiscale), anche al caso della notifica di un avviso o di un altro atto tributario autonomamente impugnabile – prodromico a quello oggetto di ricorso – che non sia stato impugnato dal contribuente (cfr. Cass. n. 21132 del 2009).

3. L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento di ogni altra censura.

4. In conclusione, va accolto il terzo motivo, dichiarato inammissibile il primo ed assorbiti i restanti; la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

5. Sussistono giusti motivi, anche in considerazione della novità della questione all’epoca della proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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