T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 491 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, cittadina cinese, ha presentato istanza alla Questura di Brescia per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per emersione ex art. 1 ter L. 102/09.

In assenza di alcuna risposta, con atto notificato il 10.1.2011 e depositato il 20.1.2011, J.D. ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a. (già art. 21bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034) per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, stabilito in 20 gg. dall’art. 5 c.9 del D.gs. n. 286/98.

In data 10.2.2011, l’Avvocatura di Stato ha prodotto la nota in data 4.2.2011 della Questura di Brescia, con la quale è stato partecipato essere stata richiesta alla Zecca dello Stato la stampa del permesso.

Alla camera di consiglio del 23.3.2010, il legale del ricorrente ha dichiarato che non sussiste più interesse al ricorso.

Di quanto precede va quindi dato atto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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