Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-02-2011) 04-04-2011, n. 13538

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 17.3.2008, con la quale T.F. veniva condannato alla pena di Euro 50 di multa per il reato di cui all’art. 612 c.p. commesso il (OMISSIS) in danno della vicina di casa S.M. bussando ripetutamente alla porta della stessa e minacciando di ucciderla. Il ricorrente deduce:

1. nullità della sentenza impugnata per incompletezza del dispositivo letto in udienza e difformità fra lo stesso ed il dispositivo depositato con la sentenza;

2. mancanza e contraddittorietà della motivazione sull’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla eccepita incompletezza del dispositivo letto in udienza ed alla difformità fra lo stesso ed il dispositivo depositato con la sentenza, è infondato.

Il ricorrente rileva che, mentre il dispositivo riportato nella sentenza depositata contiene la condanna dell’imputato al pagamento delle somme di Euro 50 a titolo di multa, Euro 700 a titolo di rimborso delle spese legali in favore della parte offesa ed Euro 200 a titolo di risarcimento dei danni morali ed esistenziali, il dispositivo letto in udienza prevede unicamente la condanna al pagamento della multa e delle spese processuali; aggiungendo che in quest’ultimo dispositivo manca l’indicazione degli articoli di legge applicati, ed in entrambi non è presente la disposizione di condanna dell’imputato al risarcimento dei danni.

La difformità fra il dispositivo letto in udienza e quello riportato in calce alla motivazione successivamente depositata non integra tuttavia alcuna causa di nullità della sentenza, determinandosi in tal caso la prevalenza del primo dispositivo, con la conseguente sanabilità della discrasia mediante la procedura della correzione (Sez. 3, n. 125 del 19.11.2008, imp. Bassirou, Rv. 242258);

conclusione che coinvolge la mancanza della disposizione di condanna dell’imputato al risarcimento del danno, comunque non presente nel dispositivo letto in udienza. Neppure è ravvisatale nullità di quest’ultimo nella mancata indicazione delle norme della legge penale violate, essendovi puntualmente contestata la fattispecie incriminatrice (Sez. 2, n. 27185 del 16.6.2010, imp. Verdi, Rv.

247851). Il motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.

2. Infondato è pure il secondo motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato.

Con la sentenza impugnata si richiamavano le dichiarazioni rese dalla persona offesa e quelle dei verbalizzanti, i quali raccoglievano dalla S. e da Sp.Ar. informazioni sul litigio fra le famiglie abitanti nell’edificio, e si concludeva che da quanto sopra risultava individuata la contestata condotta minacciosa commessa dal T..

Il ricorrente lamenta la mancanza di un’accurata valutazione dell’attendibilità della persona offesa, imposta dai contrastati rapporti di vicinato, dall’interesse nella vicenda della S., costituitasi parte civile, e dalla condizione di anziano cardiopatico dell’imputato, la quale rendeva improbabile l’espressione di frasi minacciose da parte dello stesso.

La motivazione della sentenza impugnata, pur nella sua sinteticità, sottintende un chiaro giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa sulla base del riscontro offerto alle stesse dalle informazioni raccolte presso i vicini di casa in ordine al verificarsi del litigio, tale da rendere credibile che in un contesto siffatto l’imputato possa aver profferito le espressioni minacciose contestate; ed in questa prospettiva devono ritenersi implicitamente disattese le deduzioni difensive sulle condizioni salute dell’imputato, non tali da rendere impossibile una condotta di natura esclusivamente verbale. La motivazione della sentenza impugnata comprende pertanto una valutazione sostanzialmente completa degli elementi rilevanti della vicenda, non presentando aspetti di manifesta illogicità.

Il ricorso deve di conseguenza essere integralmente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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