T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 489

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cittadino del Marocco, ha presentato in data 7.1.2008 istanza alla Prefettura di Bergamo per ottenere la cittadinanza italiana. La richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 21 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).

In assenza di alcuna risposta, con atto notificato il 23.11.2010 e depositato il 14.12.2010, H.M. ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a., per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, stabilito, dall’art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362, in 730 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

In data 20.1.2011, si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, con memoria di mera forma, facendo riserva di svolgere successivamente le proprie difese.

Alla camera di consiglio del 9.2.2011 la causa è passata una prima volta in decisione senza che sia intervenuta alcuna produzione documentale.

Con sentenza non definitiva n. 293/11, depositata il 16.2.2011, la Sezione ha affermato la sussistenza della propria competenza territoriale, richiamando i propri precedenti al riguardo (a cominciare dalla sentenza n. 4113/2010 del 22.10.2010) ed ha rilevato la necessità di acquisire – da parte dell’intimato Ministero dell’Interno – una relazione di chiarimenti, con allegata la relativa documentazione, a tal fine assegnando il termine di giorni 20 (decorrente dalla comunicazione in forma amministrativa ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente, ove anteriore), con rinvio della trattazione alla c.c. del 23.3.2011.

Entro il termine assegnato e neppure successivamente, sino alla c.c. del 23.3., l’Amministrazione non ha prodotto quanto richiesto, sicché il ricorso deve essere deciso allo stato degli atti.

Il ricorso va accolto.

La legge 5.2.1992 n. 91, all’art. 9, individua le ipotesi in cui "La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno".

Il citato D.P.R. n. 362/1994, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, all’art. 3, espressamente prevede che "Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda".

A sua volta il D.M. 24.3.1995 n. 228 dispone che "La tabella A, allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, del Ministro dell’interno di adozione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell’Amministrazione centrale e periferica dell’interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari speciali e patrimoniali della Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale, è modificata nel senso che i termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorni".

Alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell’Interno aveva l’obbligo di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data del 7.1.2008, di presentazione della domanda.

Nella specie, non risulta che il predetto Ministero abbia adottato il provvedimento conclusivo del procedimento allo stesso affidato entro il richiamato termine.

Poiché l’Amministrazione non ha fornito elementi a giustificazione della mancata pronuncia sull’istanza di concessione della cittadinanza è necessario fissare apposito termine, pari a 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, per la definizione della pratica, con la precisazione che, in caso di ulteriore ritardo, il TAR provvederà alla nomina di un commissario ad acta.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 800 oltre agli oneri di legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara illegittimo il silenzio dell’Amministrazione e ordina di provvedere come precisato in motivazione.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, che liquida in Euro 800,00 oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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