Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-01-2011) 04-04-2011, n. 13528 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di Pace di Modica in data 7.11.2008, con la quale B.E. veniva condannato alla pena di Euro 358 di multa, nonchè al risarcimento del danni in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 594 c.p., commesso il (OMISSIS) nel corso di una riunione presso l’Istituto Alberghiero Principe Grimaldi, alla quale egli partecipava quale dirigente di detto istituto, rivolgendo al docente C.G. la frase "si vergogni, lei che non lavora e fa solo finta di lavorare".

Il ricorrente rileva mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento del fatto in ordine all’esclusione della scriminante della ritorsione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, premesso che la discrezionalità del giudizio sulla ritorsione impone comunque l’esposizione nella motivazione del percorso logico fondante la decisione con l’esame di tutti gli elementi rilevanti, rileva che il Tribunale, nell’escludere che vi fosse prova dell’aver il C. offeso a sua volta l’imputato, ometteva di esaminare la deposizione del teste Ca.Gi., il quale riferiva che la prima volta il C. si rivolgeva al B. dicendogli "si vergogni lei", in una situazione nella quale gli altri testimoni riferivano di una discussione dai tono accesi in cui il C. accusava l’imputato di aver assunto atteggiamenti vessatori nei suoi confronti, insinuazione infamante per un dirigente.

Il riconoscimento o meno della causa di non punibilità della ritorsione è rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, il cui giudizio negativo sul punto è soggetto al controllo di legittimità unicamente con riguardo all’esplicitazione della motivazione in presenza di un’allegazione difensiva sul punto (Sez. 5, n. 46317 del l’11.11.2004, imp. Scuderi, Rv. 230459); onere nella specie soddisfatto dal giudice di merito.

A prescindere da ciò, il ricorso è fondato essenzialmente sul travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni del teste Ca., il cui esame si lamenta essere stato omesso. Orbene, la rilevabilità di tale vizio presuppone che la prova non debitamente valutata abbia il carattere della dedsività (Sez. 2, n. 19848 del 24.5.2006, imp. Todisco, Rv. 234162; Sez. 5, n. 8094 dell’11.1.2007, imp. Ienco, Rv. 236540); carattere che non può essere attribuito alla prova addotta nel ricorso. Dal verbale dibattimentale allegato all’atto risulta invero che il Ca. dapprima riferiva genericamente di aver udito il B. ed il C. rivolgersi a vicenda l’espressione "si vergogni lei" e successivamente precisava che il C. pronunciava tale frase in risposta a qualcosa dettogli precedentemente dal B.. Il tenore della locuzione è in effetti coerente con una reazione alla frase addebitata al B. nell’imputazione; il che rende le dichiarazioni del Ca. tutt’altro che decisive nel senso della contemporaneità delle offese, semmai emergendo dalle stesse la conferma dell’aver l’imputato per primo aggredito verbalmente il C.. Ma a tralasciare questo aspetto, non necessariamente Incompatibile con il riconoscimento della causa di non punibilità in esame, vi è da considerare che il carattere spiccatamente ingiurioso della frase contestata all’imputato non è tanto nelle parole "si vergogni", alle quali, secondo il Ca., il C. avrebbe risposto in termini analoghi, ma nella successiva accusa di "far solo finta di lavorare", espressione chiaramente lesiva della dignità professionale della persona offesa e rispetto alla quale nessuna corrispondente manifestazione offensiva viene attribuita dal Ca. al C..

La prova asseritamele travisata non contiene pertanto alcun elemento realmente indicativo della sussistenza dell’Invocata esimente. Il ricorso e di conseguenza manifestamente infondato; la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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