T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 478 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to del processo

Con ricorso notificato il 19.4.2000 e depositato presso la Segreteria il giorno 4.5.2000, S.P. – premesso di essere proprietaria di fabbricato urbano confinante, in parziale aderenza, con quello contraddistinto dal mapp. 393 di proprietà di S.V. e S.E. – impugna:

1) la concessione edilizia n. 1697 del 28.3.2000 rilasciata a favore di S.V. e S.E. relativa a "piano di recupero ai sensi della L.R. 19/92 per rifacimento e sopralzo tetto del fabbricato sito in via XX Settembre al mappale n. 393…" nonché il presupposto parere del 26.8.1997della Commissione edilizia;

2) le deliberazioni del consiglio comunale di Puegnago del Garda: n. 30 del 26.11.1997, di adozione del piano di recupero; n. 3 del 15.1.1998, di rettifica della delibera n. 30 e n. 8 del 30.4.1999, di approvazione del piano di recupero.

3) l’autorizzazione paesaggistica n. 1530 del 28.3.2000 e il parere di compatibilità ambientale reso dagli esperti in materia.

La ricorrente articola le seguenti doglianze:

1) Violazione di legge (art. 3 L.R. 9.5.1992 n. 19; art. 6 L.R. 23.6.1997 n. 23); Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà; sostenendo che il piano di recupero è stato approvato, in variante al PRG, al di fuori delle ipotesi previste dalla cit. L.R. n. 19/92, perché – in forza di quanto disposto dalla lett. B) l’incremento volumetrico è ammesso solo se si rispetta anche l’allineamento delle altezze dei fabbricati, nel mentre – per effetto del suddetto intervento di sopraelevazione – si crea un disallineamento del fabbricato dei controinteressati rispetto al proprio.

2) Violazione di legge (artt. 5 e 8 L.R. 9.6.1997 n. 18); Eccesso di potere per falsità di presupposto; evidenziando che la relazione degli esperti in materia ambientale è di data successiva a quella di svolgimento della Commissione edilizia, sicché quest’ultima si è espressa senza averne potuto prendere cognizione.

3) Eccesso di potere per violazione dei criteri della deliberazione di G.R. n. 6/30194 del 25.7.1997; illogicità manifesta, falsità di presupposto; contestando che l’intervento di sopralzo del tetto sia conforme, come affermato dall’ autorizzazione paesaggistica, ai cit. criteri regionali.

4) Ulteriore eccesso di potere per falsità di presupposto, contraddittorietà; poiché la concessione edilizia è stata rilasciata nella seduta della Commissione edilizia del 26.8.1997, ma su un progetto diverso da quello definitivo, come modificato in sede di approvazione del piano di recupero,.

Non si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Puegnago, mentre si sono costituiti i controinteressati S.V. e S.E..

Alla Camera di consiglio del 26.5.2000 la Sezione ha dato atto (cfr. ord. N. 329/00) della rinuncia alla domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato. Invero, la ricorrente, con nota del 23.5.2000 (depositata in giudizio il 24.5.2000) ha comunicato che l’autorizzazione paesaggistica del 28.3.2000 è stata annullata dalla Soprintendenza.

A seguito del ricevimento della comunicazione di Segreteria, la ricorrente e i legali della stessa, con atto depositato in data 31.7.2009, hanno chiesto la fissazione del ricorso, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2° della L. n. 205 del 2000.

E’ stata quindi fissata la pubblica udienza del 27.10.2010, in vista della quale, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Alla pubblica udienza del 27.10.2010 il ricorso è stato una prima volta trattenuto in decisione.

Con sentenza non definitiva n. 4559 depositata il 5.11.2010 è stato dichiarato irricevibile l’impugnativa del piano di recupero e sono stati ordinati incombenti istruttori al Comune di Puegnago del Garda, con rinvio, per l’ulteriore trattazione, alla pubblica udienza del 9.3.2011.

In data 5.1.2011 il Comune ha depositato la relazione di chiarimenti con l’allegata documentazione.

Le parti hanno depositato memorie e, alla pubblica udienza del 9.3.2011, il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame, S.P. – premesso di essere proprietaria di fabbricato urbano confinante, in parziale aderenza, con quello contraddistinto dal mapp. 393 di proprietà di S.V. e S.E. – ha cumulativamente impugnato tre distinti atti:

1) la concessione edilizia n. 1697 del 28.3.2000 rilasciata a favore di S.V. e S.E. relativa a "piano di recupero ai sensi della L.R. 19/92 per rifacimento e sopralzo tetto del fabbricato sito in via XX Settembre al mappale n. 393…" nonché il presupposto parere del 26.8.1997della Commissione edilizia;

2) le deliberazioni del consiglio comunale di Puegnago del Garda: n. 30 del 26.11.1997, di adozione del piano di recupero; n. 3 del 15.1.1998, di rettifica della delibera n. 30 e n. 8 del 30.4.1999, di approvazione del piano di recupero.

3) l’autorizzazione paesaggistica n. 1530 del 28.3.2000 e il parere di compatibilità ambientale reso dagli esperti in materia.

Con sentenza non definitiva n. 4559, depositata il 5.11.2010, è stata dichiarata irricevibile l’impugnativa del piano di recupero di cui al n. 2 e sono stati disposti incombenti istruttori a carico del non costituito Comune di Puegnago del Garda.

A seguito di relazione dell’ITC è emerso che:

a) il parere della C.E. richiamato nell’impugnata concessione 28.3.2000 è stato espresso il 26.8.1997, mentre gli esperti ambientali si sono espressi favorevolmente sul predetto progetto in data 28.3.2000;

b) il 28.3.2000 il Comune rilasciava, in subdelega, decreto ex art. 7 L. n. 1497/39 (doc. 4);

c) tale decreto veniva peraltro annullato dalla Soprintendenza di Brescia con decreto n. 32 (prot. 6831) del 9.5.2000 (doc. 5);

d) il 10.5.2000 il Comune decretava la sospensione dell’efficacia della concessione edilizia n. 1697 del 28.3.2000 (doc. 6);

e) a seguito dell’annullamento dall’autorizzazione paesaggistica, gli esperti ambientali, il 3.6.2000, esaminavano nuovamente il progetto ed esprimevano parere favorevole (doc. 7);

f) la C.E. si pronunciava favorevolmente sull’autorizzazione paesaggistica il 31.5.200 (doc. n. 8);

g) il responsabile dell’UTC il 10.6.2000 rilasciava l’autorizzazione paesaggistica prot. n. 3373 (doc. 9).

Alla stregua di tali elementi di fatto, va quindi rilevato che è sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso in relazione all’autorizzazione paesaggistica in data 28.3.2000 (atto impugnato di cui al punto 3), tale atto essendo stato annullato dalla Soprintendenza ed essendo stata conseguita dai controinteressati altra successiva autorizzazione paesaggistica (prot. n. 3373 del 10.6.2000), non impugnata dalla ricorrente.

Residuano dunque all’esame del Collegio i motivi n. 2 e n. 4.

Preliminarmente va rilevato che la disamina va limitata alle doglianze così come risultano cristallizzate nell’atto introduttivo del giudizio, risultando inammissibile l’estensione dell’oggetto del giudizio, attraverso l’introduzione di nuovi profili, posto in essere con la memoria finale prodotta dal difensore.

Infatti, nel giudizio amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria, non notificata alla controparte, sia quando siano completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il compito di mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame e non anche di ampliamento del thema decidendum.

Con il secondo motivo (Violazione degli artt. 5 e 8 della L.R. 9.6.1997 n. 18 ed eccesso di potere per falsità di presupposto), la ricorrente evidenzia che la relazione degli esperti in materia ambientale è di data successiva a quella di svolgimento della Commissione edilizia, sicché quest’ultima si è espressa senza averne potuto prendere cognizione.

La censura – come rilevato nella memoria finale di controinteressati – si dirige in effetti (cfr. pag. 9 del ricorso) nei confronti dell’autorizzazione paesaggistica, sicché potrebbe rilevarsi che anche tale doglianza sia divenuta improcedibile (per effetto del sopravvenire di altra autorizzazione).

Comunque, quand’anche dovesse ritenersi che la doglianza coinvolga anche la concessione edilizia (come era stato prospettato, nel ritenere necessario lo svolgimento di approfondimenti istruttori, nella precedente sentenza non definitiva n. 4559 depositata il 5.11.2010), o più precisamente del parere della commissione edilizia del 26/8/1997, così valorizzando quanto dalla parte ricorrente scritto a pag. 7 del ricorso ("si deduce il vizio in rubrica nei confronti dell’autorizzazione paesistica prot. N. 1530 del 28/3/2000 e del presupposto parere della Commissione edilizia del 26/8/1997)", la doglianza non sarebbe comunque fondata.

Infatti, la richiamata L.R. 9.6.1997 n. 18 – recante il "Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali.", ora abrogata dalla L.R. n.12/05 – all’art. 5 prevedeva che le commissioni edilizie comunali, nell’esercizio delle funzioni subdelegate, fossero integrate da almeno due esperti in materia di tutela paesisticoambientale, nel mentre all’art. 8, nel regolare le modalità di rilascio dell’autorizzazione ex art. 7 della L. 29 giugno 1939, n. 1497, dispone che il rilascio dell’autorizzazione fosse preliminare all’avvio dei procedimenti edilizi.

Ora, la circostanza che la commissione edilizia si sia espressa prima del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica potrebbe al limite inficiare quest’ultima, ma non può certo dispiegare effetto viziante sulla procedura di rilascio della concessione edilizia.

Infine, con la quarta doglianza (eccesso di potere per falsità di presupposto, contraddittorietà), la ricorrente sostiene che la concessione edilizia è stata rilasciata sulla base del favorevole avviso espresso nella seduta della Commissione edilizia del 26.8.1997, nella quale sarebbe stato esaminato un progetto diverso da quello definitivo, essendo intervenute alcune modificazioni in sede di approvazione del piano di recupero.

Dalla relazione depositata dal Comune emerge che fra la documentazione (tavole grafiche) allegate alla concessione edilizia e quella allegata alla deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano di recupero sussistono le seguenti differenze: la presenza nel p.r. della tav. 6 "particolare A – distanze" (prodotta come all. D e la modifica di un particolare della tav. 1 "una finestra che non è colorata nella tav. di P.R." (evidenziata nell’all. E.

Si tratta dunque di differenze minimali ed irrilevanti, inidonee a determinare l’illegittimità prospettata.

Conclusivamente, il ricorso va in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto.

Sussistono giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ed in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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