Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-01-2011) 04-04-2011, n. 13526

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Grosseto in data 12.12.2008, M.C. veniva condannato alla pena di Euro 400 di multa, nonchè al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 594 c.p. commesso il (OMISSIS) in danno dell’Avv. B.A. inviando allo stesso e ad altre due persone una lettera raccomandata nella quale scriveva fra l’altro "si rivolga pure dove vuole poichè non temiamo questi giochetti ricattatori e non intendiamo restituire alcuna somma. Anzi, poichè vi rivolgete a noi con ammicco truffaldino, ho già passato la pratica al legale della società perchè quereli per diffamazione".

Il ricorrente rileva:

1. violazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato;

2. violazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine all’esclusione della scriminante della provocazione.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è infondato.

Il ricorrente, premesso che nella lettera inviata a P. S., precedente proprietario dell’autovettura, ed alla concessionaria Autopark Aurelia S.r.l. della quale era legale rappresentante il M., il B. affermava di scrivere in nome e per conto del R., faceva riferimento alla manomissione del contachilometri dell’autovettura, chiedeva la riduzione del prezzo di vendita del veicolo e prospettava in alternativa il ricorso all’autorità giudiziaria, rileva che nella missiva di risposta il M. contestava la scorrettezza del portare la vicenda a conoscenza del precedente proprietario della vettura, replicava che il chilometraggio della vettura non era garantito e che la questione era stata sollevata dal cliente dell’avvocato a più di un mese di distanza dall’acquisto con la contestuale pretesa che le spese del passaggio di proprietà fossero incluse nel prezzo e concludeva con le frasi incriminate facendole precedere dall’espressione "Per finire, fermo restando che nei confronti dell’autorità il suo cliente ha già fatto una brutta figura…"; che pertanto, a fronte di una precedente missiva del B. che attribuiva inequivocabilmente al M., con il testuale riferimento alla manomissione del contachilometri, fatti riconducibili all’ipotesi della truffa, era lecita una decisa risposta ad un’accusa di tale gravità; che il riferimento al giochetto ricattatorio riguardava il comportamento del R. diretto ad ottenere l’inclusione nel prezzo delle spese del passaggio di proprietà e quello all’ammicco truffaldino era diretto alla condotta di cui il M. era accusato; e che pertanto la lettera non era offensiva e comunque non lo era nei confronti del legale querelante.

Dato atto della ricostruzione dei fatti prospettata nei motivi di appello e riproposta in questa sede, il Tribunale osservava che lo scritto inviato dall’imputato conteneva una manifestazione quanto meno di disistima tale da ledere il decoro della persona offesa, alla quale il M. si rivolgeva direttamente; e tale conclusione appare coerente e conforme ai principi in materia. In ordine alla riconducibilità alla persona del B. delle espressioni contenute nella missiva, quanto meno in associazione a quella del R., appare del tutto conforme a logica desumere la stessa dal dato indiscusso della destinazione al primo della lettera, in mancanza nel testo di quest’ultima di indicazioni esplicitamente limitative alla persona del R. delle predette espressioni, al contrario formulate in termini genericamente riferiti alla controparte destinataria. Per ciò che riguarda poi la portata offensiva delle frasi contestate, non è censurabile il rilevare la stessa dal loro intrinseco significato, al di la della vicenda alla quale esse afferivano. Determinate modalità espressive sono oggettivamente ingiuriose in qualsiasi contesto si collochino (Sez. 5, n. 11632 del 14.2.2008, imp. Tessarolo, rv. 239479); e non può essere considerata illogica una motivazione che conferisca tale carattere all’attribuzione di un comportamento ricattatorio e, peggio ancora, truffaldino, segnatamente in quanto rivolta ad un legale.

2. Il secondo motivo di ricorso, relativo all’esclusione della scriminante della provocazione, è anch’esso infondato.

Il ricorrente rileva che l’indebita accusa di truffa, avanzata nei confronti del M. con la precedente missiva del B., costituiva fatto ingiusto, al quale l’Imputato rispondeva nella persistenza di uno stato di ira dalla stessa indotto. In questi termini viene tuttavia ad essere prospettata una diversa lettura degli elementi di fatto, in base ai quali il giudice di merito riteneva che l’essersi l’acquirente rivolto dapprima al venditore e poi all’autorità giudiziaria contestando le condizioni del mezzo acquistato non poteva essere ritenuto fatto ingiusto; motivazione questa coerente e priva di aspetti di manifesta illogicità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non spetta alla parte civile la liquidazione di spese, non avendo la stessa presentato conclusioni scritte.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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