Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4291 ALIMENTI E BEVANDE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La sentenza indicata in epigrafe ha riunito e respinto quattro ricorsi proposti dall’odierna appellante, titolare di autorizzazione per la somministrazione di cibi e bevande in esercizio sito in Perugia, piazza 4 Novembre, avverso i provvedimenti recanti:

divieto agli esercenti del centro storico di vendere bevande in contenitori di vetro o di metallo dopo le ore 22 fino al termine dell’orario di apertura notturna (provvedimento del Sindaco di Perugia);

sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione di cibi e bevande per dieci giorni per la violazione del suddetto divieto (provvedimento del Sindaco di Perugia);

sospensione della medesima autorizzazione per 7 giorni per ritenuta pericolosità dell’esercizio per l’ordine pubblico (provvedimento del Questore di Perugia);

ulteriore sospensione della medesima autorizzazione per 12 giorni per ritenuta pericolosità dell’esercizio per l’ordine pubblico (provvedimento del Questore di Perugia);

ulteriore sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione di cibi e bevande per dieci giorni per la violazione del suddetto divieto (provvedimento del Sindaco di Perugia).

Contro la sentenza, pubblicata in data 29 aprile 2005, l’originaria ricorrente ha proposto il presente appello, nel quale deduce che la sentenza non è stata notificata.

L’appello risulta notificato in data 8 settembre 2005 al Comune di Perugia e in data 9 settembre 2005 all’Amministrazione statale.

L’Amministrazione statale, nel costituirsi in giudizio, ha depositato copia autentica della sentenza appellata, da cui risulta che tale sentenza è stata notifica alla società odierna appellante, su richiesta dell’Amministrazione statale, in data 6 maggio 2005, mediante consegna di copia a mani di addetto allo studio del difensore legale nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado.

Anche il Comune di Perugia, nel costituirsi in giudizio, ha depositato copia autentica della sentenza appellata, da cui risulta che tale sentenza è stata notifica alla società odierna appellante, su richiesta del Comune di Perugia, in data 11 maggio 2005, mediante consegna di copia a mani di addetto allo studio del difensore legale nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado.

Alla luce di tali risultanze di fatto risulta fondata l’eccezione di tardività dell’appello sollevata dal Comune di Perugia, in quanto essendo la sentenza stata notificata in date 6 e 11 maggio 2005, l’appello avrebbe dovuto essere notificato entro i successivi sessanta giorni, mentre risulta notificato solo in date 8 e 9 settembre 2005.

Per l’effetto l’appello è irricevibile.

Le spese di questo grado di giudizio devono essere compensate, ricorrendo per ciò i presupposti di legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2010 con l’intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore

Roberto Garofoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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