T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 29-03-2011, n. 499 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Comune di Rovato con deliberazione consiliare n. 14 del 25 febbraio 1997 ha adottato il nuovo PRG. Nella nuova disciplina urbanistica un’area di proprietà della ricorrente E.G. spa situata in località S. Andrea è stata classificata in zona agricola. In precedenza l’area era zonizzata come produttiva. La nuova classificazione consegue alla localizzazione della tangenziale sud.

2. Contro la suddetta deliberazione la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 30 maggio 1997 e depositato il 10 giugno 1997. Le censure possono essere sintetizzate come segue: (i) difetto di motivazione circa la lesione delle aspettative della ricorrente a espandere le proprie attività produttive; (ii) illogicità, in quanto alla cancellazione della destinazione produttiva dell’area in questione si accompagna la previsione di un PIP che tiene conto delle esigenze di altri operatori economici; (iii) violazione dell’art. 2 comma 1 lett. q) della legge 7 gennaio 1976 n. 3, in quanto nell’individuazione delle zone agricole del PRG non è stato coinvolto un soggetto con competenza specifica (dottore agronomo o dottore forestale); (iv) violazione dell’art. 2 della 7 giugno 1980 n. 93, in quanto non sono rispettati gli indici di densità fondiaria e i rapporti di copertura ivi previsti.

3. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

4. Con memoria depositata il 2 febbraio 2011 il Comune ha evidenziato che il provvedimento oggetto del presente ricorso era stato revocato ancora nel 1999 (v. deliberazione consiliare n. 29 dell’11 settembre 1999). Per questo motivo il Comune, lamentando di aver dovuto sopportare in questi anni oneri di difesa manifestamente inutili, ha chiesto l’applicazione della condanna speciale alle spese prevista dall’art. 26 comma 2 cpa.

5. In data 11 febbraio 2011 la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso a spese compensate. Contestualmente è stata depositata una nota integrativa del Comune, con la quale viene fatta adesione alla richiesta di compensazione delle spese e viene abbandonata la richiesta di condanna ex art. 26 comma 2 cpa.

6. Il ricorso deve quindi essere dichiarato estinto a spese compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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