Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 04-04-2011, n. 13481

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il P.M. presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro in data 29 giugno 2010 che ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del Gip di Catanzaro in data 30.3.2010 che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di C.A., indagato in ordine al delitto di cui all’art. 416 bis c.p., contestato per avere partecipato all’associazione per delinquere di tipo mafioso denominata cosca Cicero, organizzata e diretta da C.D., associazione che effettuava il controllo del territorio in particolare essendo il C.A. addetto al controllo del centro storico di Cosenza mediante la gestione del parcheggio di piazza XV Marzo anche mediante il ricorso a minacce ed atti di intimidazioni, condotta posta in essere dal 2002 e tuttora perdurante.

Il tribunale ha rilevato che la partecipazione al clan "non è certamente desumibile dalle propalazioni di B.F. che il 28.1.06 ha riferito che i parcheggi del centro storico erano in mano ai C., in particolare le gestiva il fratello di M.C., precisando che l’odierno indagato è associato, senza però indicare la fonte di conoscenza nè tantomeno riuscendo a spiegare come la gestione dei parcheggi potesse essere lasciata dalla famiglia Bruni, in contrasto con la prima". Il tribunale ha inoltre considerato che il rapporto associativo non può essere desunto dal solo rapporto di parentela, evidenziando che le sole due telefonate che riguardano l’indagato non hanno contenuto evidenziante partecipazione del C. alla cosca di riferimento dal momento che nelle due conversazioni l’indagato riferiva al nipote sugli sviluppi della gara di affidamento e sull’incarico dato per una diffida legale al Comune per gli esiti di una gara pubblica inerente la gestione dei parcheggi. Il tribunale ha ritenuto che le minacce verso gli amministratori locali e nei confronti di altri partecipi alla gara di affidamento costituiscono specifici reati (turbativa d’asta e minacce) per i quali non sono applicabili ex art. 280 c.p. misure cautelari. Il Procuratore ricorrente deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione rilevando che l’esistenza del clan Cicero è provata da sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Cosenza e che l’indagato sin dall’anno 2004 ha "gestito in maniera continuativa il parcheggio di centro storico di Cosenza assegnatogli mediante affidamento diretto, esercitando il controllo del territorio, avvalendosi delle forme e dei metodi tipici delle cosche" "regolando i turni dei vari parcheggiatori e ricorrendo anche a metodi violenti". Rileva che le minacce agli amministratori e le espressioni usate nei confronti degli altri partecipi alla gara di appalto sono state rivolte con modalità tipicamente mafiosa trascrivendo nel ricorso tutti gli accertamenti effettuati in ordine alle minacce poste in essere dall’indagato nei confronti di più soggetti.

Il ricorso è fondato in quanto nella valutazione espressa dal Tribunale del Riesame non è data considerazione della effettiva o meno gestione dei parcheggi con metodi propri di associazione delinquenziale che controlla il territorio. Il giudice di merito ha cioè omesso una valutazione non frammentata della fattispecie laddove se ha ritenuto sussistere indizi di gestione mafiosa dei parcheggi riferibili al clan Cicero, essendo l’indagato stato indicato come effettivo gestore dei parcheggi in quanto responsabile della cooperativa, non ha indicato elementi per escludere che detta gestione mafiosa non fosse in concreto svolta da e per conto dello stesso clan. Non sono indicati gli indizi escludenti che la gestione mafiosa dei parcheggi non fosse riconducibile ad una struttura controllante il territorio, come il comportamento mafioso posto in essere nei confronti degli amministratori per allontanare eventuali concorrenti sembrerebbe evidenziare.
P.Q.M.

Annulla con rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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