Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 04-04-2011, n. 13480 Stupefacenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica di Palermo ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo in data 17 settembre 2010 che in accoglimento della richiesta di riesame proposta da G.K. ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa contro lo stesso dal Gip di Palermo in data 9 luglio 2010 in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 4309 del 1990, art. 74 ed a 3 episodi di delitti di cui all’art. 73, stesso D.P.R..

Deduce contraddittorietà ed insussistenza di motivazione con riferimento al delitto associativo e due dei tre episodi contestati (rispettivamente capi A ed F e G della imputazione) deducendo la sussistenza di indizi rilevabili nel contenuto di varie telefonate intercettate che il ricorrente riportava e che deduce costituire riscontro alla chiamata di correo del B. in ordine al capo F, mentre per il capo G non vi sono elementi per non ritenere che il M. avesse la disponibilità della droga offerta in vendita.

Deduce ancora che gli indizi di colpevolezza per il delitto associativo sono costituiti dal reato per cui l’indagato ha già patteggiato la pena, nonchè dai due episodi contestati, non avendo rilievo il dato costituito dai soli contatti con il B. e il F., avendo comunque illecitamente operato per l’associazione costituita da I. e M..

Il difensore dell’indagato ha depositato memoria difensiva pervenuta in data 21 gennaio 2011.

Il ricorso in ordine al capo F è generico in quanto a fronte della dichiarata assenza di riscontri il ricorrente allega il contenuto di numerose intercettazioni omettendo di indicare in fatto la loro rilevanza ai fini del costituire riscontro alla ricezione dei 5 chili di cocaina da parte dell’indagato.

I motivi di gravame ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. c costituiscono parte essenziale dell’impugnazione e devono essere articolati in modo da contenere le ragioni su cui si fonda la doglianza. E’ inammissibile il ricorso per cassazione che non consente al giudice di legittimità la verifica della dedotta nullità o il controllo di logicità della sentenza: ciò si ha ogni volta che gli argomenti esposti siano assolutamente generici, in nessun modo individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile come sostenuto senza specifici riferimenti concreti (Cass. 1^ 31.10.94 n. 10907, ud. 27.9.94, rv.

200180).

Il requisito della specificità dei motivi impone alla parte impugnante di indicare sia le censure mosse alla decisione impugnata, che gli elementi posti a base delle censure stesse (Cass. 6^ 1.6.98 n. 6383, c.c. 9.3.98, rv. 210904; Cass. 1^ 24.7.92 n. 8374, ud.

14.5.92, rv. 191439).

Il ricorso in ordine al delitto di cui al capo G costituisce una mera censura in fatto risolvendosi in una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate dalle quali il tribunale ricava incertezza di possesso della merce da parte del M., mentre il ricorrente insiste nel ritenere veritiere le dichiarazioni di disponibilità della merce asserita dallo stesso M. nelle telefonate intercettate. Trattasi di una diversa interpretazione che non integra il vizio di motivazione che in sede di legittimità è costituito dalla mera valutazione di non manifesta illogicità del percorso motivazionale seguito dal giudice di merito. Ai sensi del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv.

207944, Dessimone). E’ noto che l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni telefoniche costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Cass. 5^ 3.12.97 n. 5487, ud. 28.1.98, rv. 209566; Cass. 6^ 12.12.95 n. 5301, ud. 4.6.96, rv. 205651). Analoghe considerazioni devono essere esposte con riferimento al delitto associativo non essendo manifestamente illogico il giudizio del tribunale che non ha ritenuto sussistere gravi indizi comprovanti la conoscenza da parte dell’indagato che il F. ed il B. fossero partecipi di una struttura associativa. Il giudice della cautela ha tratto elementi di conforto per tale giudizio da quanto riferito dallo stesso B. che ha dichiarato che l’indagato non ha fatto niente di particolare per il sodalizio. Conseguente la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M..

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