Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige – Sede di Trento N. 83/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 233 del 2008 proposto dal Comune di Rabbi, in persona del Sindaco pro tempore, e dalla sig.ra Penasa Franca, quale componente del Comitato di gestione per la Provincia autonoma di Trento del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Maria Valorzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Trento, via Calepina, 65

CONTRO

– il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è, per legge, domiciliato

e nei confronti

– del Coordinatore con funzioni di direzione del Parco Nazionale dello Stelvio, egualmente rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è, per legge, domiciliato;

– del Comitato di gestione per la Provincia autonoma di Trento del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è, per legge, domiciliato;

– del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è, per legge, domiciliato;

– della dottoressa Augusta Conta, non costituita in giudizio

per l’annullamento

1. degli “atti adottati dal Coordinatore con funzioni di direzione del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio nella procedura avente ad oggetto la copertura mediante mobilità volontaria di un posto di area C del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio (dirigente periferico presso il Comitato di gestione della Provincia autonoma di Trento), e precisamente:

a) della determinazione n. 96 di data 28.5.2008 del Coordinatore con funzioni di direzione, conosciuta in data 17 giugno 2008, di indizione della procedura di mobilità di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nonché del relativo avviso di data 28.5.2008;

b) della determinazione n. 103 di data 18.6.2008 del Coordinatore con funzioni di direzione, di nomina della commissione di valutazione delle istanze di ammissione alla procedura selettiva;

c) della determinazione n. 122 di data 3.7.2008 del Coordinatore con funzioni di direzione, di presa d’atto e recepimento dei lavori svolti dalla commissione di valutazione e approvazione della graduatoria finale, nonché dei non conosciuti verbali della commissione esaminatrice;

d) della determinazione n. 153 di data 6.8.2008 del Coordinatore con funzioni di direzione, di autorizzazione alla stipula del contratto con la prima in graduatoria, dottoressa Augusta Conta, con immissione nei ruoli del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio – Comitato di gestione della Provincia autonoma di Trento, con decorrenza 1.9.2008”;

2. di “ogni altro atto presupposto, infraprocedimentale e ai precedenti connesso, in particolare, ove occorra, della delibera del Consiglio direttivo n. 5 di data 22.4.2008”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 26 febbraio 2009 – relatore il consigliere Alma Chiettini – l’avv. Andrea Maria Valorzi per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Guido Denicolò per le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O

1. Con ricorso notificato in data 17 settembre 2008 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo 3 ottobre, l’Amministrazione comunale di Rabbi, quale Comune il cui territorio rientra nel Parco Nazionale dello Stelvio, e la signora Franca Penasa, nella veste di componente del Comitato di gestione per la Provincia autonoma di Trento del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, hanno impugnato la determinazione del Coordinatore con funzioni di direzione del Consorzio del Parco, oltre ai successivi atti attuativi, come specificati in epigrafe, con la quale è stata attivata la procedura di mobilità per la copertura del posto vacante di area C di dirigente dell’ufficio periferico del Comitato di gestione per la Provincia autonoma di Trento.

2. Con l’atto introduttivo sono stati dedotti i seguenti articolati motivi di censura:

I – “incompetenza del Coordinatore all’adozione degli atti impugnati, riservati al Comitato di gestione per la Provincia di Trento e al suo Presidente – violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, comma 6, lettera a), della legge provinciale n. 22 del 1983 e dell’articolo 6, comma 6, lettera a), del D.P.C.M. 26.11.1983”. Si allega al riguardo che, nell’indire la contestata procedura di selezione del dirigente dell’ufficio periferico del Comitato di gestione trentino del Parco, il Coordinatore si sarebbe indebitamente sostituito al Comitato di gestione, il quale aveva già deliberato sul punto, ad esso spettando le competenze di gestione ordinaria e straordinaria inerenti al proprio ambito territoriale;

II – “in ogni caso, in relazione al fatto che la procedura selettiva in questione è stata indetta, gestita e approvata dal solo Coordinatore: violazione del principio di incompatibilità tra ruoli nelle funzioni di gestione e nelle funzioni di indirizzo e controllo, difetto di terzietà e rappresentatività dei comuni trentini del Parco da parte della commissione esaminatrice”, atteso che tutta la procedura selettiva sarebbe stata gestita dal solo Coordinatore e che nella Commissione non vi sarebbe stata un’adeguata rappresentatività dei comuni trentini del Parco e del Comitato di gestione.

3. Nei termini di legge si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, eccependo la tardività e l’inammissibilità del ricorso, il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, il difetto di giurisdizione e chiedendo comunque la reiezione dello stesso nel merito.

4. Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

D I R I T T O

1. Il Comune di Rabbi e la sig.ra Franca Penasa, Sindaco dello stesso Comune, ma ricorrente in questa sede in qualità di componente del Comitato di gestione per la Provincia autonoma di Trento del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, hanno impugnato la determinazione del Coordinatore con funzioni di direzione del Consorzio del Parco, ed i successivi atti attuativi, con i quali è stata attivata la procedura di mobilità per la copertura del posto vacante di area C di dirigente dell’ufficio periferico del Comitato di gestione per la Provincia autonoma di Trento.

2. Preliminarmente, il Collegio deve vagliare l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla difesa delle Amministrazioni intimate sul rilievo della mancata tempestiva impugnazione dell’avviso della procedura di copertura del posto mediante mobilità volontaria. Tale atto risulterebbe essere stato ricevuto dal Comune di Rabbi in data 30 maggio 2008 e registrato al prot. n. 3181, come del resto confermato nella nota inviata al Coordinatore a firma del Sindaco Penasa il successivo 4 giugno. Pertanto, il termine per proporre la presente impugnativa sarebbe iniziato a decorrere dal 30 maggio, venendo di conseguenza a scadere il 29.7.2008.

Pur trovando conferma tale ricostruzione dei fatti dagli atti depositati in giudizio, l’eccezione non è meritevole di positiva valutazione, essendo ben noto che il termine per l’impugnazione decorre dall’effettiva e piena conoscenza del provvedimento, come prudenzialmente e rigorosamente richiesto dalla giurisprudenza amministrativa, la cui dimostrazione resta a carico della parte che l’eccepisce (in termini, cfr., T.A.R. Veneto, sez. I, 7.10.2003, n. 5134).

Infatti, pur concordando con la tesi dell’avvocato dello Stato che la ricezione dell’avviso di copertura del posto di direttore tramite mobilità volontaria abbia permesso ai ricorrenti di avere cognizione dell’avvio della relativa procedura e che dal bando fosse percepibile il contenuto della stessa e quindi anche la potenziale lesività di essa, occorre rilevare che la determinazione n. 96 del Coordinatore, che ha dato avvio a quella procedura, è stata ricevuta dai ricorrenti in copia autentica soltanto con la nota del 17 giugno. È dunque da quest’ultima data che i deducenti hanno avuto la piena cognizione non solo della mera esistenza della detta determinazione, ma anche del suo contenuto e della motivazione che ne erano alla base ed alla stregua dei quali si è costituita quella piena conoscenza capace di far decorrere il termine per la sua impugnazione. Pertanto, tenuto conto della sospensione dei termini dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, come disposto dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e rilevato che l’atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato il 17.9.2008, il ricorso è tempestivo.

3. La difesa delle Amministrazioni intimate ha poi eccepito la carenza di legittimazione attiva nei confronti di entrambi i ricorrenti.

3a. L’eccezione è fondata con riferimento alla sig.ra Franca Penasa, che afferma di agire direttamente quale “componente del Comitato di gestione per la Provincia autonoma di Trento del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio”.

Occorre osservare al riguardo che il D.P.C.M. 26.11.1993, che ha costituito il nominato Consorzio, agli artt. 3 e 4 prevede che il Comitato di gestione per la Provincia di Trento è un organo del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, la cui rappresentanza legale spetta al Presidente del Consorzio. E’ poi prescritto che “all’interno degli ambiti territoriali di rispettiva competenza”, quest’ultimo deleghi la rappresentanza legale “ai presidenti dei comitati di gestione nei modi, forme e limiti stabiliti dallo statuto”.

Lo statuto del Consorzio, adottato il 15.1.1998 con decreto del Ministro dell’ambiente DEC/SCN/544, conferma all’art. 7 che la rappresentanza legale spetta al Presidente del Parco e che, in tal senso, gli spetta stare “in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura” promuovendo “le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco”. Eguale delega è poi stabilita “in relazione all’esercizio – nei rispettivi ambiti territoriali di competenza – delle funzioni demandate ai Comitati e secondo i criteri proposti dal Consiglio direttivo”.

In tale quadro normativo la legittimazione a denunciare la pretesa lesione della sfera di competenza del Comitato trentino di gestione del Parco ad opera del Consiglio direttivo e del Coordinatore del Consorzio non spetta dunque alla sig.ra Penasa, in qualità di componente di detto Comitato, ma in via esclusiva al Presidente del Comitato di gestione.

Ne consegue che l’interessata è priva di legitimatio ad processum (ossia della giuridica possibilità riconosciuta dalla legge o dallo statuto di presentarsi in giudizio), nonché di legitimatio ad causam (ossia della titolarità del rapporto sostanziale controverso) nei confronti delle deliberazioni e delle determinazioni assunte rispettivamente da parte del Consiglio direttivo e del Coordinatore del Consorzio.

Detta conclusione trova conferma nella diversa vicenda concernente la limitata legittimazione riconosciuta ai consiglieri comunali, che per “ius receptum” non possono contestare in giudizio le delibere adottate dal Consiglio comunale di appartenenza, non essendo aperto il giudizio amministrativo alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma essendo diretto a risolvere liti intersoggettive, quali quelle in cui vengano in rilievo esclusivamente atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio o su prerogative del singolo (cfr., T.A.R. Veneto, sez. I, 8.11.2006, n. 3749).

Nel caso in esame i provvedimenti impugnati non incidono peraltro sotto alcun profilo in via immediata e diretta né sul diritto all’ufficio di componente il Comitato di gestione in rappresentanza di un comune né su di un diritto spettante alla persona investita di quella carica, per cui, con riferimento alla sig.ra Franca Penasa, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3b. A diversa conclusione deve invece pervenirsi quanto al Comune di Rabbi, il cui territorio è ricompreso nei confini del Parco e che è chiamato ad esprimere un componente, formalmente designato dalla Provincia autonoma di Trento, nel Comitato di gestione trentino. In detto organo, nella seduta del 20.5.2008, era stato deciso che nella commissione esaminatrice, da nominarsi per la procedura di mobilità per la ricerca del nuovo dirigente, alcuni dei componenti sarebbero stati scelti fra i funzionari dei comuni del parco. Per questo aspetto sussiste dunque l’interesse del Comune di Rabbi alla proposizione del presente ricorso contro un provvedimento che lo ha privato della sua potenziale presenza all’interno della vista commissione.

4. Con il primo motivo di ricorso si rivendica la competenza del Comitato di gestione per la Provincia autonoma di Trento, e del suo Presidente, alla scelta delle modalità per la copertura del posto di dirigente dell’ufficio periferico del Comitato trentino in sostituzione del precedente, dimissionario. Al riguardo si allega che il Comitato di gestione con la deliberazione n. 23, adottata nella seduta del 20 maggio 2008, aveva già avviato il relativo iter procedimentale proponendo altresì, nelle more dello svolgimento della procedura di mobilità, la copertura del posto per un periodo di tre mesi con un contratto di somministrazione di lavoro. Si precisa poi che, di detta procedura, si sarebbe “inopinatamente investito” il Coordinatore, adottando la determinazione n. 96 del 28 maggio 2008 e redigendo il contestuale bando di avviso di mobilità pubblicato all’albo del Comune. Da qui il vizio di incompetenza dedotto nei confronti di tali atti, posto che spetterebbe invece al Comitato di gestione, “per la parte di rispettiva competenza”, provvedere “alla gestione ordinaria e straordinaria, tenendo conto delle realtà locali e delle tradizioni consolidate di ordine economico, sociale e culturale” (cfr., art. 6, comma 6, del D.P.C.M. e art. 7, comma 6, lettera a), della legge provinciale di Trento 30.8.1993, n. 22).

Resiste alla suesposta censura la difesa dell’Amministrazione, rilevando che il Comitato di gestione trentino con la deliberazione n. 23, al primo punto del dispositivo, aveva provveduto ad annullare la precedente deliberazione n. 20 del 6.5.2008 perché viziata da incompetenza, posto che con essa si intendeva procedere, tramite il Presidente, all’assunzione del dirigente, sia pure con la diversa procedura del contratto di somministrazione di lavoro. Con la successiva deliberazione n. 23, all’opposto, il Comitato di gestione si è limitato a “proporre” la procedura di mobilità e, medio tempore, la stipulazione di un contratto di somministrazione, così come ha “proposto” d’individuare i requisiti preferenziali da inserire nel relativo bando. Tale provvedimento, pertanto, si inserirebbe correttamente nel quadro della posizione che compete al Comitato di gestione all’interno della struttura unitaria dell’Ente Parco.

L’ordine argomentativo della resistente Amministrazione è fondato.

4a. Il Collegio osserva, in proposito, che il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio è stato costituito per assicurare la gestione unitaria dell’omonimo Parco in forma consortile tra lo Stato, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia. A seguito dell’intesa fra i predetti Enti, di cui all’Accordo di Lucca del 27 marzo 1992, il Consorzio è stato istituito con D.P.C.M. 26.11.1993, con le leggi provinciali di Trento 30.8.1993, n. 22, e di Bolzano 3.11.1993, n. 19, nonché con la legge del Regione Lombardia 10.6.1996, n. 12. Successivamente, con decreto del Ministro dell’ambiente DEC/SCN/544 del 15.1.1998, è stato adottato lo Statuto del Consorzio del Parco “a integrazione e in attuazione” della disciplina posta dallo Stato, dalle Province autonome e dalla Regione.

Dall’esame della citata normativa si evince che il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico e che è articolato in organi e uffici aventi competenza su tutto il territorio del Parco ed in organi e uffici aventi competenza territoriale rispettivamente con riferimento al territorio della Provincia di Trento, della Provincia di Bolzano e della Regione Lombardia.

Il comma 9 dell’art. 5 del citato Decreto affida al Consiglio direttivo, organo del Consorzio del quale è componente anche il Presidente di ciascun Comitato di gestione, il compito di “adottare il regolamento del personale e la relativa pianta organica”. Il regolamento determina “il numero, i livelli funzionali, e i profili professionali del personale costituente l’organico degli uffici centrali e periferici del Parco”, come disposto dall’art. 21 dello Statuto.

La figura del Direttore del Parco è disciplinata dall’art. 7 del Decreto, ove gli si affida il compito di dare “attuazione ai provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo” al quale “risponde dell’esercizio delle proprie attribuzioni”. Nello stesso senso dispone l’art. 19 dello Statuto.

Infine, occorre anche rilevare che, ad integrazione della disciplina normativa statale, regionale e provinciale, l’art. 6 dello Statuto prescrive che il sistema organizzativo del Consorzio si basi “sul principio della separazione tra i compiti di direzione politica e programmatica e funzioni di gestione”, ai sensi della legge 23.10.1992, n. 421. Nel rispetto della stessa normativa, come disposto dall’art. 18 dello Statuto, è disciplinata l’organizzazione degli uffici ed il rapporto di lavoro e di impiego del personale. Anche il regolamento di organizzazione del Consorzio (doc. n. 12 in atti di parte ricorrente) ha quindi recepito il principio della distinzione delle funzioni di indirizzo politico amministrativo da quelle di gestione (cfr. art. 1).

A tale proposito, nella relazione che ha accompagnato l’adozione dello Statuto, si legge che lo stesso è stato intenzionalmente redatto “tenendo conto dei principi direttivi sanciti dalla legge 23.10.1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3.2.1993, n. 29, in materia di razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina del pubblico impiego”.

Da ciò consegue che anche per il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio vige la netta separazione tra i compiti degli organi del Parco (la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite) e quelli dei responsabili degli uffici (la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, fra i quali rientra la firma dei contratti che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente).

4b. Chiarito quanto precede, si rileva che dagli atti di causa emerge che il Consiglio direttivo del Parco con la deliberazione n. 5, adottata nella seduta del 22 aprile 2008, ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprendendo il posto del livello economico e profilo professionale C1, con destinazione l’ufficio periferico della Provincia di Trento. Il Consiglio direttivo ha quindi deliberato di procedere con l’attuazione del programma a tempo indeterminato espletando in via prioritaria le procedure di mobilità previste dagli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e, solo in caso di esito negativo delle stesse, le procedure di selezione di cui all’art. 35 dello stesso testo normativo. Infine, ha delegato al Coordinatore con funzioni di direzione “l’adozione di tutti gli atti necessari per l’esecuzione della delibera”.

In attuazione della deliberazione, il giorno 28 maggio 2008, il Coordinatore ha quindi provveduto ad adottare l’impugnato provvedimento n. 96, con il quale ha determinato di procedere alla copertura del posto e di attivare la contestata procedura di mobilità.

4c. Dal combinato disposto delle disposizioni del complessivo disegno normativo sopra riportato, lette alla luce dei principi generali sulla cosiddetta “privatizzazione del rapporto di pubblico impiego” di cui alla citata legge n. 421 del 1992 e al successivo D.Lgs. n. 29 del 1993, la determinazione n. 96 del Coordinatore con funzioni di direzione del Consorzio resiste al dedotto vizio di incompetenza.

Infatti, dalla richiamata soluzione di continuità fra le attribuzioni di natura politica rispetto a quelle di gestione, spettano al Direttore compiti manageriali caratterizzati dalla diretta responsabilità in merito al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, alla correttezza ed efficienza dell’azione amministrativa comprensiva della gestione finanziaria, ivi inclusa l’assunzione di impegni di spesa e degli atti di amministrazione e di gestione del personale, nonché di quelli diretti al conseguimento dei risultati della gestione.

E’ da sottolineare, per questo aspetto, che proprio la gestione delle procedure di assunzione e la firma dei contratti sono attribuzioni tipiche della qualifica dirigenziale in quanto strettamente connesse ai compiti di amministrazione attiva; che le stesse costituiscono una prerogativa tipica dei manager nelle organizzazioni di natura privatistica alle quali la riforma del sistema ha guardato come termine di raffronto (sulla responsabilità della gestione, cfr., C.d.S., sez. V, 16.9.2004, n. 6029 e T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 21.12.2004, n. 6511).

In tal senso, la procedura di mobilità decisa dal Consiglio direttivo è stata dunque correttamente delegata per la sua gestione al Coordinatore (rientrando tra l’altro testualmente tra i suoi compiti quello di dare “attuazione ai provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo”), il cui iter si è quindi unitariamente snodato attraverso la nomina e l’azione della Commissione valutatrice, l’approvazione dei relativi lavori e della graduatoria finale di mobilità, ed, infine, la stipulazione del contratto individuale di lavoro.

4d. Infine, prive di giuridico pregio sono le argomentazioni fondate sulla lettura dell’art. 6, comma 6, del menzionato D.P.C.M. e dell’art. 7, comma 6, lettera a), della legge provinciale di Trento 30.8.1993, n. 22, ove si enuncia che al Comitato di gestione, “per la parte di propria competenza territoriale”, spetta la “gestione ordinaria e straordinaria, tenendo conto delle realtà locali e delle tradizioni consolidate di ordine economico, sociale e culturale”.

Seppure le anzidette disposizioni dispongano in tal senso, tali funzioni sono tuttavia attribuite ai Comitati di gestione “in attuazione degli atti di pianificazione territoriale e di programmazione del Parco e delle direttive … generali di coordinamento per assicurare l’unitarietà degli indirizzi di gestione del Parco, … necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica verificandone l’osservanza, … di coordinamento dell’attività di ricerca e di pubbliche relazioni”.

Da altro lato, il disposto che affida al Comitato di gestione l’attività di “gestione ordinaria e straordinaria”, riferita all’attuazione degli atti “di programmazione del Parco”, va coordinata con l’interpretazione sistematica del complesso di tutte le disposizioni sopra richiamate e letta sia alla luce del comma 1 dell’articolo 6 dello Statuto, ove è sancita la regola della separazione delle funzioni quale principio che informa l’attività degli organi del Consorzio, sia alla luce del complessivo assetto delle funzioni e dei compiti che non attribuiscono ai Comitati di gestione alcuna prerogativa in materia di gestione del personale. Se ne deduce, in definitiva, che l’attività di “gestione ordinaria e straordinaria” riferita agli atti di programmazione del Parco necessariamente non potrà che riguardare funzioni diverse da quelle di gestione del personale, fra le quali rivestono un ruolo preminente quelle relative al governo del territorio.

Il primo motivo va, quindi, disatteso.

5. Per quanto concerne il secondo motivo del ricorso, la difesa dello Stato ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, peraltro rilevabile d’ufficio da parte del Tribunale.

L’eccezione è fondata, con la conseguenza che resta precluso l’ulteriore esame del merito.

Invero, il comma 1 dell’art. 63 del D.lgs. 30.3.2001, n. 165, stabilisce che “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”. Il comma 4, a sua volta, prevede che “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.”

Il giudice amministrativo è, quindi, titolare di giurisdizione esclusiva sulle sole controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti, nonché ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3.

Nella fattispecie in esame si denunciano le modalità di svolgimento della procedura di mobilità attuata dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio per la copertura di un posto dell’area C per l’ufficio periferico trentino e, in particolare, la composizione della Commissione e le valutazioni espresse dalla stessa sul percorso curriculare dei partecipanti che non avrebbe tenuto conto delle reali esigenze locali.

Le procedure di mobilità riguardano, peraltro, il trasferimento, su base volontaria, di un dipendente della pubblica Amministrazione dall’ente di appartenenza a quello che ha attivato la procedura medesima e, da un lato, coinvolge solo soggetti già assunti presso una pubblica amministrazione, mentre, dall’altro, si traduce in una mera modificazione soggettiva della titolarità del contratto di lavoro, che passa dall’Amministrazione di provenienza a quella che ha attivato la procedura di mobilità. Ne discende che, poiché l’intera vicenda attiene al rapporto contrattuale già in essere, che non viene estinto, ma solo modificato sul piano soggettivo, la relativa controversia, avendo ad oggetto atti amministrativi che incidono sulla prosecuzione del rapporto di lavoro del ricorrente con un’Amministrazione diversa da quella di provenienza, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 1, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001. E ciò, in quanto non viene nella specie in considerazione un provvedimento funzionale alla costituzione di un nuovo rapporto di impiego, bensì gli atti di una procedura finalizzata al trasferimento di personale da un ente ad un altro nell’ambito di un rapporto di impiego già costituitosi e destinato a perdurare nel tempo, pur dopo la vista novazione soggettiva concretatasi tramite la cessione del contratto con continuità del suo contenuto, inquadrabile nell’istituto di cui agli artt. 1406 e seguenti c.c. (cfr., in termini, Cassazione civile, Sez. Un., 12.12.2006, n. 26420, ma anche T.R.G.A. Trento, 19.2.2009, n. 56).

In conclusione, per le suesposte ragioni, nella controversia in esame va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando essa al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Occorre, a questo punto, dare attuazione al principio della traslatio iudicii, affermato dalla Corte costituzionale con sentenza 12.3.2007, n. 77, secondo cui, quando un giudice declini la propria giurisdizione affermando quella di un altro giudice, il processo può proseguire innanzi al giudice fornito di giurisdizione, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice giurisdizionalmente incompetente.

Allo scopo, va fissato il termine per la riassunzione del giudizio davanti al g.o. – termine fino alla scadenza del quale sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda – in sei mesi decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza (cfr., C.d.S., sez. VI, 13.3.2008, n. 1059).

6. Le spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti e sono quantificate in dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 233 del 2008, lo dichiara inammissibile nella parte in cui è stato proposto dalla sig.ra Penasa Franca, in parte lo respinge e, in parte, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando essa al Giudice ordinario.

Fissa il termine per la riassunzione del giudizio davanti a quest’ultimo in mesi 6 (sei) decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 4.000,00 (quattromila).

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2009, con l’intervento dei Magistrati:

dott. Francesco Mariuzzo – Presidente

dott. Lorenzo Stevanato – Consigliere

dott.ssa Alma Chiettini – Consigliere estensore

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 18 marzo 2009

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel
N. 83/2009 Reg. Sent.

N. 233/2008 Reg. Ric.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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