Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4289 EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto dal signor A.P. avverso la sentenza del T.a.r Basilicata n. 789/2004 che ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso dallo stesso proposto avverso la deliberazione di Giunta comunale n. 301 del 25.7.2001 avente ad oggetto "Adozione del piano di recupero zona D4 – Aree di recupero a ridosso della S.S. 106".

2. L’appello non merita accoglimento, dovendo essere confermata la pronuncia di irricevibilità del ricorso di primo grado.

2.1. Nel caso di specie, a differenza di quanto deduce l’appellante, non vi era alcun onere da parte del comune di Policoro di notificare direttamente al sig. P. la delibera di approvazione del piano di recupero. Il terreno in insistente nell’area interessata dall’intervento, infatti, è stato destinata a verde privato agricolo, con la conseguenza che la titolarità dell’area è rimasta esclusivamente in capo all’odierno appellante.

Non poteva, quindi trovare applicazione l’art. 16 della legge n. 1150/1942, che prevede l’obbligo di notifica individuale solo per i proprietari delle aree vincolate allo scopo di realizzare opere pubbliche.

Questa interpretazione della norma, si impone in considerazione del fatto che il comma 9 dell’art. 16 prevede che l’approvazione dei Piano particolareggiati equivalga a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste, costituendo, quindi, avvio della procedura espropriativa. Per questa ragione, il successivo comma 10, dispone che il Piano debba essere notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, a tutti e solo i proprietari di immobili vincolati allo scopo di realizzare opere pubbliche.

Ne consegue che nel caso di specie, non trovando applicazione l’obbligo di notifica, il termine per impugnare decorreva dall’ultimo giorno di pubblicazione del provvedimento presso l’Albo pretorio del Comune.

2.2. In ogni caso, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, risulta che l’odierno ricorrente ha chiesto ed ottenuto in data 15 ottobre 2002 e 6 novembre 2002 copia degli atti impugnati e quindi ha avuto conoscenza tanto dell’adozione, quanto dell’approvazione del Piano di recupero Zona D4, con la conseguenza di aver appreso l’avvenuta destinazione a "verde privato agricolo" dell’area di sua proprietà in data anteriore a quella utile per poter tempestivamente proporre ricorso giurisdizionale (il ricorso è stato, infatti, notificato solo in data 23 gennaio 2003).

3. L’appello, in definitiva, va respinto.

Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione sesta, respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l’intervento dei Signori:

Rosanna De Nictolis, Presidente FF

Domenico Cafini, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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