Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-01-2011) 04-04-2011, n. 13524 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata R.M. veniva condannato alla pena di Euro 600 di multa per il reato continuato di ingiuria e minaccia commesso in (OMISSIS) rivolgendo al Carabiniere B.A., che gli aveva richiesto informazioni per il completamento della pratica di fermo amministrativo di un ciclomotore del fratello R.L., le espressioni "musi di merda, non ho mio fratello attaccato al culo, la prossima volta che venite da me a chiedermi di lui vi gonfio di botte, andate fuori dai ciglioni".

Il ricorrente lamenta:

1. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato;

2. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla prevalenza della contestata aggravante sulle attenuanti generiche;

3. violazione dell’art. 133 cod. pen. e difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena;

4. violazione dell’art. 672 cod. proc. pen. in ordine alla mancata applicazione dell’indulto.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è infondato.

Con la sentenza impugnata il giudizio di responsabilità veniva motivato sulla base delle dichiarazioni della parte offesa, ritenute attendibili in quanto confermate da quelle del Carabiniere N. G., in servizio insieme al B., il quale confermava di aver percepito le frasi ingiuriose precisando che il R. aveva pronunciato altre parole incomprensibili in quanto espresse in dialetto.

Il ricorrente rileva il lamentato vizio motivazionale nella piena attendibilità attribuita alle dichiarazioni dei militari a discapito di quelle dell’imputato e in assenza di riscontri estrinseci, nonchè nella mancata valutazione della possibilità che i testi abbiano effettivamente compreso il significato delle frasi pronunciate dal R. nello stretto dialetto della (OMISSIS).

Posto che la dichiarazione della persona offesa, purchè accuratamente valutata nella sua attendibilità intrinseca, può essere posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale anche in assenza di riscontri estrinseci (Sez. 1, n. 29372 del 24.6.2010, imp. Stefanini, Rv. 248016), la credibilità dei testi B. e N. veniva nella specie congruamente motivata, oltre che nell’implicito riferimento alla posizione istituzionale degli stessi, anche con riguardo alla puntuale convergenza delle dichiarazioni dei predetti sulla condotta ingiuriosa descritta. Anche l’ipotesi prospettata dal ricorrente in ordine alla possibilità che i termini pronunciati dall’imputato siano stati fraintesi veniva valutata e ritenuta insostenibile nella motivazione attraverso il richiamo a quanto riferito dal teste N. sulla distinzione fra espressioni effettivamente pronunciate nell’occasione dal R. in dialetto, che il militare ammetteva essere incomprensibili, e quelle insultanti riferite nell’imputazione, viceversa comprese dai verbalizzanti.

La sentenza impugnata rispondeva pertanto ai rilievi del ricorrente in termini coerenti ed estranei a censure di manifesta illogicità. 2. Parimenti infondati sono gli ulteriori motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatolo con particolare riferimento alla mancanza di motivazione sulla ritenuta prevalenza della contestata aggravante rispetto alle attenuanti generiche e sull’irrogazione di una pena ben superiore al minimo edittale, nonchè alla mancata applicazione dell’indulto.

La sentenza impugnata giustificava invero il giudizio di subvalenza dell’attenuante e la determinazione della pena con la dimostrata insofferenza dell’imputato all’autorità; motivazione non priva di contenuto e riconducibile senza manifeste illogicità ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., con particolare riguardo alla valutazione sulla personalità dell’imputato, tenuto anche conto della quantificazione della pena pecuniaria in misura prossima al limite minimo piuttosto che a quello massimo della cornice edittale, variante da Euro 258 ad Euro 2.582. Quanto all’indulto, la mancata applicazione del beneficio, peraltro non invocato nei motivi di appello o nelle conclusioni difensive, non è proponibile in questa sede quale vizio motivazionale, dovendo viceversa essere adito il giudice dell’esecuzione (a differenza del caso dell’esplicita esclusione dell’applicabilità dell’indulto, v. Sez. 5, n. 43262 del 22.10.2009, imp. Albano, Rv. 245106).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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