Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-06-2011, n. 14299 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I.P., premesso di essere stato in più riprese assunto da Poste Italiane s.p.a. con contratto a termine, chiedeva al giudice del lavoro di Salerno di dichiarare nullo il termine quantomeno con riferimento a quello stipulato per il periodo 23.10.98-31.01.99.

Rigettata la domanda e proposto appello dal lavoratore, la Corte d’appello di Salerno con sentenza depositata in data 12.06.06 accoglieva l’impugnazione e affermava la nullità del termine con riferimento al contratto indicato dall’attore, dichiarando che era insorto tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna del datore al pagamento delle retribuzioni dalla notifica del ricorso introduttivo a titolo di risarcimento.

Poste Italiane propone ricorso per cassazione.

Non ha svolto attività difensiva il dipendente.
Motivi della decisione

Agli atti è depositato anche un verbale di conciliazione in sede sindacale del 26.02.09, dal quale risulta che I. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

Nulla deve statuirsi per le spese del giudizio di legittimità, non essendosi I. difeso nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla disponendo quanto alle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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