Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4287 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale Amministrativo dell’Abruzzo, sede de L’Aquila, i sigg.ri G.M., V.M. e P.D.A. impugnavano le deliberazioni n. 159 in data 4/11/2004 e n. 19 in data 6/8/2004 della Giunta Municipale di Giulianova aventi ad oggetto l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione dei locali sottostanti la piazza Belvedere da adibire a struttura espositiva, nonché il verbale della conferenza dei servizi in data 14/7/2004, il parere reso in ordine alla regolarità tecnica in data 30/7/2004, il parere della Soprintendenza dei Beni Ambientali di L’Aquila in data 7/6/2004 e le deliberazioni del Comune di Giulianova nn. 46 in data 28/4/2004 e 306 in data 4/12/2004.

Deducevano quattro mezzi d’impugnazione chiedendo quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo dell’Abruzzo, sede di L’Aquila, dichiarava irricevibile il ricorso.

Avverso la predetta sentenza insorgono i sigg.ri G.M., V.M. e P.D.A. contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto, riproponendo le censure dedotte in primo grado e chiedendo, in riforma della pronuncia appellata, l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio il Comune di Giulianova in persona del Sindaco in carica chiedendo il rigetto dell’appello.

Si è costituita in giudizio anche l’Avvocatura Generale dello Stato depositando solo l’atto formale relativo.

Gli appellanti hanno depositato memoria.

L’appello è stato assunto in decisione alla pubblica udienza dell’11 maggio 2010.

Motivi della decisione

1. La controversia riguarda gli atti di approvazione del progetto per la ristrutturazione di alcuni locali da adibire a struttura espositiva, che impegnano alcune aree di proprietà degli odierni appellanti.

Il Collegio prescinde dall’esame della questione relativa alla tempestività del deposito presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo adito del ricorso di primo grado, sulla quale i primi giudici hanno fondato la sentenza con la quale hanno dichiarato la sua irricevibilità, in quanto l’impugnazione è infondata nel merito.

2. E’ infondata la censura con la quale gli appellanti lamentano violazione dell’art. 16, quattordicesimo comma, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, e dell’art. 42 della Costituzione, affermando che con il progetto esecutivo è stata disposta l’espropriazione di una superficie maggiore di quella indicata nel progetto definitivo.

La doglianza è infondata in fatto in quanto il Comune appellato ha potuto dimostrare come il progetto esecutivo preveda l’esproprio di una superficie addirittura inferiore di quella indicata nel piano particellare di esproprio.

In sostanza, il progetto definitivo prevedeva l’espropriazione totale della particella 400 e di mq 30 della particella 399; il progetto esecutivo prevede l’espropriazione di soli 220 mq, su 250, della prima particella e di 54 mq della seconda, con il risparmio di 6 metri quadri.

Osserva il Collegio che l’invocato art. 16, quattordicesimo comma, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, prevede la necessità di integrare il progetto con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l’opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati.

Peraltro, nel caso di specie i terreni da espropriare sono, nella sostanza, gli stessi.

E’ vero che il progetto definitivo prevede delle limitatissime differenze nell’individuazione delle aree da espropriare (peraltro nelle stesse particelle) rispetto a quelle precedentemente indicate, ma gli appellanti non si dolgono di tale circostanza, argomentando solo sull’affermato aumento di superficie da espropriare.

La censura deve quindi essere respinta, rilevando inoltre come sia rimasta priva di adeguata contestazione l’affermazione del Comune, secondo la quale la suddetta modifica è stata disposta al fine di assecondare una richiesta degli stessi appellanti.

3. Le argomentazioni con le quali gli appellanti sostengono la possibilità di realizzare l’opera mediante soluzioni alternative, di minore impatto sulla loro proprietà, non comprovano l’illogicità della scelta dell’Amministrazione, la quale ha potuto dimostrare come la soluzione progettuale adottata risponda ad esigenze attinenti la sicurezza della scala per i disabili e per tutti i visitatori, in caso di esodo, nonché comporti minor impatto visivo della soluzione proposta dagli appellanti, svolgendo inoltre altre considerazioni di merito, nessuna adeguatamente confutata.

L’Amministrazione dà, inoltre, conto, degli accertamenti effettuati per verificare la staticità dell’opera.

4. Gli appellanti sostengono che illegittimamente l’Amministrazione ha fatto riferimento, per giustificare l’opera, al fatto che essa sia prevista per l’utilizzo di un bene donato da un cittadino, in quanto ai sensi dell’art. 794 c.c. il donante non può pregiudicare i diritti di un terzo.

La tesi non può essere condivisa.

I beni degli appellanti sono stati interessati da un progetto autonomamente approvato dall’Amministrazione, la quale intende utilizzare a fini di pubblico interesse il bene ricevuto in donazione.

Nell’ambito del progetto di ristrutturazione del bene, l’Amministrazione ha ritenuto necessario coinvolgere nel progetto parte della proprietà degli appellanti, per le considerazioni appena svolte al punto che precede.

La volontà del donante, pur giustamente evocata nel corso del procedimento da parte del donatario, non ha quindi avuto rilevanza diretta nella vicenda.

5. Gli appellanti lamentano infine la mancata considerazione del pregio dell’immobile interessato dal progetto e di quello della veduta che si gode da esso.

Al riguardo, giustamente il Comune osserva che i beni in questione non sono, allo stato, riconosciuti di interesse pubblico con l’imposizione di vincolo ai sensi dell’art. 137 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Inoltre, la competente Soprintendenza ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione dell’opera con atto in data 6 luglio 2004.

Le considerazioni degli appellanti hanno quindi la consistenza di mere censure di opportunità.

6. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

In considerazione della complessità della controversia le spese devono essere integralmente compensate

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sesta Sezione, definitivamente pronunciando respinge l’appello.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 con l’intervento dei Signori:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente FF

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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