Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-01-2011) 04-04-2011, n. 13519 Detenzione abusiva e omessa denuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il gup del tribunale di Cagliari, a seguito di rito abbreviato, condannava S.P. per numerosi episodi di furto d’armi, nonchè per detenzione e porto delle stesse, in continuazione. La Corte di appello confermava, sulla scorta delle intercettazioni telefoniche e delle risultanze di prova generica.

Ricorre la difesa, lamentando la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, che si sarebbe dovuto espletare, ad onta del rito speciale adottato.

Si lamenta poi il travisamento in cui sarebbe incorsa la corte di merito, quando assume che al consulente P. non può attribuirsi credibilità al fine di confutare le rilevazioni satellitari, ove si pensi che lo stesso opera come consulente informatico "di fronte alle Magistrature di tutta Italia".

Si denuncia, infine, il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità.

Le doglianze non possono essere condivise.

L’istituto di cui all’art. 603 c.p.p. è di natura eccezionale e si giustifica non già sulla base dell’incidenza che la prova avrebbe a parere della parte che richiede la rinnovazione, bensì in relazione alla rigorosa valutazione dell’indispensabilità dell’acquisizione probatoria ai fini della decisione, sicchè il diniego del giudice si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivato.

Non può parlarsi di travisamento in riferimento a giudizi espressi dalla Corte in riferimento alle valutazioni difensive (tradotte in confutazioni) circa l’attendibilità delle rilevazioni effettuate con il GPS dalla p.g..

Non si affranca dai limiti delle clausole di stile, prive di concreto e specifico contenuto critico, infine, la doglianza che definisce "incerte e contraddittorie" le prove d’accusa.

Il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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