Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-01-2011) 04-04-2011, n. 13518

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice di pace di Gallarate condannava S.R. per ingiuria ai danni del v.u. A.I..

Il tribunale di Busto Arsizio confermava.

Ricorre il difensore dell’imputata, deducendo in primo luogo la nullità della notifica del decreto di citazione in appello, non eseguita al domicilio eletto presso il difensore.

Il ricorrente denuncia, poi, vizio di motivazione:

– quanto all’esclusione della verità del fatto ritenuto ingiurioso (l’avere l’ A. minacciato di sparare ad una persona, se non avesse lasciato libero un posto di parcheggio), riferito dalla S. che ha pure precisato che l’episodio era ben noto agli ambulanti di Saronno;

– quanto al diniego della provocazione, dal momento che l’ A. impersonava il Comune, col quale l’imputata aveva in atto un contenzioso riguardante l’assegnazione di spazi per la vendita ambulante.

Le censure sono manifestamente infondate.

Dagli atti di causa risulta che la prevenuta ha dichiarato domicilio il 10.1.07 presso la sua residenza in (OMISSIS).

Sicchè resta smentito l’assunto che ella abbia eletto domicilio presso il difensore.

– L’animosità della prevenuta verso il vigile non può trovare alcuna plausibile giustificazione – come il giudice di merito non manca di osservare – nel contenzioso col Comune in relazione all’assegnazione delle superfici per l’esercizio del commercio ambulante.

– Nè trova il benchè minimo conforto di prova l’accusa mossa all’ A. di grave intemperanza nell’esercizio della funzione pubblica, avendo minacciato con la pistola una persona, per indurla a liberare un parcheggio illegittimamente occupato.

La manifesta infondatezza del ricorso ne comporta la inammissibilità, cui consegue la condanna della S. alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria di Euro 1000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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