Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4286 CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La signora F.M., che possiede l’abilitazione all’insegnamento di strumento musicale, chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar della Campania ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto dirigenziale in data 17 aprile 2003 che non le ha consentito l’inserimento nella seconda fascia della graduatoria permanente di pianoforte con il punteggio attribuitole nel 2001. Con motivi aggiunti al ricorso di primo grado la ricorrente ha chiesto anche l’annullamento dell’esclusione, disposta con decreto del 12 giugno 2003, dalla partecipazione al concorso per soli titoli di cui al decreto dirigenziale del 17 aprile 2004, per l’inserimento nelle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2003/2004, classe di concorso AJ77..

Il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso in ragione della mancata impugnazione dell’inserimento con riserva della ricorrente nella graduatoria permanente approvata in pendenza di lite, ma la sentenza non è condivisibile.

Nessun onere di impugnazione può, infatti, essere posto a carico della parte che si vede inserita nella graduatoria alla quale aspira, sia pure con riserva. Tale cautela, adottata dall’Amministrazione per consentire la massima tutela della posizione del privato, nelle more della decisione del merito del gravame già presentato, non causa alcun pregiudizio all’interesse del ricorrente, ma anzi rappresenta il contemperamento tra le esigenze di speditezza dell’azione amministrativa e il minor pregiudizio possibile della posizione giuridica già portata in giudizio.

Il ricorso di primo grado è quindi ammissibile, ma, (a prescindere dall’esame di altri possibili aspetti preliminari all’esame del merito), è da respingere nel merito.

Come più volte osservato da questo Consiglio di Stato (per tutte, sezione sesta 20 gennaio 2009, n. 260), "successivamente all’entrata in vigore della l. 3 maggio 1999 n. 124, che va individuata nel 25 maggio 1999, l’abilitazione all’insegnamento in educazione musicale (essendo stata istituita l’abilitazione specifica in strumento musicale e prevedendosi altresì una sessione riservata per la prima formazione delle graduatorie permanenti) ha perduto la sua capacità legittimante all’inserimento nelle graduatorie per strumento musicale e tale conclusione è rispondente ai principi della materia, enunciati nel precedente art. 2 comma 2 della stessa l. n. 124 del 1999, che si compendiano nel consentire la collocazione nelle graduatorie permanenti ai docenti che abbiano superato gli esami abilitativi "in relazione alla medesima classe di concorso", onde le previsioni dell’art. 11 comma 9, si pongono come una specificazione di tale principio con riguardo ad una classe in precedenza non esistente e contestualmente istituita. L’adattamento di tale principio all’insegnamento di uno strumento musicale comporta l’esigenza di tenere conto della fase di sperimentazione e quindi della transitoria rilevanza attribuita in tale fase all’abilitazione in educazione musicale, rilevanza che cessa con la riconduzione ad ordinamento del nuovo insegnamento operata dalla disciplina intertemporale dell’art. 11 comma 9, sulla cui portata non ha influito, dunque, l’art. 1 comma 2 bis d.l. 3 luglio 2001 n. 255; quest’ultimo ha più semplicemente previsto una diversa modalità di rilevanza della partecipazione alla fase sperimentale degli abilitati in educazione musicale, non richiedendo loro più un certo periodo di effettivo servizio pregresso, ma ritenendo idoneo, in alternativa, l’inserimento negli elenchi di cui al d.m. 13 febbraio 1996.".

Il Collegio condivide i principi evidenziati, secondo i quali (dovendosi escludere anche che la disposizione di cui all’art. 1 della legge n. 333/2001, possa essere qualificata come d’interpretazione autentica degli artt.5 e 6 del D.M. n. 123/2000 e quindi dell’art. 11, comma 9, della legge n. 124/1999) per accedere alla graduatoria permanente istituita per la specifica classe di concorso per lo strumento musicale è necessario il requisito del possesso dell’abilitazione all’insegnamento di educazione musicale alla data del 25 maggio 1999: poiché, nel caso di specie, a tale data la ricorrente era priva dell’abilitazione (che ha conseguito solo successivamente), legittimamente il Ministero non ne ha disposto l’inserimento in graduatoria e il ricorso di primo grado si manifesta infondato e deve essere respinto.

Le spese del giudizio devono, tuttavia, essere compensate tra le parti per giustificati motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 con l’intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Domenico Cafini, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *