Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-01-2011) 04-04-2011, n. 13476 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 5 agosto 2010 il Tribunale del riesame di Trieste confermava l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 26 aprile 2010 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste nei confronti di R.M. in ordine al reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, per aver concorso al consolidamento e al rafforzamento di un sodalizio criminoso, operante principalmente in Trieste e composto da suoi connazionali, assicurando continuative forniture di hashish.

Avverso la predetta ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore avv. Giampaolo Cazzola del foro di Verona, ricorso per cassazione.

Con il ricorso si deduce la carenza ed illogicità della motivazione essendo stato dato per scontato che il R., al quale non era stato contestato alcun fatto-reato specifico, fosse stato fornitore del sodalizio criminoso operante in Trieste, mentre con gli esponenti del gruppo di connazionali vi erano stati solo contatti in vista di "affari" mai realizzati. Non risultava, peraltro, che la fornitura di sostanza stupefacente cui si faceva riferimento nelle conversazioni telefoniche intercettate fosse stata portata a compimento. Il R., invece, era stato arrestato nei pressi di Bolzano per una fornitura di hashish diretta a soggetti diversi da quelli indicati come componenti dell’associazione per delinquere e aveva definito la sua posizione con sentenza di applicazione di pena su richiesta dalle parti ex art. 444 c.p.p..

In data 6 dicembre 2010 è pervenuta alla cancelleria di questa Corte una dichiarazione sottoscritta dal "difensore impugnante" avv. Roberto Maniacco, del foro di Gorizia, il quale comunicava che il R. era stato scarcerato (alla dichiarazione era allegata copia dell’ordinanza di revoca della misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste in data 19 novembre 2010, da cui si desumeva che il giudice aveva ritenuto che fossero venute meno le esigenze cautelari poste a fondamento della misura custodiale) e che, pertanto, era venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte osserva che la dichiarazione dell’avv. Maniacco (non si tratta dello stesso difensore che ha presentato il ricorso per cassazione), pervenuta in cancelleria in data 6 dicembre 2010, è stata trasmessa tramite fax e che, allo stato, non risulta verificata l’avvenuta revoca della misura cautelare nei confronti del ricorrente.

Il ricorso è peraltro inammissibile perchè tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale indiziario rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Infatti il ricorrente formula censure di merito improponibili in sede di legittimità, prospettando sostanzialmente una rilettura in fatto degli elementi indiziari già presi in considerazione e analiticamente valutati nella loro complessiva gravità dal Tribunale del riesame, che ha adeguatamente giustificato le conclusioni circa la sussistenza della gravita indiziaria attraverso una puntuale valutazione delle emergenze investigative e una motivazione coerente e lineare, conforme ai principi di diritto che governano le risultanze probatorie ed esente da contraddizioni e manifeste (Cass. Sez. Un. 22 marzo 2000 n. 11, Audino; sez. 4^ 3 maggio 2007 n. 22500, Terranova).

Nell’ordinanza impugnata viene evidenziato, in particolare, il rilevante valore indiziario delle conversazioni intercettate, con espresso richiamo alle pagine 19 e 20 dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare. Nelle conversazioni in questione il R. dichiarava di poter garantire, con la continuità che costituisce uno dei tratti caratteristici dell’attività delinquenziale svolta in forma associativa, forniture di sostanza stupefacente ai coindagati.

Costoro svolgevano i loro illeciti traffici principalmente sulla piazza triestina, ma erano attivi anche in altre regioni e disponevano, tra l’altro, di una base di appoggio e operativa nella città di Bolzano. Proprio nei pressi di Bolzano il R. era stato tratto in arresto in relazione all’importazione di un notevole quantitativo di hashish. Il Tribunale del riesame ha, quindi, fornito una motivazione logicamente coerente e ancorata a concreti e significativi elementi indiziari emersi dalle indagini circa il contributo e il sostegno dato dal R. all’attività del sodalizio criminoso, che risulta pertanto idonea a giustificare la ritenuta gravita del quadro indiziario a carico del R..

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.

A norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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