Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-03-2011, n. 1947 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 3493 del 2010, il T.A.R. per la Puglia ha respinto il ricorso proposto dalle società odierne appellanti per l’annullamento del provvedimento prot. n. 2476 del 12 ottobre 2009, con cui l’Ente parco nazionale dell’Alta Murgia ha respinto la richiesta di nulla osta per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltatica (di potenza inferiore ad 1 Mw) in Altamura, contrada F., su suolo pertinenziale all’azienda agricola; ha conseguentemente dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il sopravvenuto provvedimento prot. n. 8598 del 4 dicembre 2009, con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Altamura per la realizzazione del predetto impianto.

Come ricostruito in fatto dal giudice di primo grado, le società appellanti hanno presentato un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltatica di potenza inferiore ad 1 Mw, costituito da 58 inseguitori solari, nell’agro di Altamura, sull’area pertinenziale dell’azienda agricola della F. s.a.r.l., a tal fine ceduta in comodato.

L’area prescelta ricade all’interno del pSIC – ZPS "Murgia Alta", ai sensi delle Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE. La Provincia di Bari, con provvedimento del 26 marzo 2009, ha concluso favorevolmente (con prescrizioni) la valutazione di incidenza ambientale.

L’area rientra altresì nel perimetro Parco nazionale dell’Alta Murgia – zona 2. Le ricorrenti hanno dunque richiesto all’Ente parco, in data 12 maggio 2009, il nulla osta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 394 del 1991.

Con l’impugnato provvedimento del 12 ottobre 2009, l’Ente parco ha negato il nulla osta.

Successivamente, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Altamura, con atto del 4 dicembre 2009.

Nel respingere il ricorso originario, proposto avverso il diniego di nulla osta alla realizzazione dell’impianto indicato, opposto dall’Ente parco nazionale dell’Alta Murgia, il T.A.R.:

o ha escluso che si fosse già formato, al momento in cui il contestato provvedimento di diniego è intervenuto, silenzioassenso sull’istanza presentata dalle ricorrenti;

o ha ritenuto congrua ed esaustiva la motivazione addotta dall’Ente Parco a sostegno dell’impugnato diniego, immune dai dedotti vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà;

o ha ripudiato l’assunto difensivo secondo cui sarebbe precluso all’Ente parco l’esame degli effetti dell’intervento sulle risorse naturali, quando si sia già conclusa favorevolmente la distinta procedura di valutazione di incidenza ai sensi delle Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE, al riguardo osservando, da un lato, che la legge attribuisce la competenza, per i due procedimenti, ad Amministrazioni diverse, ciascuna dotata di autonomo potere decisionale (la Provincia di Bari per la valutazione di incidenza, l’Ente parco per la tutela dei vincoli introdotti dal D.P.R. 10 marzo 2004), dall’altro, che i due procedimenti sono preordinati alla salvaguardia di beni solo parzialmente coincidenti (la fauna e l’habitat naturale per i siti d’importanza comunitaria SIC e ZPS, il paesaggio ed il complessivo equilibrio dell’ecosistema e delle risorse naturali e produttive per il Parco).

Avverso la sentenza insorgono le società appellanti sostenendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento.

All’udienza del 15 marzo 2011 la causa è stata introitata per la decisione.
Motivi della decisione

L’appello va respinto.

Va innanzitutto disatteso il motivo di gravame con cui si deduce l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha escluso che si fosse già formato, al momento in cui è stato adottato il provvedimento di diniego impugnato in primo grado, silenzioassenso sull’istanza presentata dalle ricorrenti.

Dirimente appare, invero, al Collegio quanto previsto dall’art. 10 dell’Allegato A del D.P.R. 10 marzo 2004 (istitutivo del Parco dell’Alta Murgia) a tenore del quale l’istanza deve essere corredata di "tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio" e l’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione completa.

Ebbene, ritiene il Collegio di non poter condividere l’impostazione espressa dalle ricorrenti secondo cui la disposizione citata andrebbe interpretata nel senso che l’istanza deve essere corredata dai soli atti del procedimento destinati ad assumere concreto rilievo nell’apprezzamento riservato all’Ente parco, tra i quali non rientrerebbe, peraltro, il parere paesaggistico.

Come condivisibilmente osservato dal primo giudice, sottesa alla previsione normativa riportata è l’esigenza di consentire all’Ente parco un’istruttoria a tutto tondo sul progetto, tenendo conto quindi -tanto più quando la concentrazione procedimentale non sia garantita dalla indizione della conferenza di servizi- di tutte le posizioni espresse e le prescrizioni impartite da altri enti chiamati ad intervenire nel procedimento.

Nel caso di specie, quindi, va escluso che si fosse formato, all’atto in cui è stato adottato dall’Ente parco il diniego impugnato in primo grado, un silenzioassenso sull’istanza presentata dalle società ricorrenti, se solo si considera che, al momento della presentazione della stessa istanza, non si era conclusa la procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Passando, quindi, all’esame delle censure con cui si deduce l’illegittimità del diniego di nulla- osta opposto dall’Ente Parco, giova considerare che l’art. 1, co. 5, D.P.R. 10 marzo 2004, n. 14826, istitutivo del Parco nazionale dell’Alta Murgia, dispone che "Nel territorio del parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all’entrata in vigore del piano del parco, di cui all’art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, si applica, fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo e dello spazio aereo sovrastante per esigenze di carattere militare, direttamente la disciplina di tutela riportata nell’allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante".

Ebbene l’art. 3 dell’Allegato dispone che "Sono vietati su tutto il territorio del parco nazionale dell’Alta Murgia le seguenti attività: f) la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici, salvo quanto disposto dall’art. 8, comma 1, lettera b)".

Ciò posto, ritiene il Collegio che, tale essendo il quadro normativo di riferimento, deve condividersi la valutazione di congruità e ragionevolezza espressa dal primo giudice nel disattendere le censure dedotte in primo grado con riguardo al provvedimento di diniego contestato.

L’Ente Parco ha, invero, illustrato in modo non irragionevole le ragioni sottese alla valutazione di idoneità dell’impianto a compromettere la morfologia del suolo e del paesaggio, oltre che gli equilibri ecologici.

Vi è anzi al riguardo un’ampia e articolata motivazione che evidenzia in particolare sia l’entità della struttura ("gli impianti ad inseguitori sono composti da elementi che possono raggiungere anche i dieci metri di altezza complessiva per un numero di diverse decine di macchine"), sia l’esistenza di "riflessi prodotti dagli specchi che potrebbero falsare sia la percezione paesaggistica sia determinare situazioni di pericolo stradale", sia infine l’incidenza sulla flora e sulla fauna.

Né è sufficiente a convincere dell’irragionevolezza della riportata motivazione il riferimento ivi contenuto alla "riflessione della luce prodotta dagli specchi antiriflesso"; è sufficiente osservare, al riguardo, che il trattamento antiriflesso, da un lato, non può considerarsi idoneo ad eliminare del tutto la riflessione, dall’altro, non esclude che le superficie specchiate simulino "raccolte d’acqua inesistenti", con conseguente disorientamento della fauna avicola.

D’altra parte, a fronte dell’inequivoco quadro normativo sopra riportato, non può non condividersi quanto sostenuto dal giudice di primo grado nel ripudiare l’assunto delle ricorrenti secondo cui sarebbe precluso all’Ente parco l’esame degli effetti dell’intervento sulle risorse naturali, quando si sia già conclusa favorevolmente la distinta procedura di valutazione di incidenza ai sensi delle Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE.

Non vi è dubbio, invero, che vengano in rilievo competenze differenti, distintamente assegnate ad Amministrazioni diverse (la Provincia di Bari per la valutazione di incidenza, l’Ente parco per la tutela dei vincoli introdotti dal D.P.R. 10 marzo 2004), a presidio di beni certo intimamente connessi ma non per questo coincidenti, quali sono la fauna e l’habitat naturale per i siti d’importanza comunitaria SIC e ZPS, il paesaggio ed il complessivo equilibrio dell’ecosistema e delle risorse naturali e produttive per il Parco.

Alla stregua delle esposte ragioni va dunque confermata la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il sopravvenuto provvedimento prot. n. 8598 del 4 dicembre 2009, con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Altamura per la realizzazione del predetto impianto.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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