Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4283 ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Viene in decisione il ricorso proposto dall’Università degli Studi di Bari avverso la sentenza del T.a.r Lazio, di estremi indicati in epigrafe, che ha annullato il provvedimento con il quale il Rettore dell’Università di Bari ha respinto la domanda di ammissione formulata dalla dott.ssa Mercante al corso di dottorato di ricerca in filosofia e storia della filosofia.

2. Il diniego impugnato in primo grado è stato motivato in ragione dell’iscrizione della dott.ssa Mercante al secondo anno della Scuola di Specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) per la classe 37/A e, quindi, del divieto di contemporanea iscrizione ad un corso di specializzazione e ad altro corso di studi.

3. L’appello dell’Università non merita accoglimento.

3.1. In primo luogo, infatti, come ha rilevato il primo giudice, non vi è una contemporaneità in senso giuridico, dato che l’iscrizione al corso di dottorato di ricerca è avvenuta nell’anno accademico 2003/2004, mentre la scuola di specializzazione si è conclusa nell’anno accademico 2002/2003. La divergenza temporale tra i due corsi esclude dunque il configurarsi della incompatibilità

3.2. Inoltre, l’art. 8 della l. n. 398/1989 prevede espressamente che agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. La norma appena citata non vieta la doppia iscrizione, prevedendo una semplice sospensione del corso di specializzazione nelle more del dottorato.

4. L’appello in definitiva va respinto.

Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l’intervento dei Signori:

Rosanna De Nictolis, Presidente FF

Domenico Cafini, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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