Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 30-03-2011, n. 297 Concessione per nuove costruzioni contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’appello in epigrafe, con istanza di sospensione, il Comune di Carini ha impugnato la sentenza del T.A.R. Palermo, n. 6463/2010, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Sicily By Car S.p.A. per l’annullamento della nota prot. n. 908/2007, del provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 436/2007, della concessione edilizia n. 20/07, limitatamente ed esclusivamente nella parte in cui esso Comune aveva quantificato il contributo per il rilascio del permesso di costruire nella complessiva somma di Euro 137.254,00, nonché della nota Reg./Urb. Prot. n. 424/07, non comunicata, e della nota prot. n. 732/07, con le quali si è proceduto alla detta determinazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione.

L’odierno appellante ha dedotto preliminarmente l’omessa comunicazione della fissazione d’udienza e, quindi, la violazione del principio del contraddittorio; avverso detto vizio ha replicato la società appellata, in realtà rimettendosi alla decisione, sul punto, di questo Collegio, chiedendo soltanto che, per economia processuale, detta decisione venga adottata con sentenza breve.

Invero, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, preso atto delle conclusioni cui sono pervenute sul punto le parti costituite, ritiene di definire, in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, il giudizio con sentenza in forma semplificata.

L’eccezione di parte ricorrente è fondata.

Invero, dall’epigrafe della sentenza impugnata si evince che nella pubblica udienza del 9 febbraio 2010 nessuno era presente per il Comune resistente, in precedenza formalmente costituitosi con il patrocinio dell’avv. Marina Fonti.

Inoltre, assume rilevanza dirimente, ai fini del decidere, l’attestato rilasciato dal Direttore del T.A.R. Palermo con foglio in data 19 maggio 2010, con il quale ha certificato che: "per un inconveniente tecnico del sistema informativo della giustizia amministrativa, l’avviso della fissazione dell’udienza pubblica del 9 febbraio 2010 non è stato spedito all’avv. Marina Fonti, la quale, pertanto, non ha potuto partecipare alla predetta udienza".

Pertanto, l’appello va accolto, limitatamente al profilo esaminato e, per l’effetto, va annullata la gravata decisione.

Ai sensi dell’art. 105 del nuovo codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/2010, la causa va rimessa al Giudice di primo grado.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Spese compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, come da parte motiva e per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa al Giudice di primo grado.

Spese compensate:

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Antonino Anastasi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 30 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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