Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4282 IMPIEGO PUBBLICO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto dalla signora M.A. per ottenere la riforma della sentenza del T.a.r. Calabria, sede di Catanzaro n. 2301/2004 che ha respinto il ricorso avverso il decreto del Provveditore agli Studi di Catanzaro, con il quale, a sua volta, era stata rigettata l’istanza del prof. Salvatore Diletto, defunto marito della ricorrente, intesa ad ottenere la liquidazione dell’equo indennizzo per malattia dipendente da causa di servizio.

L’appellante deduce sotto vari profili difetto di istruttoria e carenza di motivazione nel provvedimento impugnato.

2. L’appello non merita accoglimento.

Come questo Consiglio ha in più occasioni rilevato (si veda, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099), in materia di equo indennizzo, l’ordinamento non mette a disposizione dell’Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza sui quali orientarsi, ma affida al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla Commissione medica ospedaliera; pertanto, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, il parere del Comitato s’impone all’Amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l’organo in questione, nell’esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le ha confutate, con la conseguenza che un obbligo di motivazione in capo all’Amministrazione è ipotizzabile solo per l’ipotesi in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere, che è obbligatorio ma non vincolante.

3. Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi la legittimità del provvedimento impugnato, con cui si recepisce il parere reso dal C.P.P.O. in ordine al richiesto riconoscimento del diritto all’equo indennizzo.

Adeguatamente motivato risulta anche il parere del C.P.P.O. che ha ritento non dipendente da causa di servizio la morte del prof. Diletto che ha evidenziato come nei precedenti anni di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a poter dar luogo ad una genesi neoplastica, non sussistendo precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso neoplastico.

4. L’appello, in definitiva, va respinto.

Sussistono i presupposti per compensar le spese del giudizio, anche in ragione della opinabilità dei fatti valutati dall’Amministrazione e sulla cui base è stato adottato il provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l’intervento dei Signori:

Rosanna De Nictolis, Presidente FF

Domenico Cafini, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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