Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4281 IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Attraverso l’atto di appello in esame, notificato il 7.3.2005, si contestava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, sez. VI, n. 2130/04 del 13.2.2004 (che non risulta notificata), con la quale veniva respinto il ricorso della signora E.B., in qualità di vedova del signor Luigi C. – già assistente amministrativo presso l’ufficio di collocamento di Casaluce – avverso il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità (neoplasia polmonare) a seguito della quale era intervenuto il decesso del medesimo signor C., diniego emesso con atto n. prot. 23712 del 7.1.1994, previo parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (CPPO) in data 29.9.1993. Le ragioni del predetto diniego erano enunciate – in conformità al predetto parere espresso – in quanto non sarebbe emersa "la sussistenza di un preciso nesso di causalità tra la causa o le cause che hanno agito e l’effetto prodotto", senza considerare la perdurante incertezza, nella scienza medica, delle cause dirette della patologia di cui trattasi, cause comunque plausibilmente riconducibili ad una trentennale attività lavorativa, svolta in ambienti caratterizzati da gravi carenze igienicosanitarie e organizzative.

Nella citata sentenza si rilevava la palese infondatezza delle censure dedotte – censure concernenti prevalentemente l’omessa motivazione, circa la divergenza del parere anzidetto da quello della Commissione medica ospedaliera (CMO) – essendo diversi i fini e la valenza degli atti in questione e dovendo riconoscersi la natura particolarmente qualificata del parere del citato CPPO, in materia di pensione privilegiata e di equo indennizzo.

In sede di appello, venivano ribaditi i seguenti motivi di gravame:

1) violazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione dell’art. 68 T.U. 10.1.1957, n. 3, nonché degli articoli 35 e seguenti del D.P.R. 3.5.1957, n. 686, della legge n. 427/1987, del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 e dell’art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore nei presupposti di fatto e di diritto; illogicità, omessa valutazione di circostanze di rilievo, in quanto le conclusioni del CPPO – contrastanti con una perizia di parte – sarebbero errate e frutto di una istruttoria inadeguata, dovendosi valutare l’incidenza di fattori nocivi esterni, anche in ordine al rapido aggravamento della patologia riscontrata;

2) ancora violazione dell’art. 178 del D.P.r. 29.12.1973, n. 1092 e dell’art. 3 della legge n. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione e di presupposti, nonché illogicità sotto altro profilo, non essendo state spiegate le ragioni di una acritica adesione al parere del CPPO, contrastante con altro approfondito parere tecnico dell’Ospedale Militare di Caserta;

3) violazione dell’art. 97 della Costituzione, nonché degli articoli 166 e seguenti del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 e dell’art. 5 bis del D.L. 21.9.1987, n. 387; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e di presupposti, dovendo essere congruamente esplicate le ragioni del diverso avviso del CPPO rispetto al parere precedentemente espresso dalla CMO e non essendo state tali ragioni, invece, in alcun modo espresse.

Tenuto conto delle argomentazioni sopra sintetizzate, la sentenza appellata sarebbe stata frutto di "error in iudicando" e non avrebbe rispettato i dettami della normativa applicabili (art. 68 T.U. n. 3/1957, artt. 35 e seguenti del D.P.R. n. 686/1957; L. n. 472/1987; D.P.R. n. 1092/1973; art. 3 L. n. 241/1990), non essendo stata valutata l’attendibilità delle operazioni tecniche di cui trattasi, sotto il profilo dei criteri adottati e del procedimento svolto.

L’Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, resisteva formalmente all’accoglimento del gravame.

Premesso quanto sopra – e richiamato il prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui, quando venga presentata domanda di pensione privilegiata o di equo indennizzo, si apre una fase procedurale nuova, nell’ambito della quale anche la dipendenza da causa di servizio delle infermità viene assoggettata ad integrale riesame, ad opera di un organo consultivo particolarmente qualificato (CPPO), che può discostarsi dalle conclusioni precedentemente raggiunte al riguardo – il Collegio non può che prendere atto della nota depositata in data 1.4.2010, con cui l’appellante comunica di non avere più interesse alla decisione, nell’ambito del presente giudizio, dopo il denegato riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato da parte della Corte dei Conti.

L’appello deve quindi essere dichiarato improcedibile, mentre appaiono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese giudiziali del presente grado grado, tenuto conto della delicatezza delle questioni riconducibili ad apprezzamenti tecnicodiscrezionali, come quelli contestati nel caso di specie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello specificato in epigrafe, lo dichiara improcedibile; compensa le spese giudiziali.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 con l’intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Domenico Cafini, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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