Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 30-03-2011, n. 292 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’anno 2008 l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha indetto una procedura aperta per l’affidamento su base triennale del servizio di pulizia degli Istituti scolastici statali alla quale hanno partecipato l’odierno appellante Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari del Traffico soc. coop. (d’ora in poi Ciclat), in proprio e quale capogruppo mandatario del R.T.I. con il mandante Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. nonché la Dussmann Service s.r.l. (d’ora in poi Dussmann), in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con il Consorzio Italian Management.

Con provvedimento dirigenziale tutte le Imprese partecipanti sono state però escluse dalla gara per non aver prodotto gli attestati di sopralluogo presso gli Istituti richiesti dal bando, con conseguente annullamento della intera procedura.

Il provvedimento di esclusione è stato impugnato da Dussmann con ricorso avanti al T.A.R. Palermo il quale con la sentenza 19.10.2009 n. 1652 ha accolto il gravame.

Per conseguenza l’Amministrazione ha provveduto a riaprire la gara, aggiudicandola in via provvisoria all’unica partecipante Dussmann.

Per parte sua Ciclat ha proposto avanti al T.A.R. Palermo un ricorso avente contestualmente ad oggetto: a) l’ottemperanza alla sentenza n. 1652/2009 sopra citata; b) l’opposizione di terzo alla medesima sentenza, per violazione del contraddittorio; c) l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione in esecuzione della sentenza stessa, con richiesta di sospensione degli stessi.

Con la sentenza in epigrafe indicata, resa in forma abbreviata all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame dell’incidente cautelare, il T.A.R. ha dichiarato il ricorso inammissibile.

A sostegno del decisum il Tribunale ha in sintesi rilevato che Ciclat, non avendo impugnato la sua esclusione, non poteva giovarsi degli effetti di una sentenza riguardante la specifica posizione di altro concorrente escluso.

La sentenza è stata impugnata con il presente atto di appello dalla soccombente, la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, previa sospensione dell’esecutività, riproponendo – in opportuna rimodulazione rispetto al decisum di primo grado – le azioni originariamente spiegate e le relative domande.

Si sono costituite in resistenza le Amministrazioni intimate.

Si è costituita con memoria l’A.T.I. appellata, insistendo per l’inammissibilità del ricorso cumulativo originario e per l’infondatezza dell’appello.

Con ordinanza n. 840 del 2010 l’istanza cautelare ex art. 33 della legge n. 1034 del 1971 è stata respinta da questo Consiglio.

Le parti hanno presentato memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All’udienza del 16 dicembre 2010 l’appello è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’evidente infondatezza dell’appello consente al Collegio di prescindere da ogni approfondimento in ordine alle eccezioni di inammissibilità del ricorso originario qui riproposte dalla società appellata.

Con il primo motivo l’appellante evidenzia che la sentenza del T.A.R. n. 1652 del 2009 ha annullato l’atto col quale l’Amministrazione aveva a suo tempo caducato la intera procedura di gara.

Ne consegue, costituendo la caducazione della procedura un atto evidentemente inscindibile, che di quella sentenza possono chiedere l’esecuzione anche i soggetti che non hanno partecipato al giudizio impugnatorio: pertanto la gara andava riaperta nei confronti di tutti gli originari partecipanti e non – come di fatto avvenuto – nei confronti della sola Dussmann.

Il mezzo è infondato in quanto – a prescindere da ogni ulteriore considerazione – il provvedimento di caducazione della gara è stato adottato non per vizi intrinseci della procedura ma perchè tutte le Imprese partecipanti alla selezione erano state escluse a causa della omessa produzione degli attestati di sopralluogo.

L’annullamento della gara è quindi atto consequenziale ai provvedimenti di esclusione, ontologicamente autonomi anche se recanti analoga motivazione e quindi suscettibili di dar luogo solo a cause scindibili.

Pertanto Ciclat – il quale ha omesso di insorgere nei termini di decadenza avverso il provvedimento che lo escludeva dalla gara – non è legittimato a richiedere l’esecuzione di una sentenza pronunciata sul ricorso di altra impresa, la quale ha invece tempestivamente impugnato lo specifico atto di esclusione che la riguardava.

Con il secondo motivo l’appellante, allegando la sua qualità di controinteressato pretermesso, ripropone nella sostanza l’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 cod. proc. civ. contro la citata sentenza n. 1652 del 2009.

Anche questo mezzo deve essere disatteso, in quanto Ciclat non era controinteressato – nè in senso formale nè in senso sostanziale – nel giudizio impugnatorio introdotto da Dussmann avverso la propria esclusione: quindi Dussmann non aveva l’onere di notificare il proprio ricorso all’odierno appellante.

Con il terzo motivo l’appellante torna a chiedere l’annullamento degli atti adottati dall’Amministrazione in esecuzione della sentenza n. 1652 del 2009, con la quale era stato appunto accolto il ricorso proposto dalla Dussmann avverso la sua esclusione.

Il mezzo deve essere disatteso.

Come in precedenza evidenziato, infatti, la sentenza in questione non spiega alcun effetto erga omnes e fa invece stato, secondo i principi desumibili dall’art. 2909 del cod. civ., solo fra le parti di quel giudizio e dunque in pratica nei confronti di Dussmann.

Di tale pronuncia non può quindi pretendere di giovarsi Ciclat, il quale ha omesso di impugnare tempestivamente il provvedimento che la escludeva dalla gara e di sostenere quindi in sede giurisdizionale l’insussistenza delle irregolarità documentali allegate dall’Amministrazione a supporto dell’esclusione.

In effetti la sentenza di cui si discute ha accertato in concreto la regolarità di alcuni degli attestati di sopralluogo prodotti da Dussmann e originariamente contestati dall’Amministrazione: le conclusioni cui è pervenuto il T.A.R., proprio perchè basate sulla disamina dei singoli documenti, non sono quindi nemmeno in teoria estensibili alle specifiche posizioni delle altre imprese concorrenti.

In ogni caso l’Amministrazione ha dato compiuto conto delle ragioni in base alle quali la gara veniva riaperta con l’ammissione della sola impresa ricorrente vittoriosa, così assolvendo il relativo onere motivazionale.

Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello va quindi integralmente respinto.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza, restando fermo ai sensi dell’art. 57 C.P.A. quanto disposto con l’ordinanza 840/2010 per le spese della fase cautelare.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Condanna l’appellante Ciclat al pagamento di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori in favore dell’Amministrazione ed Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori in favore della Dussmann Service s.r.l. per le spese e gli onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 16 dicembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Antonino Anastasi, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 30 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *